Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6046 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. II, 04/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24042/2019 proposto da:

S.I., rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO TRUCCO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 152/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.I. – cittadino del Bangladesh – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Ancona avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese poichè alla ricerca di una situazione economica più soddisfacente per sè e la sua famiglia dopo che parenti avevano occupato un terreno lavorato da lui e dai suoi genitori. Il Tribunale dorico ha rigettato il ricorso ritenendo che il racconto reso non era credibile e che, comunque, dallo stesso non rimaneva evidenziata fattispecie prevista dalla normativa che consentiva il riconoscimento della protezione internazionale; che non era concorrente situazione socio-politica di violenza generalizzata in Bangladesh e che, con riguardo alla protezione umanitaria, il ricorrente non aveva fornito elementi utili per poter individuare condizione di sua vulnerabilità ed effettiva integrazione sociale.

Il S. propose gravame avverso detta ordinanza avanti la Corte d’Appello di Ancona, che rigettò l’impugnazione, osservando come comunque, in base al racconto reso dal richiedente asilo, non si potevano configurare ipotesi d’applicazione della protezione internazionale e come, nemmeno con relazione alla protezione umanitaria, erano stati versati in atti elementi per ritenere sussistente un effettivo inserimento sociale e la sussistenza di condizione di vulnerabilità.

Avverso detta sentenza il S. ha interposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo.

Il Ministero degli Interni, ritualmente vocato, ha depositato solamente nota ex art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal S. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n 7155/17 -.

Con l’unico mezzo d’impugnazione proposto, il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 286 del 1998, ex artt. 5 e 19, in tema di protezione umanitaria, poichè il Collegio dorico avrebbe omesso di effettuare il necessario giudizio di comparazione tra la situazione economica e di rispetto dei diritti fondamentali esistente in Bangladesh rispetto a quella da lui goduta in Italia, siccome delineata dalla documentazione depositata.

La censura articolata risulta supportata con argomento apodittico limitato al richiamo della struttura dogmatica dell’istituto, anche in forza di arresti di legittimità, ed alla mera affermazione che il Collegio dorico non ebbe ad esaminare la questione secondo i dettami previsti dalla legge e dall’insegnamento della giurisprudenza di legittimità e nemmeno ad effettuare il necessario giudizio di comparazione.

Viceversa la Corte marchigiana ha puntualmente messo in rilievo come tutta l’attività, anche lavorativa, svolta in Italia dal ricorrente era stata effettuata nell’ambito del circuito dell’accoglienza e come la documentazione dimessa appariva inadeguata al fine d’avere una chiara situazione afferente l’integrazione dedotta dalla parte.

Inoltre il Collegio marchigiano ha evidenziato come la situazione personale del richiedente asilo e quella sociale, politica ed economica del Bangladesh non lumeggiava la concorrenza di condizione di vulnerabilità in relazione ai diritti umani fondamentali, anche ad esito della prescritta comparazione.

L’argomento critico svolto non si confronta con detta partita motivazione resa dai Giudici d’appello, imitandosi – come ricordato – ad apoditticamente postulare difetto di comparazione ed erronea valutazione della situazione personale del richiedente asilo e della situazione del Bangladesh.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, stante la mancata rituale costituzione dell’Amministrazione degli Interni.

Concorrono in capo al ricorrente le condiziorfl processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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