Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6037 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. I, 12/03/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 12/03/2010), n.6037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26746-2005 proposto da:

B.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PLINIO 44, presso lo STUDIO LICCARDO, LANDOLFI E

ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato LANDOLFI ROBERTO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SISTEX INFORMATICA GENERALE S.P.A. (P.I. (OMISSIS)),

in persona del Curatore Dott. S.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 2-B, presso l’avvocato DE

MARTINI CORRADO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRESCHI ROBERTO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

BO.FU., M.L., BR.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 641/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 09/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

preliminarmente i difensori esibiscono istanza di rinvio congiunta a

cui si riportano;

il P.G. si oppone al rinvio a nuovo ruolo;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato LANDOLFI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato LOLLINI SUSANNA, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato nei mesi di giugno e luglio del 1994 il curatore del fallimento della Sintex Informatica Generale s.p.a. (in prosieguo indicata solo come Sintex) citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova coloro che, in epoca anteriore al fallimento di detta società, dichiarato il (OMISSIS), avevano ricoperto le cariche di consigliere di amministrazione e di sindaco, e tra essi la sig.ra B.E., che era entrata a far parte del consiglio di amministrazione in data (OMISSIS).

Il curatore imputò ai convenuti di aver violato in vario modo gli obblighi di diligenza inerenti alle cariche ricoperte e di avere perciò cagionato alla società ed ai creditori sociali un danno di cui chiese il risarcimento.

Il tribunale, con sentenza emessa il 24 gennaio 1999, accolse la domanda proposta nei confronti della sig.ra B. e di altri convenuti, condannandoli in solido al pagamento della somma di L. 10.000.000.000.

Siffatta decisione fu poi parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Genova, che, con sentenza resa pubblica il 9 settembre 2004, ridusse ad Euro 3.253.678,50 (oltre agli accessori) la condanna inflitta in solido alla predetta sig.ra B. e ad altri impugnanti.

La corte ligure, per quanto ancora in questa sede interessa, ritenne anzitutto priva di fondamento l’eccezione con cui l’appellante aveva sostenuto l’illegittimità della pronuncia di primo grado perchè emessa dalla sezione del tribunale addetta alla trattazione della materia fallimentare in luogo di altra sezione cui sarebbe spettata la relativa competenza. La corte osservò che la ripartizione delle cause tra sezioni diverse del medesimo tribunale non fa sorgere una questione di competenza e che la violazione dei criteri di distribuzione delle cause, vigenti all’interno del tribunale, non comporta un vizio di costituzione del giudice.

Fu del pari rigettata l’eccezione di novità della domanda, prospettata dall’appellante con riferimento alla pretesa del fallimento di ottenere il ristoro dei danni cagionati dal compimento di nuove operazioni dopo la perdita del capitale sociale, giacchè la corte reputò che tale domanda, meglio precisata dall’attore in corso di causa, era in realtà già stata espressa sin dall’atto introduttivo della lite; e ritenne altresì che non facesse difetto la legittimazione del curatore a proporla, in quanto la violazione del divieto di nuove operazioni, posto dall’allora vigente art. 2449 c.c., implica pur sempre la responsabilità di amministratori e sindaci anche nei confronti della società e dei creditori sociali, azionabile, in caso di fallimento, dal curatore a norma dell’art. 146, L. Fall..

La corte territoriale poi escluse che il primo giudice avesse omesso di pronunciarsi sulla richiesta di graduazione della responsabilità tra i convenuti, formulata dalla difesa della sig.ra B., e rilevò comunque che tale richiesta non interferiva con il carattere solidale della responsabilità invocata dalla curatela attrice, non essendovi da pronunciare su alcuna reciproca domanda di rivalsa tra convenuti nella presente causa. Osservò ancora che l’eccepita irregolarità della nomina degli amministratori non aveva alcun rilievo, posto che gli appellanti avevano comunque espletato le funzioni amministrative da cui era scaturito il danno da risarcire.

Quanto al merito, stimò che fosse stata accertata la responsabilità – consistente in un difetto di diligenza – addebitata alla sig.ra B. per non avere rilevato le falsità contenute in un bilancio straordinario, redatto in vista dell’emissione di un prestito obbligazionario, e per non essersi ella opposta al compimento di nuove operazioni quando il capitale sociale era ormai perduto.

Per la cassazione di tale sentenza la sig.ra B. ha proposto ricorso, articolato in sette motivi.

La curatela del fallimento della Sintex ha replicato con controricorso.

Nessuna difesa hanno spiegato in questa sede gli altri, intimati.

