Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 604 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 12/01/2011), n.604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12498-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di L’AQUILA del 13/3/06, depositata il 04/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, nella quale il contribuente non ha svolto attività difensiva, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla CTR dell’Aquila, che dichiarava il ricorso inammissibile per mancanza di sottoscrizione del Dirigente, ritenendo che non fosse assimilabile la mancanza di sottoscrizione alla illeggibilità dei segni apposti accanto al nome del dirigente. La controparte on ha svolge attività difensiva.

Il ricorso è manifestamente fondato in quanto da costante giurisprudenza il difetto di leggibilità dei segni apposti in calce ad un documento 8 nel caso in specie, autorizzazione rilasciata agli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria ai fini della proposizione dell’appello principale avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 e art. 18, comma 3), il quale, però, rechi l’indicazione della qualifica del funzionario competente ad emanarlo, non comporta la nullità del documento in questione, giacchè, rimanendo, in tal caso, comunque consentita la possibilità dell’identificazione del soggetto indicato come autore dell’atto e l’individuazione della provenienza dell’organo cui è attribuita la competenza dall’indicazione a stampa sopra la firma stessa, tale sigla deve considerarsi equipollente alla firma per esteso (Cass. n. 975 del 1998; n. 5309 del 1999; n. 18239 del 2003; n. 19562 del 2003)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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