Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6036 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 21/12/2021, dep. 23/02/2022), n.6036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DI PAOLOANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,

unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Coretti Antonietta,

Maritato Lelio, Sgroi Antonino, D’Aloisio Carla, De Rose Emanuele,

con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso

l’Avvocatura centrale dell’Istituto;

– ricorrente –

contro

C.M.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 151/2020 della Corte di appello di Napoli,

depositata il 31 gennaio 2020, NRG 143/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Belle’ Roberto.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S., dichiarando prescritti i contributi dovuti dall’avv. C.M.I. alla Gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, per l’attività professionale svolta nell’anno 2009;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., di cui all’avviso bonario avanzata in data 30.6.2016 e poi in data 16.1.2017, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che nel caso in esame scadeva il 16 giugno 2010, ritenendo infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., comma 1, n. 8, per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. “quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, non essendo ravvisabile, quantomeno univocamente, un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione e, comunque, l’effetto conseguente non è configurabile in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli;

3. avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;

4. l’avv. Cosimo è rimasta intimata;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, D.L. n. 98 del 2011, art. 2, commi 26-31, art. 18, comma 12, conv. con modif. in lege L. n. 111 del 2011, al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1,D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1, per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista (avvocato), iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata per l’anno 2009, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi venga omessa la compilazione del cd. quadro RR;

2. la Corte di appello non ha affrontato la questione del differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell’anno 2009 disposta sino al 6 luglio 2010, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con il d.P.C.M. del 10 giugno 2009;

3. questa Corte ha esaminato tale questione, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);

4. nondimeno, considerato che il ricorso dell’I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. “quadro RR”, ad avviso del Collegio occorre approfondire la questione della rilevabilità d’ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi;

5. a tale fine essendo opportuno chiarire, rispetto ad un caso come quello di specie, in cui l’atto interruttivo nella sentenza è indicato come risalente al 30.6.2016, mentre l’INPS lo data al 30.6.2015, se ci si trovi o meno di fronte ad un errore e se, nel caso, esso siamrilevabile o meno anche d’ufficio, anche in ragione della natura chendovesse riconoscersi al medesimo;

5. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica delle questioni, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..

 

P.Q.M.

dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile (area previdenza) della Corte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 ottobre 2021 e del 21 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

 

 

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