Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6038 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23148-2016 proposto da:

C.X.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI

72, presso lo studio dell’avvocato BERNARDO DE STASIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato KATIA SCARPA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1148/2016 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 01/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che C.X.H. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1148/5/16 pubblicata il 1 marzo 2016 con la quale è stato accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 11601/2/2014 che aveva accolto il ricorso dello stesso C.X.H. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti e relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno di imposta 2010;

che in data 10 ottobre 2017 la ricorrente ha presentato istanza di sospensione del giudizio, dichiarando di intendere avvalersi della definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 convertito in L. n. 96 del 2017;

che l’Agenzia delle Entrate in data 11 settembre 2018 e 30 gennaio 2019, premesso che la ricorrente ha provveduto al pagamento della somma prevista per il perfezionamento della definizione, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

quindi, che va dichiarata l’estinzione del giudizio avendo la ricorrente aderito alla definizione agevolata della lite prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 convertito in L. n. 96 del 2017, e che l’Agenzia delle Entrate ha dato atto del pagamento previsto per tale definizione;

che le spese vanno compensate essendo la causa legale di estinzione sopravvenuta nel corso del giudizio;

Che quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: ” In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 comma 8 convertito in L. n. 96 del 2017; Compensa le spese di giudizio; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

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