All’odierna udienza i procuratori delle parti hanno presentato un’istanza di differimento della discussione, cui il Procuratore generale si è opposto. I difensori sono stati pertanto invitati a formulare anche le loro conclusioni nel merito, e vi hanno provveduto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’istanza di differimento proposta dai procuratori delle parti non è accoglibile.

L’esigenza di non procrastinare ulteriormente la definizione di una causa già pendente da oltre quindici anni non consente, infatti, di prendere in considerazione una richiesta di dilazione avanzata il giorno stesso dell’udienza di discussione del ricorso e basata sull’asserita pendenza di trattative di componimento della lite di cui non è dato valutare la probabilità di riuscita.

Occorre perciò senz’altro procedere all’esame del ricorso.

2. La ricorrente, col primo motivo, insiste nel denunciare il difetto di competenza funzionale del collegio giudicante di primo grado e lamenta la violazione, ad opera della corte d’appello, dell’art. 168- bis c.p.c..

La doglianza muove dal presupposto che con l’atto di citazione il curatore del fallimento si sia rivolto direttamente alla “sezione fallimentare” del Tribunale di h, Genova, la quale ha poi pronunciato la sentenza impugnata in appello. Le disposizioni organizzative emesse dal presidente del tribunale imponevano invece – osserva la ricorrente – di assegnare la causa ad una sezione ordinaria. Tale situazione non solo avrebbe implicato un difetto di competenza funzionale del collegio giudicante, dovendosi escludere; la possibilità che il tribunale fallimentare giudichi su una controversia promossa da altro organo della stessa procedura concorsuale, ma sarebbe stata frutto di un illegittimo iter procedimentale nella fase di assegnazione della causa. La surriferita indicazione dell’atto di citazione avrebbe infatti comportato la diretta attribuzione alla sezione fallimentare, per iniziativa dell’attore, così scavalcando la prescritta presentazione del fascicolo, da parte del cancelliere, al presidente del tribunale per l’assegnazione ad una sezione da quest’ultimo designata.

Ingiustificata sarebbe perciò la reiezione della relativa eccezione di nullità ad opera della corte d’appello.

2.1. La censura appare manifestamente infondata.

E’ principio assolutamente pacifico quello per cui la cosiddetta sezione fallimentare, ove istituita, costituisce una mera articolazione interna dell’ufficio giudiziario (cfr., ex multis, Cass. 15 dicembre 2006, n. 26935). Tanto basta ad escludere che l’assegnazione di una causa a detta sezione, in luogo di altra facente parte del medesimo tribunale, possa dar luogo ad una questione di competenza: giacchè la competenza attiene unicamente all’individuazione dell’ufficio giudiziario nel suo complesso e non alla composizione del collegio giudicante all’interno di esso.

Del tutto correttamente, poi, la corte d’appello ha ricordato come non costituisca motivo di nullità del procedimento e della sentenza la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello che avrebbe dovuto occuparsene secondo le disposizioni organizzative emesse dal presidente del tribunale in tema di distribuzione delle cause tra diverse sezioni dell’ufficio (le cosiddette tabelle).

Infatti, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 1 la nullità di un atto per inosservanza di forme non può esser pronunciata se non è comminata dalla legge, e pertanto la descritta situazione configura una mera irregolarità, inidonea a produrre alcuna conseguenza negativa sugli atti processuali o sulla sentenza (in tal senso, tra le altre, Cass. 7 aprile 2006, n. 8174; 27 dicembre 2004, n. 24018;

22 maggio 2001, n. 6964; 18 gennaio 2000, n. 489).

Alla medesima conclusione – per le medesime ragioni – non può non giungersi anche per l’asserita violazione delle regole del procedimento di assegnazione della causa ad una singola sezione dell’ufficio giudiziario, fissate dal citato art. 168-bis.

Violazione, peraltro, difficilmente ipotizzabile nel caso in esame, posto che già la sola iscrizione della causa nel ruolo generale del tribunale, preliminare all’iscrizione nel ruolo sezionale, evidentemente presuppone un provvedimento d’ufficio di assegnazione alla singola sezione, indipendentemente da qualsiasi indicazione contenuta al riguardo nell’atto di citazione, di per sè comunque ininfluente sull’iter successivo del procedimento.

3. La violazione dell’art. 183 c.p.c. è ciò di cui ci si lamenta nel secondo motivo del ricorso, nel quale si sostiene che – contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza d’appello – solo nel corso del giudizio di primo grado, e quindi tardivamente, la curatela attrice avrebbe imputato all’amministratrice della società, sig.ra B., di aver sottoscritto un bilancio straordinario contenente dati non veritieri e di non aver vigilato sull’indebito compimento di nuove operazioni dopo l’integrale perdita del capitale sociale.

