Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6039 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20924-2015 proposto da:

M.P., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BERNARDO MUCCI;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA, D.P.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 47/2015 del TRIBUNALE di LARINO, depositata il

29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.P. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Termoli D.P.C. e Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a. chiedendo il risarcimento per il danno cagionato da sinistro stradale, in particolare alla propria autovettura condotta nelle circostanze da M.N.. Il giudice adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il M.. Con sentenza di data 29 gennaio 2015 il Tribunale di Larino rigettò l’appello. Osservò il Tribunale che dal verbale della polizia stradale, dalle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli incidentati e dal CID sottoscritto da M.N. si evinceva che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva della stessa M.N., la quale aveva omesso di arrestare la marcia al segnale di stop e di dare la precedenza al veicolo condotto dal D.P., che percorreva la strada sulla quale si stava immettendo la M.. Aggiunse che tale ricostruzione della dinamica del sinistro era compatibile anche con i danni riportati dai veicoli incidentati e che l’asserito superamento dei limiti di velocità da parte del D.P. era rimasto indimostrato.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo M.P.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 2054 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, anche laddove emerga in corso di causa la responsabilità di uno dei conducenti nella causazione del sinistro, in mancanza della prova liberatoria da parte del conducente convenuto opera la presunzione di pari responsabilità e che la parte che agisce in giudizio non ha l’onere di provare la colpa del convenuto nella causazione del sinistro, essendo questa presunta, laddove invece il giudice di appello aveva riversato sull’attore l’onere di provare la illiceità della condotta dell’altro conducente. Aggiunge che il giudice di merito ha ritenuto sufficiente la mera violazione della regola di condotta da parte della M. ai fini della causazione del sinistro, pur riconoscendo di non aver potuto accertare la reale condotta di guida dell’altro conducente, laddove invece il comportamento di uno dei conducenti assorbe in via esclusiva il nesso causale quando avrebbe comunque determinato l’evento a prescindere dal comportamento dell’altro conducente, e che dinanzi all’impossibilità di accertare l’effettiva condotta di guida del D.P. si sarebbe dovuta applicare la presunzione di pari responsabilità.

Il motivo è infondato. Secondo il ricorrente il giudice di merito per un verso non poteva giungere alla conclusione dell’esclusiva responsabilità dell’un conducente senza accertare se l’altro avesse rispettato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, per l’altro ha addossato sul primo conducente l’onere della prova del mancato rispetto di tali norme da parte dell’altro conducente. Militerebbe in tal senso il riconoscimento dell’esclusiva responsabilità della M. nella causazione del sinistro e l’affermazione che sarebbe rimasto indimostrato il superamento dei limiti di velocità da parte dell’altro conducente.

E’ ben vero che dal punto di vista del riparto degli oneri della prova nel sinistro da circolazione di veicoli, la presunzione prevista dall’art. 2054 cod. civ. pone a carico di ciascuno dei conducenti l’onere della prova liberatoria, sicchè non deve essere l’un conducente a dimostrare che la controparte abbia superato i limiti di velocità, ma deve essere quest’ultimo a provare di avere rispettato i limiti prescritti. L’accertamento tuttavia della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (Cass. 22 aprile 2009, n. 9550; 10 marzo 2006, n. 5226; 23 agosto 1980, n. 8622).

Il giudice di merito ha concluso nel senso della esclusiva responsabilità della M., e ciò sulla base del verbale della polizia stradale, delle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli incidentati e del CID sottoscritto da M.N., con il riscontro della tipologia di danni riportati dai veicoli incidentati. Il mancato superamento dei limiti di velocità da parte del D.P. acquista in questo quadro il carattere di conseguenza del previo accertamento della colpa esclusiva della M.. Il rilievo pertanto della mancanza di prova del superamento dei limiti di velocità da parte del D.P. non vale ad accollare indebitamente sulla controparte l’onere della prova ma rappresenta la conseguenza della conclusione in termini di esclusività della responsabilità della M., nel senso che non c’è prova del superamento dei limiti di velocità perchè c’è la colpa esclusiva della controparte. Tale è stato il giudizio di fatto del giudice di merito ed esso resta sindacabile nella presente sede di legittimità solo per vizio motivazionale (l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ. – Cass. 25 gennaio 2012, n. 1028).

Nulla per le spese in mancanza della partecipazione dell’intimata al giudizio di cassazione.

Poichè il ricorso è state. proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

a norma del dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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