Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6041 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 12/03/2010), n.6041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI G. Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19572-2008 proposto da:

F.M. (OMISSIS), C.T.

(OMISSIS), C.R., C.F.

(OMISSIS), CA.RA. (OMISSIS), M.

L. (OMISSIS), CA.RI. (OMISSIS),

CA.RO. tutti in qualità di eredi di C.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo studio

dell’avvocato MORSILLO ANDREA, che li rappresenta e difende giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CA.AL., MO.BR., CS AGRARIO PARMA SCARL,

CO.MA., CO.MA.CR.;

– intimati –

Nonchè da:

SOC. COOP. R.L. CONSORZIO AGRARIO DI PARMA in persona del presidente

pro-tempore Avv. CA.FA.MA., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio

dell’avvocato MASTROBUONO SEBASTIANO, che la rappresenta e difende

giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

CA.AL., MO.BR., CO.MA.,

CO.MA.CR., F.M.

(OMISSIS), C.T. (OMISSIS), C.

R., C.F. (OMISSIS), C.

R. (OMISSIS), M.L. (OMISSIS),

CA.RI. (OMISSIS), CA.RO.;

– intimati –

sul ricorso 19586-2008 proposto da:

CA.AL. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato TONELLI CONTI

COSTANTINO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M. (OMISSIS), CA.RO.,

CO.MA., C.F. (OMISSIS), CAP

CS AGRARIO PROV PARMA (OMISSIS), CA.RI.

(OMISSIS), CO.MA.CR., M.L.

(OMISSIS), C.T. (OMISSIS), M.

B., CA.RA. (OMISSIS), C.R.;

– intimati –

nonchè da:

SOC. COOP. R.L. CONSORZIO AGRARIO DI PARMA (OMISSIS) in persona

del Presidente pro-tempore Avv. CA.FA.MA.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo

studio dell’avvocato MASTROBUONO SEBASTIANO, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

F.M. (OMISSIS), C.R.,

CO.MA., C.F. (OMISSIS),

CA.AL. (OMISSIS), CA.RI.

(OMISSIS), CO.MA.CR., M.L.

(OMISSIS), C.T. (OMISSIS), M.

B., CA.RA. (OMISSIS), C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4861/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 21/9/2007, depositata il 20/11/2007, R.G.N.

4750/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato LUCA GIORDANO per delega dell’Avvocato ANDREA

MORSILLO;

udito l’Avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO;

udito l’Avvocato COSTANTINO TONELLI CONTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento p.q.r. dell’incidentale.

 

Fatto

IN FATTO

Il Consorzio Agrario provinciale di Parma convenne in giudizio gli odierni ricorrenti chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una truffa consistita nell’essersi l’attore privata del prezzo di acquisti di beni alimentari – forniti ad enti di beneficenza e di assistenza – di cui erano venuti in possesso alcuni soggetti poi condannati in sede penale, in particolare il m. e il Co. a titolo di ricettazione, il Mi. a titolo di truffa (reato poi dichiarato estinto per amnistia), il Mo., il Ca. e il C. per incauto acquisto (contravvenzione anch’essa estinta per amnistia). Nelle more del giudizio, il m. transigeva la lite. Alla morte del Mi. il giudizio, dopo l’interruzione di rito, veniva riassunto nei confronti dell’eredità giacente del de cuius. Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando i convenuti a risarcire i danni derivati al consorzio dall’indebita sottrazione delle merci, riducendo il quantum richiesto con riferimento alla quota relativa al m. (per effetto dell’intervenuta transazione) ed al Mi.

(per inesigibilità dalla relativa eredità giacente).

L’impugnazione proposta da tutti i protagonisti della lite fu rigettata dalla corte di appello di Roma quanto ai gravami principali degli obbligati, ed accolta quanto all’appello incidentale del consorzio, che lamentava un erronea applicazione dei principi dettati in tema di solidarietà passiva dall’art. 2055 c.c..

La sentenza è stata impugnata da F.M. (vedova C.) e dagli altri eredi C. con un primo ricorso per cassazione articolato in un unico, complesso motivo.

Avverso la medesima sentenza ha proposto altresì ricorso per cassazione Ca.Al. sulla base di 4 motivi di doglianza.

Resiste con controricorso corredato da ricorso incidentale il consorzio di Parma.

Diritto

IN DIRITTO

Tutti i ricorsi, presentati avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti.

I ricorsi principali sono infondati.

IL RICORSO DEGLI EREDI C..

Con l’unico motivo, si denuncia la violazione dell’art. 197 c.p. e art. 2055 c.c..

Il motivo è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la responsabilità civile del C. e dei suoi condebitori, desumibile a vario titolo dalla sentenza penale del tribunale di Roma passata in cosa giudicata, fosse legittimamente predicabile, ai sensi dell’art. 2055 c.c., pur risultando il danno lamentato dal consorzio conseguenza di più fatti illeciti a vario titolo ascritti ai protagonisti della vicenda. La giurisprudenza di questa corte è costante, difatti, nell’affermare il principio di diritto secondo il quale, mentre l’art. 2043 cod. civ. fa sorgere l’obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento, il “fatto dannoso”; atteso che la prima norma si riferisce all’azione del soggetto che cagiona l’evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, e in cui favore è stabilita la solidarietà. Ne consegue che l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 cod. civ. per la responsabilità solidale tra gli autori dell’illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, sicchè ricorre tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso (come nel caso di specie) in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l’assenza di un collegamento psicologico tra le stesse. Deve infatti escludersi, a norma dell’art. 41 c.p., comma 2, l’imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni, mentre non contrasta con tale principio la disposizione dell’art. 187 cpv cod. pen., la quale, statuendo per i condannati per uno stesso reato l’obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no (Cass. 7 giugno 2006, n. 13272; Cass. 4 giugno 2001, n. 7507). E si è ulteriormente specificato (Cass. 2 luglio 1997, n. 5944) che, ai fini della applicazione dell’art. 2055 cod. civ., in tema di solidarietà tra più responsabili del danno, è da ritenersi sufficiente la consumazione di un unico fatto dannoso, alla cui produzione abbiano concorso, con efficacia causale, più condotte, tale unicità dovendo essere valutata esclusivamente con riferimento alla posizione soggettiva del danneggiato, e non anche intesa come identità delle azioni degli autori del danno, ovvero delle norme giuridiche da essi violate, così che risulta del tutto irrilevante che le condotte lesive si manifestino, tra loro, come autonome o meno, ovvero che siano o meno identici i titoli delle singole responsabilità.

Alla luce di tali principi, la sentenza impugnata non merita censura, atteso che la posizione processuale del C., in sede penale, non fu quella dell’imputato assolto ex art. 152 c.p.p. vecchio testo (oggi, art. 129 c.p.p.), bensì quella del responsabile del fatto- reato astrattamente considerato, benchè beneficiario di una declaratoria di estinzione del medesimo (nella specie, per amnistia) ferma la storica configurabilità dei fatti contestati e l’indiscutibile legame eziologico col danno lamentato dalla parte lesa.

IL RICORSO DI CA.AL..

I 5 motivi di ricorso del Ca., che vanno congiuntamente esaminati attesane la stretta connessione (e la evidente ripetitività), pongono a questa corte la duplice questione di diritto della esclusione della responsabilità del medesimo in sede penale – e della conseguente, mancata condanna al risarcimento dei danni, in quella sede, in favore del consorzio – e della esclusione di ogni forma di corresponsabilità solidale con i condebitori condannati per diversità dei titoli di reato rispettivamente ascritti ai protagonisti della vicenda illecita.

Quanto al primo profilo, va ribadito quanto già in precedenza evidenziato con riferimento alla posizione del C., del tutto omogenea a quella del ricorrente Ca., attesane la consonante derubricazione, per entrambi, del reato loro ascritto da ricettazione in incauto acquisto, ferma, pertanto, la storicità dei fatti contestati sì come commessi dall’imputato, beneficiario a sua volta di declaratoria di estinzione del reato per amnistia (non senza considerare ulteriormente che, ai sensi del disposto dell’art. 198 c.p., all’estinzione del reato non consegue punto la sincronica estinzione delle obbligazioni civili scaturenti dallo stesso).

Del tutto inammissibile risulta, in proposito, la richiesta di “rivisitazione” del giudicato penale a carico dell’imputato sotto il profilo della (pretesa) non commissione del fatto materiale ascrittogli, nè miglior sorte merita la censura secondo la quale la mancata condanna in sede penale al risarcimento dei danni sarebbe risultava ostativa alla stesso vocatio in ius del ricorrente in sede civile, atteso che, alla luce del disposto dell’allora vigente art. 23 c.p.p., al giudice penale era preclusa ogni statuizione sull’azione civile a chiusura di un procedimento conclusosi con l’assoluzione ovvero con la declaratoria di improcedibilità dell’azione penale.

Quanto al secondo profilo, la solidarietà tra condebitori per i danni scaturenti da reato viene correttamente predicata dalla corte di merito alla luce della giurisprudenza di questa corte (come poc’anzi citata) che in questa sede non può che trovare integrale conferma. Determinata e quantificata la cifra complessiva del danno subito dal consorzio, il giudice territoriale ha coerentemente condannato in via solidale tutti gli autori materiali dei fatti generatori del danno medesimo, in ossequio al disposto dell’art. 2055 c.c. e dell’art. 1292 c.c..

Merita accoglimento, di converso, il ricorso incidentale del consorzio, che invoca, del tutto legittimamente, la correzione in parte qua della sentenza oggi impugnata in punto di esatta individuazione del dies a quo della decorrenza degli interessi, che va effettivamente individuato nel giorno della costituzione in mora e non in quello della notifica dell’atto introduttivo del processo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa corte può pronunciare dispositivo in tal senso.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

PQM

La corte, riuniti i ricorsi, rigetta quelli principali, accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso incidentale accolto e, decidendo nel merito, dichiara dovuti gli interessi dalla data della messa in mora dei debitori, confermando nel resto l’impugnata sentenza. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3700, di cui Euro 200 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA