Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6039 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 12/03/2010), n.6039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

REGIONE LAZIO (OMISSIS) in persona del Presidente p.t. Dr.

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

CRISPI 10, presso lo studio dell’avvocato DEL PRETE CARMELA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARDINALE Antonio giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FENIG SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante p.t.

Prof. M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

ANTONELLI 47, presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE RAFFAELE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANASTASIO PUGLIESE

GUIDO giusta procura speciale del Dott. Notaio GIANLUCA ROSA in Roma

26/11/2009, rep. n. 1410;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1880/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima Civile, emessa il 19/11/2004, depositata il 02/05/2005,

R.G.N. 79247 e 10584/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ANTONIO CARDINALE;

udito l’Avvocato RAFFAELE CAVALIERE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per la rimessione alle SS.UU. in

subordine rigetto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel giudizio promosso dalla società Fenig nei confronti della regione Lazio, l’ente territoriale convenuto sollevò una questione di giurisdizione – disattesa dal giudice di primo grado – e riproposta tanto in appello quanto in sede di ricorso per cassazione.

L’odierno gravame va, pertanto, rimesso alle sezioni unite per il relativo esame.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti alle sezioni unite per l’esame della questione di giurisdizione.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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