Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6040 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 23/02/2022), n.6040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14667/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

A.D.A. (C.F. (OMISSIS)), D.S.R. (C.F.

(OMISSIS)), A.A. (C.F. (OMISSIS)), B.G.

(C.F. (OMISSIS)), rappresentati e diesi dall’Avv. ALESSANDRA STASI

in virtù di procura in calce al controricorso, elettivamente

domiciliati presso lo studio dell’Avv. LUIGI MARSICO in Roma, al

Viale Regima Margherita, 262;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, Sezione staccata di Foggia, n. 759/27/2016, depositata in

data 29 marzo 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio

2021 dal consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE

1. I contribuenti A.D.A., D.S.R., ALBAMO ANTONIO e B.G. hanno impugnato quattro avvisi di accertamento, relativi al periodo di imposta 2009, con i quali veniva accertata la percezione di redditi diversi a termini del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 67, comma 1, lett. I). L’accertamento riguardava contratti di cessione di proprietà superficiaria a tempo determinato (21 anni) di alcuni terreni siti in agro di Lucera, posseduti dai contribuenti da oltre cinque anni, in favore di alcune società di capitali, al fine di consentire l’installazione di impianti di produzione di energia alternativa, i cui corrispettivi non erano stati indicati nelle dichiarazioni dei contribuenti. L’Ufficio ha ritenuto che gli atti costitutivi della proprietà superficiaria costituissero, stante l’originario acquisto della piena proprietà dei terreni da parte dei contribuenti, obblighi di fare o non fare e non anche diritti reali, laddove si sarebbe configurata la cessione della proprietà superficiaria solo in caso di acquisto originario, da parte dei contribuenti, del solo diritto di superficie, poi trasferito a terzi con gli atti di cessione in oggetto.

2. La CTP di Foggia, previa riunione, ha accolto i ricorsi dei contribuenti, ritenendo trattarsi di cessione di diritti reali immobiliari.

3. La CTR della Puglia, Sezione staccata di Foggia, con sentenza in data 29 marzo 2016, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello ha ritenuto che l’acquisto della piena proprietà da parte dei contribuenti e la cessione della sola proprietà superficiaria non escluda la natura di diritto reale di godimento della proprietà superficiaria oggetto di cessione, essendo tale costituzione espressamente prevista dall’art. 9 TUIR, comma 5, con conseguente non assoggettabilità a tassazione come redditi diversi, nel caso di specie, dei corrispettivi derivanti dai suddetti contratti di cessione. Il giudice di appello ha, inoltre, ritenuto sussistente il trasferimento di diritti reali anche in forza dell’aliquota del 15% applicata per il pagamento dell’imposta di registro, propria dei trasferimenti dei diritti reali, laddove diversamente si sarebbe dovuta applicare l’aliquota del 3%.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivi, cui hanno resistito con controricorso i contribuenti.

5. La causa, rimessa dalla Sesta Sezione Civile con ordinanza in data 11 maggio 2017 e fissata per la trattazione presso la Quinta Sezione Civile, è stata rinviata a nuovo ruolo con ordinanza in data 2 luglio 2020 per avere i contribuenti presentato istanza di sospensione a termini del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11.

6. A seguito di diniego di condono da parte dell’Amministrazione finanziaria, la causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 13 gennaio 2022.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 67 TUIR, comma 1, lett. b) e l), in combinato disposto con l’art. 53 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la cessione della proprietà superficiaria costituisca cessione di diritto reale. Osserva l’Ufficio ricorrente che la cessione della proprietà superficiaria, strumento utilizzato per consentire l’installazione su terreni agricoli di impianti di produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, abbia ad oggetto nel caso di specie la concessione del diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione e che la qualificazione dell’obbligo di facere, derivante dalla contrazione del diritto di piena proprietà sui beni immobili per cui è causa, sia stata indicata nella Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 ai fini della tassazione del reddito in oggetto tra i redditi diversi. Osserva l’Ufficio ricorrente come i contratti di concessione di proprietà superficiaria abbiano intento speculativo e non determinino alcun effetto estintivo del diritto di proprietà in capo al proprietario originario.

2. Il ricorso è infondato. Questa Corte è ferma nel principio secondo cui, in materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall’acquisto dell’immobile non è soggetta a tassazione come reddito diverso (attuale art. 67 TUIR, comma 1, lett. b) o l), qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall’altro, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall’art. 9, comma 5, dello stesso decreto, non consente di ricondurre l’obbligo di concedere a terzi l’utilizzo di un terreno agli obblighi “di permettere”, di cui alla lett. I), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali (Cass., Sez. V, 4 luglio 2014, n. 15333; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14847; Cass., Sez. VI, 18 ottobre 2018, nn. 26142 – 26147; Cass., Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 2238).

4. Si è anche osservato che “l’art. 953 c.c. stabilisce espressamente la possibilità di un diritto di superficie a termine, senza per ciò solo farne derivare un mutamento della natura reale della medesima situazione soggettiva. Tanto meno, poi, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 5, esclude l’estensione, ai fini delle imposte sui redditi, delle disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso, anche agli atti a titolo oneroso che importano costituzione di diritti reali di godimento a tempo determinato” (Cass., n. 2238/2021).

5. La stessa Amministrazione finanziaria ha mutato indirizzo con la circolare n. 6/E del 20 aprile 2018, superando quello assunto con la precedente circolare 19 dicembre 2013, n. 36/E (richiamata dall’Ufficio ricorrente), in sintonia con il menzionato orientamento assunto da questa Corte.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955).

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 6.500,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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