Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6036 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. II, 04/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22414/2019 R.G. proposto da:

M.M., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Brescia, alla via Alessandro

Luzzago, n. 7, presso lo studio dell’avvocato Federico Scalvi, che

lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3784/2019 del Tribunale di Brescia;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 3 novembre 2020 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. M.M., cittadino della (OMISSIS), originario dell’Edo State, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che nel (OMISSIS) aveva assistito del tutto fortuitamente all’omicidio di un suo amico da parte di due affiliati ad una setta denominata “(OMISSIS)”; che gli assassini si erano avveduti che era stato testimone oculare del delitto, sicchè lo avevano cercato presso l’abitazione della nonna e di un suo zio materno, ove viveva sin dall’età di sei anni; che suo zio era stato nella circostanza gravemente ferito; che dunque, temendo per la sua vita e per la sua personale incolumità, aveva in data (OMISSIS) abbandonato il suo paese ed, attraverso il Niger, aveva raggiunto la Libia, ove si era imbarcato per l’Italia.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 3784/2019 il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso con cui M.M., avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale.

Evidenziava il tribunale che il ricorrente aveva dinanzi alla commissione territoriale rilasciato dichiarazioni divergenti da quelle poi rese in sede giudiziaria, all’udienza del 4.6.2019.

Evidenziava segnatamente che le divergenze e le incongruenze erano significative e riguardavano aspetti non secondari.

Evidenziava quindi il tribunale che a motivo dell’inattendibilità del ricorrente andava denegato il riconoscimento dello status di rifugiato.

Evidenziava che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a), b) e c).

Evidenziava segnatamente, in relazione alla protezione sussidiaria ex lett. c), che il ricorrente in nessun modo aveva riferito di situazioni di violenza indiscriminata nella regione nigeriana, l’Edo State, di sua provenienza; che al contempo il rapporto “E.A.S.O.”, risalente al giugno 2017, ed il rapporto di “Amnesty International”, risalente al febbraio 2017, davano conto, limitatamente all’Edo State, dell’inesistenza di azioni terroristiche e della presenza, al più, di fenomeni di criminalità comune ai danni di cittadini stranieri dipendenti delle compagnie petrolifere.

Evidenziava ancora che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava in particolare, nel quadro della debita valutazione comparativa, che, in ipotesi di rimpatrio, M.M. non si sarebbe ritrovato in condizioni di elevata vulnerabilità, siccome, per un verso, non aveva nel suo paese d’origine particolari problematiche familiari, siccome, per altro verso, era da escludere che in Nigeria esistesse una situazione di emergenza umanitaria, siccome, per altro verso ancora, l’intrapreso percorso di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano non aveva di per sè valenza sufficiente.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso M.M.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h) e art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g).

Deduce che le pretese incongruenze che il tribunale ha inteso rilevare nelle sue dichiarazioni riguardano aspetti secondari della vicenda da lui narrata.

Deduce che ai fini dell’invocata protezione sussidiaria il tribunale avrebbe dovuto tener conto che, a partire dagli anni ‘80 dello scorso secolo, sono operative in Nigeria potenti e pericolose organizzazioni criminali di tipo mafioso.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Deduce che, contrariamente all’assunto del tribunale, ha reso dichiarazioni precise e dettagliate.

Deduce che il tribunale non ha tenuto conto della documentazione prodotta e ben avrebbe dovuto avvalersi dei suoi poteri istruttori officiosi, onde acclarare la reale situazione del suo paese d’origine.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 113 del 2018. Deduce ha errato il tribunale a disconoscere la protezione umanitaria.

Deduce che in Nigeria è sistematica la violazione dei diritti umani.

8. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; ambedue i motivi comunque vanno respinti.

9. Si premette che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

10. Su tale scorta, nel segno, appunto, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed, evidentemente, nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.

Da un canto, il tribunale ha dato compiutamente conto delle divergenze e delle incongruenze riscontrate tra le dichiarazioni dal ricorrente rese in sede giudiziaria e le dichiarazioni dal ricorrente rese dinanzi alla commissione territoriale.

In particolare, con riferimento all’omicidio al quale M.M. ha dichiarato di aver assistito, il tribunale ha dato atto che il ricorrente aveva riferito, “per un verso di trovarsi vicino alla casa dell’amico in strada; per altro verso di guardare la scena dal ristorante” (così decreto impugnato, pag. 6); ancora, il tribunale ha precisato che, “quanto alle minacce subite dai (OMISSIS) al tempo dell’Università, il racconto è piuttosto confuso” (così decreto impugnato, pag. 6).

D’altro canto il ricorrente indubbiamente sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni (le “contraddizioni riguardano comunque aspetti secondari della vicenda”: così ricorso, pag. 6).

11. Vero è, d’altra parte, con precipuo riferimento alle “mafie” operanti in Nigeria, che anche i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave, ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass. (ord.) 1.4.2019, n. 9043).

E nondimeno soccorre l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare – tendenzialmente – tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento, e, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

Su tale scorta del tutto legittimo è il mancato esercizio, da parte del tribunale, dei poteri istruttori officiosi.

12. Il ricorrente si duole altresì per l’omessa considerazione della documentazione prodotta.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

13. Il terzo motivo di ricorso del pari va respinto.

14. Evidentemente le doglianze che il terzo mezzo di impugnazione veicola, recano, al più, censura del giudizio “di fatto” cui senza dubbio, in punto di “umanitaria”, il tribunale ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

Ebbene, in quest’ottica, analogamente nei limiti della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, alla cui stregua, a rigore, il motivo di ricorso si qualifica, non può che opinarsi come segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della menzionata pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi pur in relazione alle motivazioni cui il tribunale bresciano ha in parte qua agitur ancorato il suo dictum.

Per altro verso, il tribunale in nessun modo ha omesso la disamina dei fatti decisivi caratterizzanti in parte qua la res litigiosa, ossia della concreta sussistenza dei margini per il riconoscimento della protezione umanitaria.

15. Si tenga conto che il ricorrente sollecita questo Giudice al riesame delle risultanze di causa, allorchè prospetta che di certo non può contare in Nigeria su di una rete di protezione familiare, siccome sono stati i suoi stessi familiari a suggerirgli di espatriare (cfr. ricorso, pag. 14).

Cosicchè rivestono valenza gli insegnamenti di questa Corte in precedenza menzionati (cfr. Cass. n. 11892/2016 e a Cass. (ord.) n. 23153/2018).

16. D’altra parte il tribunale ha reputato inattendibili le dichiarazioni rese dal ricorrente. Il che riveste valenza anche ai fini della protezione umanitaria.

17. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta. Invero il Ministero dell’Interno non ha sostanzialmente svolto difese.

18. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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