Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6040 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. II, 04/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23883/2019 R.G. proposto da:

I.M., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Bari, alla via Abate Gimma, n.

201, presso lo studio dell’avvocato Loredana Liso che lo rappresenta

e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3533/2019 del Tribunale di Brescia;

udita la relazione nella camera di consiglio del 3 novembre 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. I.M., cittadino del Bangladesh, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che il suo socio in affari aveva preso in prestito una somma di danaro, che il creditore, con varie minacce, gli aveva chiesto di restituire; che alcuni giorni dopo, il 3.10.2015, il socio era stato rinvenuto cadavere; che era stato ingiustamente denunciato dell’omicidio dal padre, poliziotto, del deceduto; che si era dapprima rifugiato presso l’abitazione della sorella, ove era rimasto per due mesi, indi aveva deciso di lasciare il suo paese per il timore di una ingiusta condanna ad una lunga pena carceraria.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 3533/2019 il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso con cui I.M., avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale.

Evidenziava il tribunale che la vicenda narrata era inficiata da numerose incongruenze.

Evidenziava pertanto che le dichiarazioni del ricorrente dovevano reputarsi inattendibili nè risultavano corroborate dalla documentazione prodotta; che del resto si configuravano forti dubbi circa l’autenticità della documentazione.

Evidenziava dunque che dovevano reputarsi insussistenti i presupposti per il riconoscimento e dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b).

Evidenziava altresì che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Evidenziava segnatamente che il ricorrente giammai aveva riferito di situazioni di violenza indiscriminata nella regione del Bangladesh di sua provenienza; che in ogni caso i reports internazionali, tra cui “Human Rights Practices USDOS” 2017, “Amnesty International” 2017/2018, “E.A.S.O.” dicembre 2017, non davano conto dell”esistenza in Bangladesh di situazioni di generalizzata violenza derivanti da conflitti interni o internazionali.

Evidenziava ancora che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava in particolare, nel quadro della debita valutazione comparativa, che, in ipotesi di rimpatrio, I.M. non si sarebbe ritrovato in condizioni di elevata vulnerabilità, siccome, per un verso, perduravano i suoi legami familiari nel paese d’origine, siccome, per altro verso, era da escludere che in Bangladesh esistesse una sìtuazione di emergenza umanitaria, siccome, per altro verso ancora, l’intrapreso percorso di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano non era di per sè sufficiente.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso I.M.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi, variamente articolati, la cassazione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio; la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

Deduce che, contrariamente all’assunto del tribunale, i fatti che ha riferito, danno conto della sussistenza del danno grave ex lett. b) dell’art. 14 cit., viepiù che il danno grave può provenire anche da soggetti non statuali.

Deduce che in pari tempo i fatti che ha riferito, ben avrebbero giustificato il riconoscimento dello status di rifugiato.

Deduce altresì che ben avrebbe dovuto il tribunale avvalersi dei suoi poteri di cooperazione istruttoria.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 10 Cost., dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,7 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; il vizio di motivazione apparente.

Deduce che il tribunale non ha compiutamente valutato la sua personale situazione ed ha ancorato a mere clausole di stile l’affermata inattendibilità delle sue dichiarazioni.

Deduce altresì che, aì fini dell’invocata protezione sussidiaria art. 14 cit., ex lett. c), in esplicazione dei suoi poteri officiosi il tribunale avrebbe dovuto acquisire informazioni aggiornate sulla reale ed attuale situazione esistente in Bangladesh.

Deduce inoltre che, in sede di valutazione dell’invocata protezione umanitaria, il tribunale non ha tenuto conto che il rimpatrio in Bangladesh lo priverebbe dei fondamentali diritti della persona.

7. I rilievi postulati dalla delibazione di ambedue i motivi di ricorso tendono, almeno in parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che ne suggerisce la disamina simultanea; entrambi i mezzi di impugnazione comunque sono privi di fondamento e vanno respinti.

