Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6035 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 23/02/2022), n.6035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9798-2017 proposto da:

NOVA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

F.E., B.F., elettivamente domiciliati in ROMA, presso

lo studio dell’Avvocato DELLA VALLE EUGENIO, che li rappresenta e

difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrenti-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2597/12/2016 della Commissione Tributaria

Regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 17/10/2016;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Cardino Alberto, che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Nova S.r.l. nonché F.E. e B.F., quali ex soci dell’estinta Società semplice di F.E., propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 76/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, in rigetto del ricorso avverso avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro in relazione al maggior valore degli immobili oggetto di conferimento da parte della società semplice di F.E. in favore di Nova S.r.l., al valore dichiarato nell’atto al netto delle passività gravanti sugli immobili, già oggetto di ipoteca a seguito di stipula di mutuo con la Cassa di Risparmio di Firenze;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50 e art. 12 disp. prel. c.c.) per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente escluso l’inerenza della passività (mutuo) gravante sugli immobili, sebbene fosse stata oggetto di accollo alla società conferitaria, che aveva provveduto al pagamento delle relative rate;

1.2. con il secondo mezzo si denuncia nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, nonché per motivazione illogica e contraddittoria laddove la Commissione Tributaria Regionale, per respingere le richieste dei ricorrenti, aveva richiamato giurisprudenza di legittimità che, al contrario di quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, riteneva deducibile la passività in caso di accollo della stessa alla società conferita ria;

1.3. con il terzo mezzo si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalla circostanza che Nova S.r.l. si era accollata il mutuo del complesso immobiliare conferito provvedendo a pagare le rate del mutuo ipotecario, sullo stesso gravante;

2.1. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono infondate;

2.2. come leggesi nella sentenza impugnata, la vicenda, che ha dato luogo all’adozione dell’avviso di accertamento impugnato, è la seguente: con atto stipulato in data 22.6.2007 la società semplice di F.E. otteneva un mutuo fruttifero dalla Cassa di Risparmio di Firenze, a garanzia del quale era iscritta ipoteca su immobili che, successivamente, con atto stipulato in data 19.7.2007, erano conferiti in favore della neo costituita Nova S.r.l.; tali immobili, in precedenza ipotecati, erano conferiti al valore dichiarato nell’atto notarile, al netto delle passività gravanti sugli stessi, ed era altresì pattuito l’accollo a Nova S.r.l. del predetto mutuo;

2.3. tanto premesso, questa Corte ha ripetutamente rilevato che la disposizione di cui all’art. 50, cit., costituisce trasposizione, nell’ordinamento interno, della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, il cui art. 5, par. 1, lett. a), dispone nei seguenti termini: “L’imposta è liquidata: a) nel caso della costituzione di una società di capitali,…. sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento…”;

2.4. si e’, pertanto, rimarcato che le passività suscettibili di valutazione, ai fini della determinazione della base imponibile del tributo, – che deve essere determinata “in base a criteri obiettivi… (e) sul valore reale dell’attivo” (CGUE, 27 giugno 1979, causa 161/78, Advokatradet) – sono (solo) quelle che trovano causa nello stesso atto di conferimento, così che non è consentita un’indiscriminata deduzione delle passività e degli oneri gravanti sul bene o sul diritto conferito, essendo al contrario necessaria un’attenta verifica, onde accertare la sussistenza di un collegamento fra le passività ed i beni conferiti, anche al fine di evitare mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario;

2.5. più specificamente, si è affermato che le passività deducibili devono avere il requisito dell’inerenza all’oggetto del conferimento, dovendosi escludere la sussistenza di un siffatto requisito in relazione alla (mera) iscrizione di un’ipoteca sull’immobile oggetto di conferimento – che ben potrebbe correlarsi al conseguimento di un finanziamento personale del conferente – e, ad ogni modo, laddove le passività e gli oneri che si vorrebbe dedurre a fini fiscali dal valore degli immobili conferiti in società, seppur gravanti sull’immobile conferito, non possano dirsi assunti dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale (cfr., ex plurimis, Cass., 27 aprile 2021, n. 11094; Cass., 3 aprile 2019, n. 9209; Cass., 11 gennaio 2018, n. 475; Cass., 13 novembre 2015, n. 23234; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3444; Cass., 30 maggio 2008, n. 14540; Cass., 27 novembre 2002, 16768; Cass., 16 gennaio 2001, n. 536);

2.6. questa Corte ha ribadito quindi, nell’esprimersi sulla valenza del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, che tale norma, interpretata alla luce della disciplina comunitaria (Direttiva CEE n. 335/69) impone che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed accollati alla società, non sono collegati all’oggetto del trasferimento, ed è stato pertanto già affermato che l’imposta di registro è liquidata sul valore reale del bene di qualsiasi natura conferito o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento, non essendo consentito alla norma nazionale la deduzione indiscriminata delle passività e degli oneri gravanti sul bene o sul diritto conferito, essendo al contrario necessaria un’attenta verifica, onde accertare la sussistenza di un collegamento fra le passività ed i beni conferiti (cfr. Cass. n. 23234/2015; n. 29403/2020, in motiv.);

2.7. con particolare riferimento al conferimento di immobili in società, la base imponibile non può quindi essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, come nel caso in esame, pur se gravanti sull’immobile conferito nella società, sono state accese dai conferenti per l’acquisto del medesimo bene che la società conferitaria abbia dichiarato di accollarsi mediante accollo meramente interno, senza insorgenza di alcun debito diretto della società accollante nei confronti della banca, non avendo la ricorrente neppure prospettato l’adesione della banca creditrice, con la conseguenza che il soggetto conferente sarebbe rimasto in ogni caso l’unico obbligato nei confronti dell’istituto bancario, il quale non poteva vantare alcun credito nei confronti della società accollante;

2.8. anche le doglianze, quindi, relative all’omesso esame di fatto decisivo, costituito dal pagamento delle rate di mutuo da parte della conferitaria, risultano quindi infondate, in quanto non è stata comunque dedotta né dimostrata la stipula di un accollo esterno del mutuo, avendo omesso la ricorrente ogni riferimento all’eventuale accettazione della banca o ad altre prove idonee in tal senso (cfr. Cass. n. 9580/2013);

2.9. come chiarito da questa Corte, infatti, in tema modificazione del lato soggettivo dell’obbligazione, l’accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall’accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall’art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell’originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell’accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all’accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. n. 38225/2021);

2.10. la gravata pronuncia, nel richiamare anche le pronunce di legittimità dianzi indicate, ha quindi correttamente applicato i principi di diritto in questione, ritenendo non inerente l'”acquisizione del bene da parte del cedente e del cessionario della passività accollata alla società Nova”, evidenziando come dalle stesse difese delle parti appellanti fosse emerso che l’accensione del mutuo ed il successivo accollo a Nova S.r.l. non avevano “alcun collegamento con il conferimento, cioè non erano obbligazioni assunte o oneri sopportati dalla società a causa del conferimento”, avendo piuttosto “la finalità… di deprimere il valore del conferimento”, circostanza confermata, peraltro, anche dal “breve tempo intercorso fra l’accensione del mutuo… ed il conferimento… degli immobili in società” e dalla “sproporzione fra la misura della quota di partecipazione acquisita dalla soc. semplice ed il valore del bene conferito”, con accertamenti in fatto non sindacabili in sede di legittimità;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ‘art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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