Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6046 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2963/2016 proposto da:

X.Y. , in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato R.G.;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA,  presso lo

studio dell’avvocato F. A., che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

G.F., A.L., N.M., A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2060/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, osserva quanto segue.

La ricorrente X.Y.  ha presentato ricorso avverso sentenza della Corte d’appello di Firenze del 30 dicembre 2014, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto una sua domanda risarcitoria per pretesi danni che gli sarebbero derivati da un sinistro stradale. Degli intimati Unipolsai Assicurazioni S.p.A., A.L., A.A. e N.M., solo Unipolsai Assicurazioni S.p.A. si difende con controricorso.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. e si articola in cinque motivi.

I primi quattro motivi sono tutti improntati, per quanto apparentemente presentati da punti di vista diversi (il primo in relazione una pretesa testimonianza finalizzata a dimostrare la fondatezza della domanda risarcitoria, il secondo ancora sulla prova dei danni, il terzo e il quarto direttamente su questi ultimi), di una sostanza di critica direttamente fattuale alla valutazione di merito operata dalla corte territoriale, per cui non rispettano i limiti della cognizione del giudice di legittimità, bensì perseguono un terzo grado di merito.

Il quinto motivo concerne, poi, una questione che non è stata devoluta nel suo appello dall’attuale ricorrente, bensì è stata inserita come doglianza nell’atto d’appello della sua controparte A.: a prescindere, quindi, dal fatto che la presenza agli atti delle fatture del consulente tecnico di parte come allegate alla nota spese – che il giudice d’appello ha negato e che ora il ricorrente afferma sussistere – condurrebbe semmai, visto il motivo di disattendimento sposato dalla corte territoriale, verso il diverso strumento impugnatorio di cui all’art. 395 c.p.c., risulta evidente che la doglianza non può essere proposta in questa sede da X.Y. .

Il ricorso in conclusione deve essere rigettato con la presente motivazione semplificata, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione alla controricorrente alle spese processuali del grado, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

rigetta il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente Unipolsai Assicurazioni S.p.A. le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 7200, di cui Euro 200 per gli esborsi, oltre al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo

2017

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