Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6038 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. II, 04/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22673/2019 R.G. proposto da:

O.E., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, alla piazza Americo Capponi, n. 16, presso lo studio

dell’avvocato Carlo Staccioli che lo rappresenta e difende in virtù

di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 3519/2019 del Tribunale di Brescia;

udita la relazione nella camera di consiglio del 3 novembre 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. O.E., cittadino della (OMISSIS), originario dell'(OMISSIS), di religione cristiana pentecostale, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che suo padre, deceduto nel 2015, era affiliato, così come aveva appreso dopo la sua morte, al santuario di (OMISSIS); che gli appartenenti al santuario lo avevano sollecitato a subentrare al genitore e a proseguirne l’attività; che, benchè avesse manifestato la sua indisponibilità, era stato sottoposto al rito di iniziazione; che, a fronte della sua protratta indisponibilità, gli affiliati al santuario lo avevano minacciato e gli avevano usato violenza; che dunque aveva in data 30.5.2015 abbandonato il suo paese, consapevole che non avrebbe potuto beneficiare di alcun aiuto onde sottrarsi alle ritorsioni dei potenti appartenenti al gruppo; che aveva raggiunto l’Italia in data 2.8.2016.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 3519/2019 il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso con cui O.E., avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale.

Evidenziava il tribunale che non sussistevano i presupposti necessari ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

Evidenziava che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b).

Evidenziava segnatamente che le dichiarazioni del ricorrente non erano credibili, siccome incoerenti, inverosimili, generiche e per nulla circostanziate.

Evidenziava che non sussistevano li presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Evidenziava ancora che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava segnatamente, nel quadro della debita valutazione comparativa, che, in ipotesi di rimpatrio, O.E. non si sarebbe ritrovato in condizioni di elevata vulnerabilità, siccome, per un verso, perduravano i suoi legami familiari nel paese d’origine, siccome, per altro verso, era da escludere che in Nigeria esistesse una situazione di emergenza umanitaria, siccome, per altro verso ancora, l’intrapreso percorso di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano non aveva di per sè rilievo sufficiente.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso O.E.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7, 8 e 11, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2.

Premette che la vicenda di cui è stato vittima, integra gli estremi di una persecuzione per motivi religiosi.

Indi deduce che, contrariamente all’assunto del Tribunale di Brescia, ha domandato al punto 1 dei motivi del ricorso avverso il provvedimento della commissione territoriale il riconoscimento dello status di rifugiato.

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) ed h), art. 3, comma 5, art. 8, e art. 14, lett. a) e b).

Deduce che ha errato il tribunale a disconoscere la sussistenza nell'(OMISSIS) di una situazione di violenza indiscriminata; che l'(OMISSIS) è tra le regioni più violente del delta del Niger.

Deduce che il tribunale non ha fatto corretto utilizzo dei suoi poteri istruttori officiosi.

8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Deduce che ha errato il tribunale a disconoscere la protezione umanitaria; che in Nigeria esiste una situazione di violenza generalizzata e di sistematica violazione dei diritti umani.

Deduce che anche al riguardo il tribunale non ha correttamente utilizzato i suoi poteri istruttori officiosi.

9. I motivi di ricorso sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, giacchè il Tribunale di Brescia ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

10. Con specifico riferimento al primo motivo, si premette che il tribunale ha in ogni caso negato la sussistenza del presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, indipendentemente dal rilievo per cui il ricorrente non aveva formulato istanza in tal senso.

Su tale scorta, certo, non può non darsi che anche i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave, ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass. (ord.) 1.4.2019, n. 9043).

E nondimeno in modo più che congruo il tribunale ha reputato che le dichiarazioni rese da O.E. non fossero attendibili (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340, secondo cui, peraltro, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito).

In particolare – e tra l’altro – il tribunale ha puntualizzato che il ricorrente non aveva chiarito “quale fosse la carica in cui doveva subentrare o quali attività avrebbe dovuto svolgere al posto di suo padre” (così decreto impugnato, pag. 5), che anche in ordine alla sua iniziazione il ricorrente era incorso in talune significative contraddizioni (cfr. decreto impugnato, pag. 6), che la documentazione dal ricorrente allegata a riscontro era del tutto irrilevante, che “il padre, qualora fosse stato un convinto seguace del culto di Okolun (…) (non avrebbe al figlio) consentito di professare la religione cristiana pentecostale” (così decreto impugnato, pag. 7).

In questo quadro soccorre l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente riguarda – tendenzialmente – tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda e, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo ad un ulteriore approfondimento istruttorio, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

In questi termini è del tutto ingiustificato l’assunto del ricorrente secondo cui il tribunale ha immotivatamente denegato il riconoscimento dello status di rifugiato.

11. In pari tempo, allorchè il ricorrente censura, in memoria altresì (cfr. pag. 2), la valutazione che della documentazione fotografica il tribunale ha operato, evidentemente in tal modo sollecita questa Corte al relativo riesame.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

12. Con specifico riferimento al secondo motivo, si premette che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

13. Su tale scorta si osserva, nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nel solco della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, quanto segue.

Per un verso, non si ravvisano in parte qua “anomalie” di sorta in relazione alle motivazioni alla stregua delle quali il Tribunale di Brescia ha disconosciuto la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Invero il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Segnatamente il tribunale ha posto in risalto che il ricorrente in nessun modo aveva riferito di situazioni di violenza indiscriminata nella regione nigeriana, l'(OMISSIS), di sua provenienza (cfr. decreto impugnato, pag. 9, ove si dà atto che nel ricorso O.E. aveva fatto generico riferimento all’azione di “Boko Haram”); che al contempo dalle fonti internazionali, tra cui l’ultimo rapporto “E.A.S.O.”, risalente al 2018, si desumeva che nell'(OMISSIS) si registravano fenomeni, al più, di comune criminalità ai danni di cittadini stranieri dipendenti delle compagnie petrolifere e che nell'(OMISSIS) il rischio di attentati terroristici non differiva significativamente dal rischio esistente in altri paesi del mondo.

Per altro verso, il tribunale ha di certo disaminato il fatto decisivo caratterizzante, in parte qua, la res litigiosa.

Per altro verso ancora, il mezzo in disamina è significativamente generico.

Invero questa Corte spiega che, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037).

14. Con specifico riferimento al terzo motivo, si premette che le doglianze che il motivo in esame veicola, recano, al più, censura del giudizio “di fatto” cui senza dubbio, in parte qua, il tribunale ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

Ebbene, in quest’ottica, analogamente nei limiti della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, alla cui stregua, a rigore, il motivo di ricorso si qualifica, non può che opinarsi come segue.

Da un canto, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della già menzionata pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi pur in relazione alle motivazioni cui il tribunale bresciano ha in parte qua ancorato il suo dictum.

D’altro canto, il tribunale in nessun modo ha omesso la disamina dei fatti decisivi caratterizzanti in parte qua la res litigiosa, ossia della concreta sussistenza dei margini per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Si tenga conto infine che il tribunale ha reputato inattendibili le dichiarazioni rese dal ricorrente.

Il che esplica valenza anche ai fini della protezione umanitaria.

15. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta. Invero il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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