Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6036 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6632-2015 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

33, presso lo studio dell’avvocato ROSA IERARDI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA, conferitaria del ramo

d’azienda di GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo

procuratore speciale dott. D.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio

dell’avvocato VALENTINO FEDELI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ERASMO AUGERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 402/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.L. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Assicurazioni Generali s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno per i danni alla persona subiti a seguito del sinistro stradale del 5 luglio 2001 ad opera di un veicolo rimasto non identificato. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello lo S.. Con sentenza di data 30 gennaio 2014 la Corte d’appello di Napoli accolse l’appello.

Osservò la corte territoriale che dalle risultanze istruttorie era emerso che l’attore aveva denunciato alle autorità competenti il sinistro in maniera scarna, omettendo la descrizione dettagliata della dinamica del sinistro, e che i testimoni avevano dichiarato che un’autovettura di colore scuro aveva urtato con la parte anteriore sinistra la parte posteriore del ciclomotore, mentre questo era intento a svoltare a sinistra ed aveva l’indicatore di direzione azionato, precisando che le circostanze riferite dai testimoni, sia pure lacunose e generiche, erano tra loro concordanti e attendibili. Aggiunse che, trattandosi di incidente tra veicoli e non essendo possibile ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, trovava applicazione la presunzione di corresponsabilità ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, e che, determinati nella misura del 7% i postumi invalidanti permanenti ed i giorni di invalidità temporanea (totale e parziale), sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139 aggiornato con D.M. 6 giugno 2013, e tenuto conto della presunzione di corresponsabilità, spettavano Euro 8.190,00, oltre interessi e rivalutazione.

Ha proposto ricorso per cassazione S.L. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. E’ stata presentata memoria.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 C.d.S. e dell’art. 2054 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Osserva il ricorrente che la corte territoriale, dopo avere ricostruito la dinamica in termini di tamponamento tipico, ha fatto applicazione della regola della presunzione della pari colpa.

Il motivo è fondato. Il giudice di merito ha accertato, mediante testimonianze, che un’autovettura di colore scuro aveva urtato con la parte anteriore sinistra la parte posteriore del ciclomotore, mentre questo era intento a svoltare a sinistra ed aveva l’indicatore di direzione azionato. Nonostante l’accertamento di tamponamento è stata fatta applicazione della presunzione di pari colpa. In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, è superata, ex art. 149 C.d.S., comma 1, dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile (fra le tante da ultimo Cass. 21 aprile 2016, n. 8051).

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 11 e 14 preleggi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che la corte territoriale aveva fatto applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139 che è norma eccezionale priva di efficacia retroattiva, e che in materia di danno alla persona non era consentito stabilire limiti di risarcibilità del danno biologico.

Il motivo è inammissibile. Con riferimento al sinistro stradale accaduto il giorno 5 luglio 2001, per il quale risulta accertata la percentuale di invalidità nella misura del 7%, trova applicazione la L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5. Trattasi tuttavia di norma coincidente sul piano del contenuto, ai fini della risoluzione della presente controversia, con quella di cui ha fatto applicazione il giudice di merito. Nel ricorso non risulta dedotto che dalla applicazione del citato art. 5 sarebbe derivata una liquidazione del danno diversa da quella operata dal giudice di merito. L’interesse all’impugnazione va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata; sicchè è inammissibile, per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (fra le tante Cass. 23 maggio 2008, n. 13373). Il ricorrente difetta pertanto d’interesse ad impugnare.

Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto la causa può essere decisa nel merito. Escludendo l’applicazione della presunzione di pari colpa, compete in favore del ricorrente l’importo di Euro 16.380,00, oltre interessi e rivalutazione come da statuizione del giudice di appello. Le spese del giudizio di cassazione e quelle della fase di appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il secondo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, condanna Generali Italia s.p.a. al pagamento in favore di S.L. della somma di Euro 16.380,00, oltre interessi e rivalutazione come da statuizione del giudice di appello. Condanna Generali Italia s.p.a. al pagamento in favore di S.L. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonchè alle spese del giudizio di appello che liquida in Euro 950,00 per diritti e Euro 850 per onorario, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in

Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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