3.1. Neppure tale doglianza coglie nel segno.

Giova premettere che i due addebiti cui s’è fatto cenno appaiono tra loro connessi. La non veridicità del bilancio straordinario sopra menzionato assume rilievo proprio in quanto ha consentito di occultare perdite la cui emersione avrebbe dovuto indurre gli amministratori ad astenersi dal compiere nuove operazioni, in ottemperanza al disposto dell’art. 2449 c.c., comma 1 (nel testo allora vigente).

Ciò chiarito, deve anzitutto osservarsi come, nell’individuazione della domanda, il giudice di merito non sia condizionato dalle sole espressioni letterali adoperate dalla parte nell’atto, nè dalla più o meno precisa e completa indicazione delle norme di legge di cui la parte stessa invoca l’applicazione, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, dall’insieme delle istanze e delle argomentazioni difensive espresse e dal provvedimento in concreto richiesto. Il divieto di mutatio libelli, infatti, trova il suo fondamento nell’esigenza di non compromettere il diritto di difesa della controparte, che rischierebbe di non potersi compiutamente esplicare in presenza di domande di cui la stessa controparte non abbia potuto avere tempestiva contezza, ma che non è invece leso ogni qual volta dall’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati il convenuto sia stato già messo in grado di percepire pienamente la portata dalla pretesa di cui si discute.

La corte d’appello ha puntualmente fatto applicazione di tale principio, esaminando compiutamente il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, stilato dal curatore del fallimento, e motivatamente ravvisando già in esso la pretesa risarcitoria (meglio in seguito precisata dalla parte) avente ad oggetto i danni conseguenti al compimento di quelle nuove operazioni che, stante la perdita di capitale illegittimamente occultata nel bilancio infrannuale al 31 maggio 1991, gli amministratori avrebbero dovuto astenersi dal porre in essere.

In particolare, la corte d’appello ha precisato che già nell’atto di citazione era stato fatto espresso riferimento al contenuto di una relazione, inoltrata al curatore dall’amministratore delegato della società ed allegata alla medesima citazione, in cui si denunciavano le falsità del bilancio infrannuale cui s’è accennato; che, sempre nell’atto di citazione, era stata del pari enunciata l’illegittimità degli atti posti in essere dagli amministratori, nonostante la perdita manifesta del capitale sociale, dai quali era dipeso un ulteriore grave indebitamento della società; che nell’atto introduttivo erano state significativamente formulate istanze istruttorie volte appunto a chiarire in quale momento il capitale sociale si era ridotto al di sotto del minimo legale integrando una causa di scioglimento della società, quali nuove operazioni erano state successivamente compiute dagli amministratori e quali effetti ne erano derivati.

Motivazione, questa, ampiamente idonea a spiegare in modo persuasivo le ragioni per le quali la medesima corte d’appello non ha ravvisato alcun carattere di vera novità nella domanda di risarcimento dei danni, meglio precisata in corso di causa ma fondata sugli addebiti già dianzi riferiti.

4. Con il terzo motivo di ricorso la difesa della sig.ra B. si duole che la corte ligure non abbia accolto l’eccezione volta a far dichiarare il difetto di legittimazione attiva del curatore del fallimento in rapporto alla domanda di cui appena s’è detto. La ricorrente denuncia, pertanto, la violazione dell’art. 2449 c.c. (nel testo vigente al tempo dei fatti di causa), oltre che vizi di motivazione dell’impugnata sentenza.

4.1. La riferita censura non sembra cogliere appieno la ragione per la quale la corte territoriale ha disatteso l’eccezione sopra indicata, e non appare comunque meritevole di accoglimento.

L’impugnata sentenza, nel solco di una giurisprudenza di legittimità ormai ben consolidata, ha ricordato come la violazione del divieto di compiere nuove operazioni dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, nel vigore della normativa in questa sede applicabile (antecedente alla riforma del diritto societario attuata con il D.Lgs. n. 6 del 2003), oltre a dar luogo a responsabilità diretta degli amministratori verso il terzo, ai sensi dell’art. 2449 c.c., citato comma 1, secondo periodo, potesse integrare il presupposto tanto dell’azione sociale di responsabilità per violazione dei doveri imposti dalla legge, indicata dall’art. 2393 c.c., quanto dell’azione di responsabilità in favore dei creditori per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, indicata dal successivo art. 2394 c.c. (cfr. Cass. 13 agosto 2004, n. 15770; 20 giugno 2000, n. 8368; 19 settembre 1995, n. 9887, e molte altre ispirate al medesimo principio).

