Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6037 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. II, 04/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24222/2019 R.G. proposto da:

M.E., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Brescia, alla via Moretto, n.

70, presso lo studio dell’avvocato Luca Zuppelli, che lo rappresenta

e difende in virtù di procura speciale su foglio separato allegato

in calce al ricorso datato 5.8.2019; altresì rappresentato e difeso

dall’avvocato Stefania Russo, in virtù di procura speciale su

foglio separato allegato in calce al ricorso datato 14.8.2019.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3922/2019 del Tribunale di Brescia;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 3 novembre 2020 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. M.E., cittadino della (OMISSIS), originario dell’Abia State, di religione cristiana, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che aveva fatto parte di un gruppo di militanti pro-Biafra; che aveva abbandonato il gruppo dopo la morte del padre – che del pari ne aveva fatto parte – avvenuta il (OMISSIS), durante una manifestazione; che, onde sottrarsi al pericolo delle ritorsioni del gruppo, aveva abbandonato la Nigeria.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 3922/2019 il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso proposto da M.E. avverso il provvedimento della commissione.

Evidenziava il tribunale che le dichiarazioni rese da M.E. dovevano reputarsi inattendibili.

Evidenziava quindi il tribunale che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento e dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b).

Evidenziava altresì che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Evidenziava ancora che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava in particolare, nel quadro della debita valutazione comparativa, che, in ipotesi di rimpatrio, M.E. non si sarebbe ritrovato in condizioni di elevata vulnerabilità, siccome, per un verso, perduravano i suoi legami familiari nel paese d’origine, siccome, per altro verso, era da escludere che in Nigeria esistesse una situazione di emergenza umanitaria, siccome, per altro verso ancora, l’assunzione lavorativa ottenuta dal ricorrente non era di per sè indice sufficiente di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano.

4. Avverso tale decreto M.E. ha proposto un primo ricorso, datato 5.8.2019, articolato in tre motivi; ha proposto un secondo ricorso, datato 14.8.2019, articolato in due motivi; ha chiesto la cassazione dell’impugnato decreto con ogni susseguente statuizione.

Avverso il ricorso datato 5.8.2019 il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

5. Il ricorso in data 5.8.2019 è inammissibile in dipendenza dell’inottemperanza all’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Più esattamente il ricorso è del tutto deficitario in relazione all’onere dell'”esposizione sommaria dei fatti della causa” (cfr. Cass. sez. un. 22.5.2014, n. 11308, secondo cui il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione; Cass. 31.1.2007, n. 2097; Cass. 24.4.2018, n. 10072).

6. Con il primo motivo del ricorso datato 14.8.2019 il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5.

Deduce che, contrariamente all’assunto del tribunale, le sue dichiarazioni sono coerenti, lineari ed assolutamente plausibili.

7. Con il secondo motivo del ricorso datato 14.8.2019 il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Deduce che il Tribunale di Brescia non ha provveduto, in relazione alla protezione sussidiaria ex lett. c) cit., ad acquisire informazioni precise ed aggiornate; che invero la situazione sociopolitica nigeriana è degenerata e si registra una forte recrudescenza della violenza.

8. Il primo motivo di ricorso va respinto.

9. Si premette che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

10. Su tale scorta, nel segno del novello dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed, evidentemente, nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.

Da un canto, il Tribunale di Brescia ha dato compiutamente conto della incongruenza e della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

In particolare il tribunale ha posto in risalto che le dichiarazioni risultavano intrinsecamente contraddittorie e per nulla avvalorate dalle notizie reperite tramite fonti internazionali; che invero – e tra l’altro – alla stregua delle risultanze delle fonti internazionali l’episodio menzionato dal ricorrente – ovvero l’attacco alla (OMISSIS) – risultava viceversa accaduto nel mese di (OMISSIS); che al contempo la descrizione degli avvenimenti e delle minacce dal ricorrente asseritamente ricevute risultava del tutto generica, per nulla circostanziata.

D’altro canto, il ricorrente indubbiamente sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni.

11. Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare – tendenzialmente – tutte le ipotesi di protezione internazionale; cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo ad un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

12. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

13. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

14. Su tale scorta si osserva, analogamente nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel solco della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, quanto segue.

Per un verso, non si ravvisano in parte qua “anomalie” di sorta in relazione alle motivazioni alla stregua delle quali il Tribunale di Brescia ha disconosciuto la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Invero il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

In particolare ha puntualizzato che il ricorrente in alcun modo aveva riferito di situazioni di violenza indiscriminata nella regione nigeriana, l’Abia State, di sua provenienza; che dal rapporto del Ministero dell’Interno, risalente al 23.1.2017, si desumeva che la situazione di instabilità già esistente in Nigeria era in via di progressivo miglioramento; che il rapporto “E.A.S.O.”, risalente al novembre del 2018, dava atto, relativamente all’Abia State, dell’insussistenza di attività terroristiche riconducibili all’azione di “(OMISSIS)” e che il rischio di attentati terroristici nella stessa regione non differiva significativamente dal rischio esistente in altri paesi del mondo.

Per altro verso, il tribunale ha di certo disaminato il fatto decisivo caratterizzante, in parte qua, la res litigiosa.

Per altro verso ancora, i profili di censura rilevanti a tal riguardo sono significativamente generici.

Difatti questa Corte spiega che, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037).

15. Il ricorrente, giacchè soccombente, va condannato a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso in data 5.8.2019; rigetta il ricorso in data 14.8.2019; condanna il ricorrente, M.E., a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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