Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6041 del 13/03/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 13/03/2018, (ud. 02/11/2017, dep.13/03/2018),  n. 6041

Fatto

Con sentenza depositata il 14.6.2012, la Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Baia delle Ninfe s.r.l. in liquidazione avverso la pronuncia con cui il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione alla cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che l’appello non fosse stato proposto dal soggetto che aveva la rappresentanza della società, dal momento che, essendo stata la società posta in liquidazione dal novembre 2010 ed essendo l’appello successivo a tale data, solo il liquidatore poteva proporlo.

Contro tali statuizioni ricorre Baia delle Ninfe s.r.l. in liquidazione con due motivi. L’INPS resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c. per avere la Corte di merito dichiarato l’inammissibilità dell’appello nonostante che la procura ad litem fosse stata rilasciata dall’allora amministratore anche per i gradi di giudizio successivi al primo, di talchè la successiva collocazione in liquidazione non avrebbe potuto far venir meno la legitimatio ad processum.

Il motivo è inammissibile.

E’ sufficiente, al riguardo, rilevare che la procura rilasciata ai fini dell’instaurazione del giudizio di primo grado non risulta riprodotta nel ricorso per cassazione, nè si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essa sarebbe attualmente rinvenibile, e ricordare che il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere, imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (cfr. da ult. Cass. n. 19048 del 2016).

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 182 c.p.c. per non avere la Corte territoriale, una volta rilevato il difetto di rappresentanza, assegnato termine per provvedere alla regolarizzazione.

Il motivo è fondato.

Premesso che al presente giudizio è certamente applicabile l’art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 1 atteso che, ai sensi del successivo art. 58, comma 1, esso trova applicazione ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, avvenuta il 4.7.2009, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la disposizione ivi prevista, secondo cui, quando il giudice rileva “un difetto di rappresentanza, di assistenza, di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore”, deve assegnare “un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa”, deve tendenzialmente ritenersi applicabile anche al giudizio di appello, giusta il disposto dell’art. 359 c.p.c. (Cass. n. 19663 del 2016).

Ora, indipendentemente dall’ulteriore questione concernente la possibilità che, a seguito della rilevazione del difetto di rappresentanza o assistenza o del vizio di nullità, la regolarizzazione debba avvenire entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c. (e, per ciò che concerne il rito del lavoro, entro quella di cui all’art. 437 c.p.c.) o il giudice possa concedere un termine perentorio per provvedervi (cfr. sul punto le perplessità di Cass. 19663 del 2016, cit., in motivazione), decisivo nella presente fattispecie è che la Corte di merito, rilevato appunto il difetto di rappresentanza, non abbia in alcun modo invitato la parte appellante a rimediarvi, così violando l’art. 182 c.p.c. e, per suo tramite, il più generale dovere di positiva collaborazione fra i soggetti del processo, in un’ottica antiformalistica della casistica di cui la giurisprudenza di legittimità, come recentemente ricordato da Cass. S.U. n. 26338 del 2017, si è fatta interprete in tema di inammissibilità o improcedibilità dei ricorsi, ispirandosi all’art. 6, p. 1, CEDU, che tutela il “diritto a un tribunale”.

Il ricorso, pertanto, va accolto per quanto di ragione e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Cagliari, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Cagliari, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2018

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