Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6043 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26985/2012 R.G. proposto da:

Finprogit s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Pennella, con domicilio

eletto presso Assonime, sita in Roma, Piazza Venezia, 11;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sez. dist. di Salerno, n. 496/12/11, depositata l’8

novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Finprogit s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, depositata l’8 novembre 2011, che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, ha dichiarato legittimo l’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa ai fini dell’I.v.a. per l’anno 2004, recuperata l’imposta non versata, con interessi, e irrogata la relativa sanzione;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto l’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’omesso versamento dell’I.v.a. esposta in quattro fatture emesse per prestazioni di servizi rese nei confronti della Coop. Edil Tre nell’anno 2002;

– il giudice di appello ha accolto il gravame erariale evidenziando, tra le altre considerazioni, che dalla documentazione acquisita emergeva che le fatture in oggetto, benchè registrate nell’anno 2002, erano state spedite alla committente nell’anno 2004 e che in tale periodo di imposta era stato effettuato il relativo pagamento;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il terzo motivo di ricorso, esaminabile prioritariamente in applicazione del criterio della ragione più liquida, la contribuente denuncia la falsa azione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6 e 21, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’IU.v.a. relativa alle fatture in oggetto dovesse essere inserita nella dichiarazione resa per l’anno 2004, quale periodo di imposta in cui tali fatture erano state inviate al committente e da questi pagate, benchè le stesse fossero state emesse e registrate nell’anno 2002;

– il motivo è fondato;

– l’emissione della fattura, anche se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta – fatta eccezione per l’ipotesi, inconfigurabile nel caso in esame ratione temporis, di applicabilità del regime di i.v.a. per cassa introdotto dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. nella L. 28 gennaio 2009, n. 2 -, a nulla rilevando la data di invio della fattura e quella del suo pagamento;

– pertanto, priva di rilevanza si presenta la data di invio delle fatture circostanza, posta dalla Commissione a fondamento della sua decisione;

– all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento dei motivi residui con cui si deduce, rispettivamente, l’omessa motivazione della sentenza per mancato esame degli elementi probatori prodotti (primo motivo) e la contraddittoria motivazione della stessa (secondo motivo);

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata;

– non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo il ricorso originario e, per l’effetto, annullando l’atto impugnato;

– appare opportuno disporre la compensazione delle spese del doppio grado di merito, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario; compensa integralmente fra le parti le spese del primo e secondo grado di giudizio e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA