Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6044 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, (ud. 16/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29462/2014 proposto da:

LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL SPA in persona del suo amministratore

delegato e legale rappresentante pro tempore G.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati FRANCESCO MUNARI, GIAN MARIA VOLPE, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

JS UNITED VOLGA RIVER SHIPPING COMPANY, VAN LEER ITALIA SPA, CIOCCA

LAMIERE SPA, VMF SRL, NUOVA SIDERURGICA MODENESE SRL;

– intimati –

nonchè da:

JS UNITED VOLGA RIVER SHIPPING COMPANY in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO DA CORTONA 8 presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MILETO

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCIANO

COSTANTINI, LUCA ALFREDO LANZALONE, MARCO ROSSI, giuste procure

speciali notarili;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1187/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 16/7/2014, la Corte d’appello di Genova, in accoglimento dell’appello proposto dalla JS United Volga River Shipping Company, e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda con la quale la Speter s.p.a. aveva invocato la condanna della JS United Volga River Shipping Company al risarcimento dei danni derivati dal danneggiamento del carico trasportato su una nave russa della società convenuta;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, premessa la validità degli atti processuali attraverso i quali la JS United Volga River Shipping Company si era costituita in giudizio, ha rilevato il difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio dalla Speter s.p.a., avendo quest’ultima agito sulla base di una polizza di carico priva delle girate dei ricevitori, essendosi la Speter presentata alla riconsegna del carico quale mera rappresentante dei ricevitori risultanti dal titolo;

che, avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la società La Spezia Container Terminal s.p.a. (quale successore a seguito di fusione per incorporazione della Speter s.p.a.), sulla base di tre motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;

che la JS United Volga River Shipping Company resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo del ricorso principale, la società La Spezia Container Terminal s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 81 c.p.c., artt. 1996 e 2008 c.c. e art. 467 c.n. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente disconosciuto il diritto della Speter ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni derivati al carico rappresentato dai titoli regolarmente girati in favore della stessa, attesa l’irrilevanza del rapporto sottostante tra caricatore e portatore della polizza di carico;

che, con il secondo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1993 c.c., nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente opposto all’odierna ricorrente eccezioni alla stessa non opponibili, avuto riguardo alla piena legittimazione della Speter s.p.a. ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni subiti dal carico; e tanto, in forza del semplice presupposto consistente nelle girate effettuate dalla ricevitrice (società Van Leer) in favore della stessa;

che entrambi i motivi sono inammissibili;

che, al riguardo, osserva il collegio come la corte territoriale abbia disatteso la pretesa azionata dalla Speter sul presupposto del mancato compimento, ad opera della società ricevitrice, di alcun negozio di girata sull’originale della polizza di carico presentata al vettore per la riconsegna delle merci, essendosi la Speter limitata a richiedere detta riconsegna in qualità di mera rappresentante della ricevitrice;

che, ciò posto, una volta escluso l’acquisto di alcun diritto della Speter sulla merce asseritamente danneggiata – e correttamente limitate le prerogative della rappresentanza alle sole formalità di riconsegna del carico (in conformità ai contenuti del titolo speso) – del tutto correttamente la corte territoriale ha negato la titolarità, in capo alla Speter, delle prerogative risarcitorie dalla stessa rivendicate in questa sede, trattandosi, in difetto di ulteriori forme di investitura in capo alla Speter, di un’invocazione di tutela spettante in via esclusiva alla sola società ricevitrice, titolare del carico;

che, in contrasto con tale prospettazione, l’odierna società ricorrente risulta aver fondato le censure qui proposte con riferimento a presupposti di fatto radicalmente difformi, denunciando le pretese violazioni di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale sulla premessa dell’avvenuta girata, da parte della società ricevitrice, dei titoli rappresentativi delle merci de quibus: circostanza, nella specie, radicalmente esclusa dalla corte territoriale, siccome contrastante con le evidenze probatorie acquisite nel corso del giudizio;

che pertanto si tratta, con riguardo alle doglianze avanzate in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, di un’impostazione critica del tutto estranea al paradigma dettato dalla norma processuale richiamata, non avendo la società ricorrente contestato alcuna erronea ricognizione delle fattispecie normative astratte denunciate, nè l’eventuale erronea sussunzione di fatti incontroversi nello spettro normativo di quelle, avendo la stessa piuttosto prospettato una diversa configurazione dei fatti di causa, rispetto ai termini ricostruiti – peraltro in forme del tutto coerenti sul piano logico-giuridico – nel quadro della sentenza impugnata;

che del pari inammissibile deve ritenersi la censura avanzata dalla società ricorrente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la stessa del tutto trascurato di evidenziare le occorrenze specifiche dei fatti decisivi controversi il cui esame sarebbe stato pretesamente omesso dalla corte territoriale, essendosi limitata a formulare le proprie istanze critiche sul presupposto, del tutto destituito di fondamento, di una prospettazione dei fatti di causa radicalmente contrastante con quella fatta propria nella sentenza impugnata;

che, con il terzo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1260 c.c., nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente omesso l’esame della documentazione regolarmente prodotta in giudizio, attestante la cessione, in favore della società Speter s.p.a., dei diritti vantati dalla società Van Leer sul carico danneggiato dal vettore resistente;

che tale motivo è inammissibile;

che, infatti, la censura prospettata dalla società ricorrente, nei termini riferiti, appare riconducibile a una causa petendi del tutto nuova ed estranea a quella indicata a fondamento della pretesa originariamente spiegata, avendo la Speter costantemente prospettato la titolarità della rivendicazione risarcitoria avanzata in primo grado sulla base del rapporto cartolare giustificativo del trasferimento, in proprio favore, della proprietà delle merci trasportate;

che, pertanto, si tratta – con il richiamo di un titolo negoziale di natura diversa dalla girata della polizza di carico – di una causa negoziale di acquisto non legittimamente invocabile in corso di giudizio, siccome legata al ricorso e all’accertamento di presupposti di fatto del tutto diversi da quelli indicati a fondamento della pretesa risarcitoria originariamente azionata;

che, con il ricorso incidentale proposto, la J.S. United Volga River Shipping Company censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale omesso di procedere alla liquidazione delle spese relative alla fase cautelare concernente il sequestro della nave oggetto del presente giudizio;

che – premessa la regolarità della procura speciale ad litem rilasciata all’estero dalla società ricorrente incidentale, avendo quest’ultima regolarmente depositato agli atti del giudizio la traduzione della certificazione notarile della provenienza dell’atto e dell’identità del suo autore (in conformità a quanto imposto dalla legge: cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11165 del 29/05/2015, Rv. 635466 – 01) – la censura è inammissibile;

che, al riguardo, detta censura risulta formulata in termini irriducibilmente generici, avendo la ricorrente incidentale del tutto trascurato di allegare o, quantomeno, di specificare in modo oggettivamente verificabile i contenuti o il luogo di produzione e di conservazione agli atti del giudizio della nota spese depositata nella procedura cautelare, in conformità alle indicazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014);

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere rilevata l’inammissibilità di entrambi i ricorsi;

che la reciprocità della soccombenza giustifica integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA