Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6045 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2156/2015 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO

LEONCAVALLO 2, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CENCI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, (OSTIA) VIA

QUINTO AURELIO SIMMACO 7, presso lo studio dell’avvocato NERI

NICOLA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DITLISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

ISTITUTO PROFESSIONALE STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4506/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, osserva quanto segue:

Il ricorrente S.F. ha presentato ricorso avverso sentenza della Corte d’appello di Roma del 28 marzo – 7 luglio 2014, che lo ha ritenuto civilmente responsabile, insieme all’Istituto professionale di Stato Industria e Artigianato (OMISSIS), per danni subiti da C.G. in un incidente sportivo. In particolare, sia il C. sia l’attuale ricorrente erano studenti presso il suddetto Istituto, e come tali in esso presero parte ad una partita di rugby, nella quale il primo fu colpito con una gomitata in faccia dal secondo: di qui la condanna risarcitoria a favore del C..

Si è difeso con controricorso C.G..

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c..

Viene articolato in tre motivi. Il primo e il secondo motivo, nella loro effettiva sostanza, contestano direttamente l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito, negando che la condotta dell’attuale ricorrente sia stata scorretta anche rispetto alle regole di quello specifico sport e comunque che possa attribuirsi, sempre in punto di fatto, al ricorrente la responsabilità dell’incidente subito dal compagno di scuola; ma in questa sede di legittimità una revisione dell’accertamento fattuale è inammissibile.

Il terzo motivo lamenta invece violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 140 del 2012, in relazione alle spese processuali del primo e del secondo grado, perchè la corte territoriale avrebbe dovuto, ad avviso del ricorrente, ritenere la causa di facile soluzione e quindi liquidarle sulla base del minimo. Viene così criticata, peraltro, una valutazione discrezionale del giudice d’appello sulle caratteristiche della causa e sulla complessità della difesa che ha reso necessaria alla parte vittoriosa (sulla discrezionalità nella determinazione delle spese, per cui non occorre neppure una specifica motivazione qualora siano rispettati i limiti tariffari v. Cass. sez. 1, 9 ottobre 2015 n. 20289 – in motivazione -, Cass. sez. 3, 24 ottobre 2007 n. 22347 e Cass. sez. 2, 22 giugno 2004 n. 11583); nè d’altronde la corte territoriale è incorsa in alcuna violazione di legge, avendo regolato la quantificazione sui tariffari valori medi. Il motivo pertanto non merita accoglimento.

Il ricorso dunque deve essere rigettato con la presente motivazione semplificata, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione al controricorrente alle spese processuali del grado, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere al controricorrente C.G. le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3200, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA