Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6045 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16206/2015 R.G. proposto da:

Duci Isolamenti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Livia Salvini, Elenio

Bidoggia e Giovanna Oddi, con domicilio eletto presso lo studio

della prima, sito in Roma, via Mazzini, 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sez. dist. di Brescia, n. 6834/14, depositata il 15

dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Duci Isolamenti s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, depositata il 15 dicembre 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento degli avvisi di accertamento con cui erano state rettificate le dichiarazioni rese per gli anni 2005, 2006 e 2007;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tali atti impositivi l’Ufficio aveva contestato la contabilizzazione di operazioni oggettivamente inesistenti e di costi di costi indeducibili, perchè non di competenza o non inerenti e, conseguentemente, recuperato le imposte non versate, con applicazione di interessi e irrogazione delle relative sanzioni;

– il giudice di appello ha disatteso il gravame della contribuente ritenendo corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria, anche e soprattutto alla luce del contenuto delle dichiarazioni rilasciate agli agenti accertatori dall’amministratore di fatto della Si.Co.Met s.r.l. e dal rappresentante di quest’ultima;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la carenza di motivazione degli atti impositivi, in relazione all’omessa allegazione del processo verbale di constatazione elevato nei confronti della Si.Co.Met s.r.l., cui tali atti rinviavano;

– il motivo è inammissibile;

– parte ricorrente si duole del fatto che gli atti richiamati dagli avvisi di accertamento notificatigli non sono stati allegati a questi, nè sono mai stati prodotti dall’Agenzia delle entrate;

– sul punto, si osserva che l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato -giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (cfr. Cass., ord., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass. 25 marzo 2011, n. 6914);

– l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3, con la conseguenza che all’avviso di accertamento vanno allegati i soli atti aventi contenuto integrativo della motivazione dell’avviso medesimo e che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale, ma non anche gli altri atti cui l’Amministrazione finanziaria faccia comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva (così, Cass., ord., 5 ottobre 2018, n. 24417);

– pertanto, nel rispetto del criterio dell’autosufficienza, la parte non può limitarsi a lamentare la mancata pronuncia del giudice di appello sul motivo di gravame, ma è necessaria, oltre alla riproduzione della doglianza e all’allegazione di non avere avuto conoscenza dei documenti richiamati, la riproduzione degli atti impositivi in oggetto, al fine di consentire una verifica in ordine al carattere adeguatezza della motivazione di questi ultimi ovvero, al contrario, della necessità della sua integrazione mediante l’allegazione dei documenti richiamati;

– il mancato assolvimento di un siffatto onere da parte del contribuente osta all’esame del merito della doglianza;

– con il secondo e ultimo motivo di ricorso la società deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, e artt. 2697,2727 e 2729 c.c., per aver la Commissione regionale omesso di prendere in considerazione gli elementi probatori dalla medesima offerti – tra cui le risultanze del procedimento penale instaurato nei confronti del suo legale rappresentante, il contenuto di dichiarazioni rese da un trasportatore nell’ambito di tale procedimento e quello di una perizia giurata sulle risultanze contabili – asseritamente idonei a neutralizzare le presunzioni poste dall’Ufficio a fondamento degli avvisi impugnati;

– il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una contestazione della valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di appello, il quale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Si.Co.Met. s.r.l. e dal sig. B., agente rappresentante di quest’ultima, e, conseguentemente, ritenuto adeguatamente dimostrata sia la natura di cartiera di tale società, sia la fittizietà, dal lato oggettivo, delle operazioni in esame, sia la consapevolezza della contribuente di partecipare ad un’evasione fiscale;

– una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– non pertinente si presenta la contestazione relativa all’asserita inosservanza delle regole che presiedono alla formazione della prova presuntiva, atteso che, nel caso in esame, il giudice di appello non vi ha fatto ricorso, in quanto gli elementi probatori dallo stesso posti a fondamento della decisione sono stati intesi nel senso della loro idoneità a dimostrare in via diretta i fatti ignoti da provare;

– sotto altro profilo, va aggiunto che una volta ritenuta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’1.v.a., provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili (attestata nella perizia giurata) o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (cfr., Cass., ord., 5 luglio 2018, n. 17619);

– per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto

PQM

la Corte rigetta ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA