Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6041 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, (ud. 16/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11089-2014 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELLA MARINA 1, presso lo studio dell’avvocato LUCIO FILIPPO LONGO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA

MARCINKIEWICZ, MARCO FRANZINI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA;

– intimata –

Nonchè da:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA in persona dell’Avv. Prof.

V.F. nella sua qualità di presidente del consiglio di

amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO MAINETTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO GUZZETTI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 96/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

CANTU’, depositata il 21/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. resa in data 21/2/2014, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da G.M. avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione proposta dal G. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. per il pagamento delle somme dovute dal G. quale fideiussore della società G. s.r.l. debitrice principale della banca;

che, a fondamento dell’ordinanza di inammissibilità, la corte territoriale ha indicato il difetto di ragionevoli probabilità di accoglimento delle argomentazioni illustrate dal G. a sostegno delle proprie ragioni, tenuto conto della corretta valutazione operata dal primo giudice in relazione agli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, con particolare riferimento: alla validità degli atti di costituzione della banca creditrice; all’avvenuta tempestiva interruzione della prescrizione da parte della stessa; all’insussistenza di alcuna violazione, ad opera della banca, dei doveri di buona fede e correttezza in relazione all’art. 1956 c.c.; nonchè alla genericità e alla sostanziale inefficacia delle contestazioni sollevate dal fideiussore in relazione alla determinazione del credito della banca avversaria;

che, avverso la sentenza di primo grado, ha proposto ricorso per cassazione G.M. sulla base di cinque motivi d’impugnazione;

che la Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di due motivi di censura;

che, con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione e notificato alla controparte, G.M. ha dichiarato di rinunciare al ricorso dallo stesso proposto;

considerato che, limitatamente al ricorso principale, il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;

che, infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’udienza pubblica) il G. ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto unitamente al proprio difensore;

che si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo,a determinare l’effetto dell’estinzione del processo, sia pure limitatamente al medesimo ricorso principale;

che, con il primo motivo del ricorso incidentale, la Banca popolare di Sondrio censura la sentenza di primo grado per omessa motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il tribunale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità e/o improponibilità delle domande proposte dal G., in ragione della natura “omnibus” della fideiussione prestata da quest’ultimo, e per aver trascurato di considerare l’obbligo del garante di provvedere al pagamento a prima richiesta di quanto dovuto senza sollevare eccezioni fondate sul rapporto sostanziale;

che, con il secondo motivo del ricorso incidentale, la Banca Popolare di Sondrio censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 183, co. 7, c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice di primo grado trascurato di procedere all’ammissione dei mezzi istruttori dedotti dalla banca creditrice sui fatti di causa dedotti e analiticamente richiamati nel motivo di censura proposto;

che entrambi i motivi del ricorso incidentale sono inammissibili per carenza di interesse all’impugnazione;

che, al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale dev’essere dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello e diretto solo ad incidere sulla motivazione della sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 3654 del 20/02/2006, Rv. 588968 – 01);

che, sulla base delle argomentazioni che precedono – accanto all’estinzione del processo limitatamente al ricorso principale dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale;

che, in virtù dell’esito del giudizio, dev’essere disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara estinto il processo limitatamente al ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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