Mentre l’azione spettante al terzo non subisce interferenza alcuna in conseguenza del fallimento della società e non è quindi attratta nel novero delle cosiddette azioni di massa, esperibili unicamente da parte del curatore, quest’ultimo è il solo legittimato ad esercitare, cumulativamente, l’azione di responsabilità sociale e quella che altrimenti spetterebbe ai creditori sociali, a norma dei citati artt. 2393 e 2394 c.c., (oggi ex art. 2394 bis c.c.) e art. 146, L. Fall..

Sono appunto quelle previste dai citati artt. 2393 e 2394 c.c. le azioni cumulativamente esercitate nella presente causa dal curatore del fallimento nei confronti degli organi della società fallita, i quali sono stati chiamati a rispondere per i danni subiti dalla società medesima e dai suoi creditori in conseguenza dell’illegittimo compimento di operazioni da cui gli amministratori avrebbero dovuto astenersi, il riferimento al disposto del menzionato art. 2449 c.c. sta solo ad individuare il presupposto di tale responsabilità (la violazione del divieto di nuove operazioni dopo il verificarsi di una causa di scioglimento), non certo l’ulteriore, diversa possibile responsabilità che, per effetto di quella disposizione, potrebbe gravare sugli amministratori nei anche confronti di singoli terzi ma che, come tale, è estranea al presente giudizio.

Nessun dubbio, quindi, in ordine alla sussistenza della legittimazione del curatore ad esercitare l’azione di cui si tratta.

5. Ancora di vizi di motivazione, nonchè di violazione del principio di corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato, posto dall’art. 112 c.p.c., si fa questione nel quarto motivo di ricorso.

Secondo la ricorrente, la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi (o di motivare adeguatamente) in ordine: a) all’eccezione di difetto di legittimazione attiva del curatore, sollevata nell’atto d’appello; b) all’ulteriore eccezione con cui, sempre nell’atto d’appello, si era rilevato come il primo giudice avesse erroneamente trascurato di graduare la responsabilità tra gli amministratori convenuti in giudizio, pur essendovi grandi differenze tra le rispettive posizioni.

5.1. Nessuno di tali rilievi critici può essere valutato favorevolmente.

5.1.1. Non il primo, per la decisiva ed assorbente ragione che, contrariamente all’assunto della ricorrente, la corte d’appello non ha affatto mancato di pronunciarsi (e di motivare) sull’eccezione riferita sub a). Le considerazioni svolte nell’impugnata sentenza – di cui già prima s’è dato conto e che non occorre qui ripetere – sul tema dell’azione di responsabilità proposta per violazione da parte degli amministratori del divieto di compiere nuove operazioni dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società stanno evidentemente a dimostrare l’infondatezza dell’addebito di omissione formulato dalla ricorrente. Giova solo aggiungere che la medesima impugnata sentenza, richiamando puntualmente l’orientamento di questa corte secondo cui l’autorizzazione a promuovere un’azione giudiziaria conferita al curatore del fallimento dal giudice delegato copre tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell’obiettivo del giudizio cui si riferisce (cfr., ex multis, Cass. 11 gennaio 2005, n. 351), neppure ha trascurato di spiegare come, nel caso in esame, l’autorizzazione del giudice delegato dovesse intendersi estesa anche all’esercizio dell’azione di responsabilità proposta dal curatore sotto lo specifico profilo qui considerato.

5.1.2. Del pari inconcludente è la doglianza relativa al mancato esame del motivo d’appello sulla graduazione di responsabilità tra i convenuti. Basta osservare, in proposito, che la stessa ricorrente riconosce che la corte territoriale ha invece espresso le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter accogliere detto motivo d’impugnazione: ragioni inerenti al carattere solidale della responsabilità fatta valere dalla curatela attrice, il per un verso, e, per altro verso, dall’assenza di una tempestiva ed ammissibile domanda di rivalsa nei rapporti interni tra gli obbligati solidali.

Con siffatte argomentazioni – di evidente logicità – la ricorrente, in realtà, omette del tutto di confrontarsi, insistendo nel sottolineare il modesto ruolo da essa avuto nella vicenda e parlando d’inammissibile responsabilità oggettiva; ma trascura di rilevare come, in altra parte dell’impugnata sentenza, diffusamente si motivi anche in ordine al nesso causale esistente tra il comportamento imputato alla sig.ra B. ed i danni subiti dal patrimonio sociale. Donde, evidentemente, l’inevitabilità di una condanna in solido al risarcimento e l’irrilevanza, in tale contesto, di qualsiasi differenziazione tra le posizioni dei diversi corresponsabili: in ossequio al consolidato principio secondo cui il vincolo di solidarietà tra amministratori (e sindaci) per fatti di mala gestio nella conduzione della società sussiste anche se l’evento dannoso sia collegato da nesso eziologico a più condotte, ciascuna delle quali abbia concorso a cagionarlo, restando irrilevante nel rapporto col danneggiato l’eventuale diversa valenza causale di tali condotte (cfr., da ultimo, Cass. 8 luglio 2009, n. 16050).