8. Si premette che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

9. Su tale scorta, nel segno del novello dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed, evidentemente, nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.

Da un canto il Tribunale di Brescia ha dato compiutamente conto della incongruenza e della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

In particolare il tribunale ha posto in risalto che il ricorrente, ascoltato in udienza, aveva modificato il tenore delle dichiarazioni dapprima rese dinanzi alla commissione territoriale (cfr. decreto impugnato, pag. 4).

D’altro canto il ricorrente indubbiamente sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni (“la vicenda descritta e le problematiche esposte dimostrano invece (…) il timore di essere perseguitato”: così ricorso, pag. 14).

10. Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare – tendenzialmente – tutte le ipotesi di protezione internazionale; cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

11. Vero è, d’altra parte, che anche i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave, ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass. (ord.) 1.4.2019, n. 9043).

E nondimeno in modo più che congruo – come si è premesso – il tribunale ha reputato che le dichiarazioni rese da I.M. non fossero attendibili.

Cosicchè a nulla vale che il ricorrente, specificamente con il primo motivo, adduca – a supporto del preteso erroneo disconoscimento e dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b), – che il report “E.A.S.O.” ed il report di “Amnesty International” 2016 danno ragione, rispettivamente, della grave crisi del sistema giudiziario in Bangladesh e della perdurante applicazione in Bangladesh della pena di morte e della tortura.

12. A nulla vale, in pari tempo, che il ricorrente, specificamente con il secondo motivo, adduca che il tribunale non ha tenuto conto delle precisazioni rese nel corso dell’audizione in sede giudiziaria e della documentazione allegata.

Invero in tal guisa I.M. censura l’asserita omessa erronea valutazione delle risultanze di causa.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

13. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5, (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

14. Su tale scorta si osserva, analogamente nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nel solco della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, quanto segue.

Per un verso, non si ravvisano in parte qua “anomalie” di sorta in relazione alle motivazioni alla stregua delle quali il Tribunale di Brescia ha disconosciuto la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Invero il tribunale ha, così come si è premesso, compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Per giunta, il tribunale ha puntualizzato che non avevano precipua valenza le informazioni desumibili dal sito “ViaggiareSicuri.it”, curato dal Ministero degli Esteri, siccome destinate ai cittadini italiani per fini turistici (cfr. decreto impugnato, pag. 6).

Per altro verso, il tribunale ha di certo disaminato il fatto decisivo caratterizzante, in parte qua, la res litigiosa.

Per altro verso ancora, i profili di censura rilevanti a tal riguardo sono significativamente generici.

Invero questa Corte spiega che, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037).

15. I profili di doglianza – specificamente veicolati dal secondo motivo – afferenti alla protezione umanitaria recano, al più, censura del giudizio “di fatto” cui, senza dubbio, in parte qua, il tribunale ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

Ebbene, in quest’ottica, nei limiti della formulazione dell’art. 360 c.p.c., commi 1, n. 5, alla cui stregua, a rigore, il motivo di ricorso in parte qua si qualifica, non può che opinarsi come segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della menzionata pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui il tribunale bresciano ha, in punto di “umanitaria”, ancorato il suo dictum.

Per altro verso, il tribunale in nessun modo ha omesso la disamina dei fatti decisivi caratterizzanti in parte qua la res litigiosa, ossia della concreta sussistenza dei margini per il riconoscimento della protezione umanitaria.

16. In pari tempo non può non darsi atto che è piuttosto generica e per nulla specifica la deduzione del ricorrente secondo cui “aveva iniziato a lavorare da novembre 2018 con contratto di lavoro a tempo determinato” (così ricorso, pag. 15).

Ed inoltre che il tribunale lombardo ha reputato inverosimili le dichiarazioni rese dal ricorrente. Il che esplica rilievo anche ai fini della protezione umanitaria.

17. Il Ministero dell’Interno di fatto non ha svolto alcuna difesa. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

18. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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