Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6037 del 04/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6037
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11690-2016 proposto da:
S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,
presso lo studio dell’avvocato NICOLA BULTRINI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ENRICO MARELLO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1164/2015 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,
depositata il 06/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.
Fatto
RILEVATO
che S.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1164/1/15 pubblicata il 6 novembre 2015 con la quale è stata confermata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 647/1/2015 che aveva rigettato il ricorso proposto dal medesimo S.P. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) a lui notificato e con il quale era stato chiesto il pagamento della somma di Euro 175.435,98 a titolo di imposta sostitutiva su un’operazione di rivalutazione di partecipazioni;
che il ricorrente in data 17 gennaio 2019 ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 390 c.p.c. ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 6 convertito in L. n. 225 del 2016 avendo aderito alla definizione agevolata della controversia prevista da detta norma.
Diritto
CONSIDERATO
che, a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass. SS.UU. 18 febbraio 2010, n. 3876);
che le spese vengono compensate essendo la rinuncia conseguente a provvedimento di legge sopravvenuto;
Che quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria – d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa fra le parti le spese di giudizio; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020