Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6041 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. II, 04/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27244/2019 proposto da:

O.K., rappresentato e difeso dall’Avvocato CLAUDIO

SANTARELLI ed elettivamente domiciliato a Roma, via Tagliamento 45,

presso lo studio dell’Avvocato MAURIZIO DELL’UNTO, per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi

12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il DECRETO n. 4019/2019 del TRIBUNALE DI BRESCIA, depositato

il 5/8/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/11/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto l’impugnazione che O.K. aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

O.K., con ricorso notificato in data 9.10/9/2019, poi illustrato da memoria, ha chiesto la cassazione del decreto. Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La procura in calce al ricorso, invero, non contiene l’indicazione della data di rilascio per cui, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, non risulta la prescritta certificazione, da parte del difensore, della “data del rilascio in suo favore”, quale imposta al fine di dar conto, a pena di inammissibilità del ricorso, del suo conferimento “in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato”.

3. Intanto, questa Corte ha statuito che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3” (Cass. n. 17717 del 2018).

4. In fattispecie analoga, poi, questa Corte ha ritenuto l’inammissibilità della “procura su foglio separato e spillato in calce, ma niente consente di dire che la procura sia stata giustappunto rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato, atteso che sulla procura anzidetta non risulta apposta nè la data di conferimento, nè attestazione veruna” (Cass. 30620 del 2019).

5. In effetti, in materia di protezione internazionale, vale il principio per cui, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso nel quale la procura non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all’atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria (Cass. n. 1047 del 2020).

6. Nè tale omissione può essere sanata, come ha preteso di fare il ricorrente, dall’atto con il quale il suo difensore ha certificato che la “procura alle liti… è stata conferita” in favore dello stesso “in data 11.09.2019”, se non altro perchè si tratta di documento depositato in cancelleria solo in data 19/10/2020, vale a dire ben oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso imposto, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, per il deposito nel giudizio in cassazione della procura speciale. Tale norma, infatti, nel sancire, a carico del ricorrente, l’onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona l’inattività della parte nel termine stabilito e, dunque, tanto l’inadempimento assoluto, quanto la tardività del richiesto adempimento, con la conseguenza che il deposito della procura in data successivo alla scadenza di detto termine determina nondimeno l’improcedibilità del ricorso (Cass. SU n. 10722 del 2002; Cass. n. 1271 del 2019): e ciò vale, a giudizio della Corte, non soltanto se si tratta del deposito tardivo della procura come tale ma anche se si tratta del deposito tardivo di un elemento costitutivo di tale procura, conferita con atto separato o – come nella specie – con atto apposto a margine del ricorso, qual è, appunto, la certificazione, da parte del difensore, della “data del rilascio in suo favore”, imposta dall’art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, cit., al fine di attestare il suo conferimento “in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato”.

7. Nulla per le spese di lite, in difetto di vera e propria attività difensiva ad opera del ministero resistente.

8. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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