Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6039 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. II, 04/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22675/2019 R.G. proposto da:

U.I., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, alla piazza Americo Capponi, n. 16, presso lo studio

dell’avvocato Carlo Staccioli, che lo rappresenta e difende in

virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3791/2019 del Tribunale di Brescia;

udita la relazione nella camera di consiglio del 3 novembre 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. U.I., cittadino della Nigeria, originario dell'(OMISSIS), di religione cristiana, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che nel suo paese aveva svolto attività di elettricista; che, nell’occasione di un lavoro per il quale era stato incaricato da un committente straniero, un suo collaboratore, a seguito di un comportamento del tutto imprudente, era deceduto per un forte scossa elettrica; che i familiari della vittima lo avevano ingiustamente accusato della morte del loro congiunto e, per ritorsione, lo avevano minacciato, gli avevano usato violenza e gli avevano distrutto l’abitazione ed il locale, sede della sua attività; che la polizia locale, impossibilitata ad assicurargli adeguata protezione, gli aveva suggerito di porre al riparo sè e la sua famiglia in un luogo lontano; che aveva dunque lasciato la Nigeria e dapprima si era trasferito in (OMISSIS), poi in (OMISSIS) e infine aveva raggiunto l’Italia.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 3791/2019 il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso con cui U.I., avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale.

Evidenziava il tribunale che la vicenda narrata dal ricorrente non dava conto della sussistenza dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

Evidenziava altresì che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, pur ad ammettere che il danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b) possa provenire da entità non statuali.

Evidenziava in particolare che del tutto contraddittoriamente il ricorrente aveva riferito, da un lato, che la polizia non era in grado di individuare i colpevoli della distruzione della sua abitazione, dall’altro, che i suoi vicini – possibili testimoni oculari, di cui la polizia avrebbe potuto avvalersi – avevano dichiarato che la sua casa era stata distrutta dai familiari del suo collaboratore.

Evidenziava poi che le dichiarazioni del ricorrente erano inattendibili pur con riferimento alla sua data di nascita ed al suo esatto cognome.

Evidenziava inoltre che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2014, art. 14, ex lett. c).

Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava in particolare, nel quadro della debita valutazione comparativa, che, in ipotesi di rimpatrio, U.I. non si sarebbe ritrovato in condizioni di elevata vulnerabilità, siccome, per un verso, perduravano i suoi legami familiari nel paese d’origine, siccome, per altro verso, era da escludere che in Nigeria esistesse una situazione di emergenza umanitaria, siccome, per altro verso ancora, non vi era riscontro che il ricorrente avesse intrapreso un percorso di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso U.I.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente, ai soli fini della partecipazione alla eventuale udienza di discussione.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa

applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7,8 e 11.

Deduce che ha errato il tribunale a disconoscergli lo status di rifugiato.

Deduce che ha errato il tribunale ad escludere che gli atti persecutori ben possono provenire da soggetti privati.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) ed h), art. 3, comma 5, art. 8, e art. 14, lett. a) e b).

Deduce che ha errato il tribunale a disconoscere la sussistenza nell'(OMISSIS) di una situazione di violenza indiscriminata; che l'(OMISSIS) è tra le regioni più violente del delta del Niger.

Deduce che il tribunale non ha fatto utilizzo dei poteri istruttori officiosi.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Deduce ha errato il tribunale a disconoscere la protezione umanitaria.

Deduce che in Nigeria è radicato un sistema di vendette private, in un contesto in cui le forze di polizia non sono M grado di intervenire.

Deduce che il tribunale non ha tenuto conto degli elementi di prova, segnatamente di un certificato di apprendistato, offerti a dimostrazione del suo inserimento nel tessuto socioeconomico italiano.

8. Il primo motivo di ricorso va respinto.

9. Devesi dar atto, previamente, che le ragioni di doglianza che il primo mezzo di impugnazione veicola, non si correlano puntualmente alla ratio in parte qua decidendi dell’impugnato dictum.

Il tribunale ha affermato che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, nulla aveva allegato il ricorrente, giacchè costui si era limitato ad argomentare in ordine alla criticità della situazione sociopolitica nigeriana (cfr. decreto impugnato, pag. 4).

Ebbene siffatta affermazione non è stata oggetto di puntuale censura.

10. Vero è, d’altra parte, che anche i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave, ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass. (ord.) 1.4.2019, n. 9043).

E nondimeno in modo più che congruo il tribunale ha reputato – come si è premesso – che le dichiarazioni rese da U.I. non fossero attendibili.

Cosicchè soccorre l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente riguarda – tendenzialmente – tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda e, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo ad un ulteriore approfondimento istruttorio, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

11. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

12. Ovviamente, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

13. Su tale scorta si osserva, nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nel solco della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, quanto segue.

Per un verso, non si ravvisano in parte qua “anomalie” di sorta in relazione alle motivazioni alla stregua delle quali il Tribunale di Brescia ha disconosciuto la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Invero il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. In particolare ha posto in risalto che il ricorrente in nessun modo aveva riferito di situazioni di violenza indiscriminata nella regione nigeriana, l'(OMISSIS), di sua provenienza; che al contempo i rapporti “E.A.S.O.” più recenti, risalenti all’ottobre 2018 ed al febbraio 2019, non davano conto dell’esistenza nell'(OMISSIS) di situazioni di generalizzata violenza.

Per altro verso, il tribunale ha di certo disaminato il fatto decisivo caratterizzante, in parte qua, la res litigiosa.

Per altro verso ancora, il mezzo in disamina è significativamente generico.

Invero questa Corte spiega che, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037).

14. Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.

15. Evidentemente le doglianze che il motivo in esame veicola, recano, al più, censura del giudizio “di fatto” cui senza dubbio, in parte qua, il tribunale ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

Ebbene, in quest’ottica, analogamente nei limiti della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, alla cui stregua, a rigore, il motivo di ricorso si qualifica, non può che opinarsi come segue.

Da un canto, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della già menzionata pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi pur in relazione alle motivazioni cui il tribunale bresciano ha in parte qua ancorato il suo dictum.

D’altro canto, il tribunale in nessun modo ha omesso la disamina dei fatti decisivi caratterizzanti in parte qua la res litigiosa, ossia della concreta sussistenza dei margini per il riconoscimento della protezione umanitaria.

16. In pari tempo non può non darsi atto che il ricorrente sollecita questo Giudice al riesame degli elementi di prova.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

17. Si tenga conto infine che il tribunale ha reputato inattendibili le dichiarazioni rese dal ricorrente. Il che esplica valenza anche ai fini della “umanitaria”.

18. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta. Invero il Ministero dell’Interno non ha sostanzialmente svolto difese.

19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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