Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6039 del 04/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6039
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6618-2017 proposto da:
ITALIANA ALIMENTI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6606/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 03/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.
Fatto
RILEVATO
che la Italiana Alimenti s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6606/28/2016 pubblicata il 4 luglio 2016 con la quale era stato accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 552/58/2006 che aveva accolto il ricorso della Italiana Alimenti avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti e con il quale erano state accertate maggiori imposte per l’anno 1998 per Lire 8.629.663.000, pari ad Euro 4.456.848,99, ai fini IRPEG, Lire 2.042.115.000, pari ad Euro 1.054.664,38, ai fini IRAP e Lire 128.741.000, pari ad Euro 66.489,18, ai fini IVA;
che in data 13 marzo 2018 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la ricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 convertito in L. n. 96 del 2017, ed ha provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione;
Diritto
CONSIDERATO
quindi, che va dichiarata l’estinzione del giudizio avendo il ricorrente aderito alla definizione agevolata della lite prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 convertito in L. n. 96 del 2017, e che l’Agenzia delle Entrate ha dato atto del pagamento previsto per tale definizione;
che le spese vanno compensate essendo la causa legale di estinzione sopravvenuta nel corso del giudizio;
Che quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: ” In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 comma 8 convertito in L. n. 96 del 2017; Compensa le spese di giudizio; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019
Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020