Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 604 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 12/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.12/01/2017),  n. 604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16246-2010 proposto da:

S.P., (c.f. (OMISSIS)), A.M. (c.f.

(OMISSIS)), T.C.V. (c.f. (OMISSIS)),

D.A.A. (c.f. (OMISSIS)), C.R. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 1/E, presso

l’avvocato GIAMPAOLO MARIA COGO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ENRICO CARUSO, SILVIA MARIA SPECCHIO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso

l’AVVOCATURA DELLA BANCA, rappresentata e difesa dagli avvocati

ENRICO GALANTI, RAFFAELE D’AMBROSIO, OLINA CAPOLINO, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, EUROPEAN SECURITIES SIM

S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;

– intimati –

avverso il decreto (rg. n. 441 + 442 + 443 + 444 + 445/2008) della

CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GIAMPAOLO COGO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato RAFFAELE D’AMBROSIO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A seguito di ispezioni e successivi provvedimenti, fra i quali quello di messa in liquidazione coatta amministrativa di una SIM, la European Securities Sim SpA, la Banca d’Italia proponeva al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ratione temporis autorità decisoria nell’ambito del procedimento di irrogazione di sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 195 TUF, l’applicazione delle dette sanzioni a vari esponenti della SIM menzionata, con decreto del 9 agosto 2001, impugnato con distinti ricorsi dai sigg. S.P., A.M., T.V.C., C.R. e D.A.A., davanti alla Corte d’Appello di Milano.

1.1. La Corte territoriale, in via preliminare, riteneva fondata l’eccezione sollevata dagli opponenti circa l’illegittimità del decreto sanzionatorio perchè adottato con ritardo, rispetto al termine di trenta giorni stabilito dalla L. n. 241 del 1990, art. 2, ed annullava i provvedimenti impugnati.

1.2. Su ricorso della Banca d’Italia, la Corte di cassazione, cassava le decisioni della Corte d’appello e rinviava per l’esame del merito delle opposizioni originarie ad altra sezione dello stesso giudice distrettuale.

1.3. Nel giudizio di rinvio, avanti alla stessa Corte territoriale, le opposizioni sono state respinte e, per quello che ancora interessa e rileva in questa sede, il giudice distrettuale ha escluso anche l’illegittimità dei decreti sanzionatori impugnati per carenza del “presupposto essenziale della colpa”.

1.4. Secondo il giudice del merito, gli elementi di fatto dedotti dagli opponenti non erano idonei a nè a superare la presunzione di colpa nella configurazione dell’illecito contestato dall’Autorità amministrativa, atteso che la norma non richiederebbe la concreta dimostrazione dell’esistenza dell’elemento soggettivo (il dolo o la colpa), nè a indicare la loro buona fede, atteso che le norme inosservate corrispondevano a precetti prossimi ai dati legislativi ed escludevano ogni arbitrio dell’Autorità amministrativa.

2.Avverso tale decisione i sigg. S., A., T.V., C. e d.A. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro cui resiste la Banca d’Italia, con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso (omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)) i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, nel prendere in esame la questione da loro dedotta sulla “carenza del presupposto essenziale della colpa”, non avrebbe giustificato, quantomeno in modo adeguato, la decisione di infondatezza del motivo.

2.Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 e art. 23, comma 12, artt. 45 e 46 c.p., art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 190 e 195 (art. 360 c.p.c., n. 3)) i ricorrenti pongono il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3 e art. 23, comma 12, applicabili anche nei procedimenti D.Lgs. n. 58 del 1998, ex artt. 190 e 195, ricorra un’ipotesi di responsabilità oggettiva e se, in subordine, gravi sul titolare della pretesa sanzionatoria l’onere di provare i fatti integranti le singole violazioni o se, al contrario, sia il destinatario delle sanzioni a dovere provare l’insussistenza dei medesimi; nonchè decidere, per l’effetto, in ordine alla cassazione dell’impugnato decreto della Corte d’appello di Milano”.

2.1.Secondo i ricorrenti, il giudice distrettuale avrebbe finito per avvalorare un’interpretazione della norma nei termini della responsabilità oggettiva imponendo un’inversione dell’onere probatorio volto a dimostrare l’esistenza di fatti di caso fortuito o di forza maggiore, dovendo essere l’organo procedente a provare la colpevolezza.

2.2.Infatti, la presunzione di colpa sarebbe solo presunta iuris tantum e perciò suscettibile di una dimostrazione contraria, attraverso la prova dell’esistenza di circostanze idonee ad escluderla.

4. Il primo mezzo è inammissibile, perchè manca della necessaria sintesi finale non avendo il ricorrente, ai sensi dell’art. 366 – bis cod. proc. civ., per le cause (come questa) ancora soggette alla sua applicazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 24597 del 2014: L’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, e contenente la previsione della formulazione del quesito (nella specie: di diritto), come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, si applica “rationae temporis” ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47), provveduto a formulare il c.d. quesito di fatto.

4.1.In sostanza, tale motivo manca della conclusione con un apposito momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della censura, poichè, a corredo del motivo recante censure motivazionali, il ricorrente deve formulare il necessario momento di riepilogo, che deve consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso ove, in modo sintetico, evidente ed autonomo (rispetto al tenore testuale del motivo), sia chiaramente esposto il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure – se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

5. Il secondo mezzo, in disparte i profili di inammissibilità non essendo svolta alcuna considerazione sulla sua decisività, venendo richiamati fatti che non portano a tale esito decisorio, è comunque manifestamente infondato alla luce del diritto vivente.

5.1. La doglianza non è fondata, perchè questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 27432 del 2013) ha già affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, pone una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, riservando a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa. Ne consegue che, in caso di provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca d’Italia nei confronti del direttore generale di una società d’intermediazione mobiliare per insufficienza del patrimonio di vigilanza, spetta al destinatario della sanzione provare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore, cosicchè il deficit patrimoniale non possa essere a lui imputato.”.

5.2. Orbene, nel caso in esame non è dato chiaramente comprendere quali siano stati i fatti e i comportamenti censurati nell’economia della motivazione del giudice distrettuale e quali siano stati quelli che, secondo i ricorrenti, alla luce del principio di diritto sopra riportato, avrebbero potuto o dovuto far escludere quella responsabilità.

5.3. A tal uopo, questa stessa sezione, assai di recente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22848 del 2015) ha chiarito che “in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la Banca d’Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, ha unicamente l’onere di dimostrare l’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno.”.

5.4. Ne deriva che i ricorrenti nè allegano con modalità autosufficienti tali fatti scusanti nè censurano il punto della decisione ove essi sono stati posti a fondamento dell’affermata responsabilità.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Respinge il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida – in favore di ciascuna resistente – in Euro 9.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1 sezione civile della Corte di cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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