6. Il quinto motivo, anch’esso per violazione di legge e difetto di motivazione, sposta l’attenzione su una differente tesi difensiva, secondo la quale farebbero difetto i presupposti per affermare la responsabilità dell’odierna ricorrente non essendo stata ella a suo tempo validamente nominata alla carica di amministratore della società poi fallita.

Di questa prospettazione la corte d’appello ha reputato superfluo occuparsi specificamente, osservando che la responsabilità sarebbe invocabile anche in difetto di una valida nomina amministrativa, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di amministratori di fatto (al riguardo si vedano Cass. 5 dicembre 2008, n. 28819; 12 marzo 2008, n. 6719; 3 luglio 1998, n. 6519; 19 dicembre 1985, n. 6493; 12 gennaio 1984, n. 234). La ricorrente ora obietta che ciò sarebbe condivisibile solo se davvero, di fatto, ella avesse svolto in modo duraturo e sistematico funzioni di amministratore della società, ma che, viceversa, il suo effettivo coinvolgimento nell’attività amministrativa è consistito nella partecipazione ad un’unica riunione dell’organo consiliare: troppo poco per giustificare un’ipotetica responsabilità quale amministratore di fatto.

6.1. La doglianza, pur muovendo dal corretto presupposto che solo lo svolgimento sistematico di funzioni gestorie da parte di un soggetto privo di qualsivoglia investitura formale consente di configurarlo come amministratore di fatto della società e di ritenere perciò a lui applicabili le disposizioni del codice in tema di responsabilità degli amministratori, non è idonea a condurre alla conclusione auspicata della ricorrente, potendo semmai solo implicare la necessità di un’integrazione, in punto di diritto, della motivazione della sentenza impugnata.

Nel ricorso neppure si chiarisce con sufficiente precisione quali sarebbero le ragioni per le quali la nomina della sig.ra B. alla carica di amministratore della società poi fallita dovrebbe esser considerata invalida. La ricorrente si limita ad accennare al fatto che tale nomina sarebbe avvenuta quando ormai la società si trovava in condizione di scioglimento per aver perduto il proprio capitale.

Una siffatta circostanza, tuttavia, non sarebbe di per se sola sufficiente a determinare l’invalidità della deliberazione assembleare di nomina. Se è vero che il verificarsi della causa di scioglimento, consistente nell’integrale perdita del capitale, avrebbe imposto alla società (salvo eventuale delibera di ricapitalizzazione) di assumere i conseguenti provvedimenti liquidatori e quindi di provvedere anche alla nomina di liquidatori, e che ciò non fu fatto, non può certo desumersene la conseguenza dell’illegittimità del funzionamento ad ogni altro effetto degli organi di amministrazione.

Fin quando una società non assuma anche formalmente lo stato di liquidazione, tali organi non cessano di esistere ed operare (sia pure con le eventuali limitazioni derivanti dall’essersi verificata una causa di scioglimento) e non appare quindi in alcun modo illegittima la sostituzione o la nomina di loro componenti. Il che basta ad escludere che la deliberazione assembleare con cui la sig.ra B. fu chiamata ad assumere la carica di componente del consiglio di amministrazione possa dirsi priva di effetti (tamquam non esset) e quindi non tale da implicare l’effettiva assunzione formale da parte sua di detta carica.

Senza dire, poi, che, per impedire il prodursi degli effetti della delibera di nomina ritenuta annullabile, la si sarebbe dovuta impugnare e si sarebbe dovuto ottenerne l’annullamento: ciò che, nella specie, neppure la ricorrente afferma essere accaduto.

D’altronde è pacifico, per ammissione della stessa interessata, che la sig.ra B. accettò anche formalmente la carica di amministratore della società e partecipò attivamente ad almeno una riunione del consiglio di amministrazione. Ciò basta senz’altro a farla ritenere, ai fini che qui interessano, pienamente incardinata nel predetto ruolo e quindi suscettibile di esser chiamata a rispondere per eventuale difetto di diligenza nell’espletamento dei compiti gestori, senza neppure la necessità d’invocare i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità di soggetti che abbiano svolto compiti amministrativi in assenza di qualsivoglia investitura.

7. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta ancora la violazione di principi di diritto in tema di responsabilità degli amministratori di società, nonchè di onere della prova e di utilizzazione delle presunzioni.

Premessa la distinzione tra responsabilità contrattuale, in cui gli amministratori possono incorrere nei confronti della società per la violazione dei doveri inerenti alla loro carica, e responsabilità extracontrattuale che essi possono assumere nei confronti dei creditori sociali e dei terzi, e premessa altresì la diversità del regime dell’onere probatorio che caratterizza le due indicate forme di responsabilità, la ricorrente imputa alla corte genovese di non aver rilevato il mancato assolvimento di tale onere della prova da parte del fallimento attore: sia in ordine alla mancanza di diligenza addebitata alla sig.ra B. nell’espletamento dei suoi compiti di componente privo di deleghe del consiglio di amministrazione, ed in particolare nella verifica della veridicità delle poste del bilancio infrannuale già prima ricordato, sia in ordine all’effettivo compimento di nuove operazioni sociali, dopo la perdita del capitale, ed alla consapevolezza che di esse la medesima sig.ra B. possa avere avuto.

Lamenta poi la ricorrente che il giudice d’appello abbia basato la sua decisione su presunzioni prive di univocità e concordanza, a propria volta fondate su altre presunzioni, senza invece considerare una serie di risultanze istruttorie dalle quali era emerso come la sig.ra B., anche per la brevità del tempo in cui aveva assunto la carica di consigliere di amministrazione e per gli artifici con cui gli amministratori delegati avevano occultato le irregolarità da loro commesse, non era stata posta in condizione di rendersi conto dell’esistenza di dette irregolarità.

7.1. Le riferite doglianze appaiono infondate, per alcuni versi, ed inammissibili per altri.

7.1.1. Non giova soffermarsi a discutere del carattere contrattuale o extracontrattuale della responsabilità degli amministratori di società nei confronti dei creditori sociali. L’azione esercitata dal curatore del fallimento, come si è già avuto modo di ricordare, comprende infatti sicuramente in sè anche l’azione che, ove la società fosse stata in bonis, sarebbe spettata alla società medesima nei confronti dei gestori del proprio patrimonio. La circostanza che l’iniziativa del curatore cumuli anche l’azione altrimenti spettante ai creditori sociali, quale che sia la natura della responsabilità degli amministratori verso costoro, non oblitera comunque con l’indiscutibile carattere contrattuale dell’azione sociale di responsabilità, in rapporto alla quale il curatore può certamente giovarsi del più favorevole regime probatorio delineato dall’art. 1218 c.c.. Nè occorre qui ripetere che A anche la violazione del divieto di nuove operazioni, posto dalla già citata disposizione dell’art. 2449 c.c. (come allora vigente), comporta la responsabilità dell’amministratore verso la società da lui amministrata, a prescindere da quella eventuale verso i terzi, quando ne sia derivato un danno per il patrimonio sociale.

Tanto premesso, avendo la corte d’appello correttamente richiamato nella propria decisione i principi in tema di responsabilità contrattuale ed avendone fatto applicazione, non si vede quale violazione di legge sia addebitatale all’impugnata sentenza per quanto attiene alla disciplina giuridica dell’onere della prova.

7.1.2. Le considerazioni che la ricorrente svolge sulla valenza probatoria degli indizi e sul governo delle risultanze istruttorie da parte della corte territoriale, nonostante lo sforzo di prospettarle in termini di pretesi errori di diritto, si traducono in inammissibili censure di merito; nè valgono a porre in luce eventuali vizi di motivazione dell’impugnata sentenza su punti decisivi della causa.

Pacifico essendo che il bilancio infrannuale cui s’è fatto cenno riportava dati non veridici, le motivate argomentazioni in base alle quali la corte d’appello ha ritenuto emergessero dal bilancio medesimo e dalla contabilità sociale elementi sufficienti a rendere un diligente amministratore avvertito della scarsa attendibilità di quei dati, al pari delle conclusioni che la stessa corte ne ha tratto circa la superficialità con cui, viceversa, l’odierna ricorrente sottoscrisse quel bilancio dopo averlo solo sommariamente esaminato, costituiscono all’evidenza valutazioni di merito non suscettibili di essere rimesse in discussione in questa sede.

Non altrimenti è a dirsi per le ulteriori considerazioni dell’impugnata sentenza in ordine alla dimostrata consapevolezza, da parte della sig.ra B., dello stato di difficoltà economica in cui la società Sintex versava quando la medesima ricorrente – funzionaria di un’impresa finanziaria intervenuta proprio per realizzare un piano di risanamento di detta società – assunse la carica di consigliere di amministrazione di quest’ultima. Donde la ragionevole conclusione che l’essersi la ricorrente, per sua stessa ammissione, limitata a partecipare ad una sola riunione dell’organo amministrativo, senza ulteriormente curarsi di assumere informazioni sull’andamento della situazione, pur nella consapevolezza del delicato frangente in cui la società si trovava, configura un difetto di diligenza in capo a chi, pur se privo di specifiche deleghe amministrative, era comunque tenuto a vigilare sul generale andamento della società (art. 2391 c.c., comma 2 nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa).

8. L’ultimo motivo del ricorso, nel denunciare vizi di motivazione della sentenza impugnata, si sofferma specificamente sul tema dei danni provocati alla società dal descritto comportamento illegittimo degli amministratori e sul tema del nesso causale esistente tra questo e quelli.

Dopo aver ricordato che la sig.ra B. assunse la carica di consigliere di amministrazione quando la Sintex aveva ormai già perso il proprio capitale e versava perciò in condizione di scioglimento, la ricorrente sostiene: che non tutti gli atti di gestione compiuti dopo il verificarsi della predetta causa di scioglimento possono essere considerati illegittimi; che gli amministratori i quali erano in carica quando il capitale fu perduto sono incomprensibilmente rimasti esenti da responsabilità; che le indicazioni della consulenza tecnica d’ufficio, sulle quali la corte territoriale ha basato la propria decisione, sono viziate da molteplici errori; che il giudice d’appello non ha tenuto conto dell’imprevedibilità dei danni conseguenti al compimento delle nuove operazioni successive alla perdita del capitale, il cui risarcimento avrebbe dovuto essere escluso in ragione della natura contrattuale della responsabilità fatta valere; che non è esatta l’affermazione dell’impugnata sentenza secondo cui il risarcimento sarebbe stato commisurato alla differenza tra la situazione patrimoniale in cui la società versava alla data del 15 aprile 1991 e quella in cui si era venuta a trovare dopo il compimento delle più volte ricordate nuove operazioni; che la liquidazione equitativa del danno da risarcire non avrebbe potuto prescindere, quanto all’odierna ricorrente, dalla considerazione della marginale posizione della stessa nell’ambito dell’organo amministrativo della società; che un buon numero di creditori sociali era comunque già bene a conoscenza della situazione di dissesto economico della Sintex al tempo cui si riferiscono i fatti di causa.

8.1. Neppure siffatti rilievi critici – ed altri riversati nel medesimo motivo di ricorso, sostanzialmente ripetitivi di doglianze già formulate nei motivi precedenti e su cui perciò è superfluo ritornare – appaiono meritevoli di accoglimento.

8.1.1. Giova dire subito che le osservazioni riguardanti le risultanze della consulenza tecnica contabile investono profili del giudizio di merito che non è possibile prendere in considerazione in questa sede, non foss’altro per l’impossibilità di procedere nel giudizio di legittimità ad un diretto e completo esame della relazione di consulenza (di cui il ricorso si limita a riassumere alcune conclusioni), nonchè delle risultanze documentali cui detta relazione si riferisce e del preciso tenore delle obiezioni a suo tempo sollevate dalle difese tecniche di parte.

8.1.2. Anche con riferimento agli ulteriori aspetti sopra menzionati non è dato ravvisare la denuncia di vizi di motivazione su questioni di fatto decisive ai fini del giudizio.

La circostanza che l’odierna ricorrente fosse entrata a far parte del consiglio di amministrazione della Sintex quando la società aveva ormai già perso il proprio capitale non ha alcun rilevo nel contesto logico del presente discorso. Si è già osservato come ciò non consenta certamente di porre in dubbio la sua qualifica di amministratore (anche dal punto di vista formale) della società; e poichè quel che la corte d’appello le ha addebitato è di non aver svolto con diligenza il proprio compito, consentendo che le perdite di capitale venissero in parte occultate e che si rendesse in tal modo possibile il compimento di nuove operazioni vietate dallo stato in cui la società effettivamente versava, non v’è alcuna illogicità nell’aver condannato la medesima ricorrente (in solido con altri amministratori) al risarcimento del danno patito dal patrimonio sociale in conseguenza di dette nuove operazioni.

L’affermazione, poi, secondo cui la quantificazione del danno effettuata dal giudice del merito avrebbe incluso anche gli effetti di operazioni o situazioni pregresse al compimento di dette nuove operazioni non trova riscontro nella motivazione della sentenza impugnata e si risolve, ancora una volta, in una censura di fatto, come tale non prospettabile in questa sede.

8.1.3. Certamente non qualsiasi atto compiuto dagli amministratori di una società colpita da una causa di scioglimento è da considerare, per ciò solo, illegittimo, tale essendo unicamente quell’atto che si riveli incompatibile con la prospettiva liquidatoria in cui ormai la società è tenuta a muoversi. Contrariamente a quanto mostra di ritenere la ricorrente, tuttavia, l’impugnata sentenza non ha in alcun modo disatteso tale regola, ma ha invece individuato il danno da risarcire facendo appunto riferimento ad atti in cui ha individuato “nuove operazioni” nel senso appena indicato; nè la medesima ricorrente evidenzia in proposito elementi decisivi di segno contrario, del cui esame la corte di merito non si sia fatta carico nella motivazione.

Del tutto logici – pur se la liquidazione è stata operata in via equitativa – appaiono anche i parametri ai quali la corte ligure ha ancorato la quantificazione del danno risarcibile, avendo riguardo agli effetti negativi prodotti dalle nuove operazioni sul patrimonio della società, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, ma tenendo altresì conto degli oneri che presumibilmente la società medesima avrebbe comunque dovuto sopportare per il proprio funzionamento anche se fosse stata posta tempestivamente in :>

liquidazione.

8.1.4. Non è condivisibile neanche l’assunto della ricorrente che concerne la pretesa irrisarcibilità dei danni non prevedibili (assunto che in astratto, peraltro, configura piuttosto un error in iudicando che non un vizio di motivazione rilevante a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

Pur volendo circoscrivere il discorso alla sola responsabilità contrattuale dell’amministratore, fatta valere dal curatore del fallimento nell’esercizio dell’azione di responsabilità sociale che a lui compete, occorre ricordare come, in siffatto tipo di responsabilità, la limitazione del risarcimento al solo danno prevedibile vada operata avendo riguardo non allo specifico debitore, bensì alla prevedibilità astratta inerente ad una categoria di rapporti, secondo le regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici: cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (cfr. Cass. 15 maggio 2007, n. 11189;

11 agosto 2004, n. 15559, ed altre conformi). Non senza altresì considerare che la suddetta limitazione non opera sol perchè faccia difetto nel debitore la coscienza e volontà di provocare i danni di cui specificamente si discute, ma quando non vi sia neppure la consapevolezza e volontarietà dell’inadempimento (cfr. Cass. 16 ottobre 2008, n. 25271; 25 marzo 1987, n. 2889; e 30 ottobre 1984, n. 5566).

Il che appare sufficiente ad escludere che il componente del consiglio di amministrazione di una società, il quale abbia consapevolmente omesso di adempiere ai doveri di vigilanza inerenti alla sua carica, possa pretendere di andare esente da responsabilità per i danni provocati al patrimonio sociale da eventi che un adeguato esercizio delle anzidette funzioni di vigilanza avrebbe potuto evitare.

Si tratta, come già in precedenza osservato, di una responsabilità solidale con gli amministratori delegati ai quali sia direttamente imputabile il compimento dell’atto lesivo, nonchè con gli altri componenti del consiglio di amministrazione cui sia del pari addebitabile un analogo comportamento omissivo che abbia concorso a provocare il danno. Sicchè appare, per un verso, palesemente irrilevante nella presente causa la mancata affermazione di responsabilità anche di altri soggetti ai quali eventualmente essa avrebbe potuto del pari essere imputata, non potendo ciò escludere nè limitare la facoltà dell’avente diritto di agire per il risarcimento dell’intero danno contro uno qualsiasi (o contro soltanto alcuni) degli obbligati in solido; ed appare, per altro verso, priva di ogni fondamento la pretesa della ricorrente di veder ridotta in via equitativa la propria condanna al risarcimento in ragione di un’asserita minore intensità della partecipazione al fatto causativo del danno, potendo semmai ciò riflettersi nei rapporti interni tra i corresponsabili, ma non certo sul diritto del danneggiato di vedersi liquidato il danno nella sua interezza.

Da ultimo, occorre osservare come del pari irrilevanti appaiano, nel presente giudizio, le considerazioni concernenti la maggiore o minor consapevolezza che alcuni dei creditori potevano avere, all’epoca dei fatti, dello stato di disseto della società poi fallita: non foss’altro perchè il curatore agisce tanto nell’interesse della società stessa quanto comunque in quello dei residui creditori.

9. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese processuali della curatela del fallimento, che vengono liquidate in Euro 12.000,00 (dodicimila) per onorari ed in Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 12.000,00 (dodicimila) per onorari ed in Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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