Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6035 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6236-2015 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO

28, presso lo studio dell’avvocato DANILO SERRANI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO MARCELLO

TROTTA, GUIDO SIMONETTI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già FONDIARIA-SAI SPA, quale

incorporante di UNIPOL SAI ASS.NI SPA, già MILANO ASSICURAZIONI

SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo

studio dell’avvocato FERNANDO CIAVARDINI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

D.L.;

– intimato –

Nonchè da:

D.L., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ERMES MOZZATO;

– ricorrente incidentale –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2127/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso chiedendo, previa riunione dei

ricorsi, il rigetto di entrambi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel sinistro stradale del 21 settembre 2007 era deceduto G.S. allorquando, percorrendo la strada principale alla guida di motociclo, ebbe a frenare e cadere violentemente scorgendo l’autovettura condotta da D.L. (sopraggiungente da una via laterale a sinistra della corsia di percorrenza del motociclista) sul punto di compiere la manovra di immissione nella detta strada con traiettoria verso sinistra. Annullando la sentenza della Corte d’appello di Venezia di proscioglimento del D. dal reato di cui all’art. 589 cod. pen., la Corte di Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2012 rinviò al giudice civile in grado di appello affinchè, ove ritenuto l’imputato responsabile dell’evento, accertasse se potesse sussistere un concorso di colpa della vittima nella produzione dell’evento, sul rilievo di un’ipotizzabile violazione delle norme di comportamento stabilite per tutti gli utenti della strada dall’art. 141, commi 1 e 3 (in tema di adeguamento della velocità in prossimità delle intersezioni, al fine di evitare pericoli all’incolumità delle persone) e dall’art. 145 C.d.S., comma 1 (sull’impiego della massima prudenza nell’approssimarsi agli incroci), nonchè delle generiche regole di comune prudenza, diligenza e perizia da osservarsi nella guida dei motoveicoli, tenendo conto sia del dato di 58 km orari di velocità, individuato dal consulente tecnico del P.M. ed indicato dai giudici di merito, sia di una eventuale diversa velocità, più elevata, ipotizzata dallo stesso consulente sulla base della gravità delle conseguenze della brusca frenata, del lungo tratto di scivolamento subito dalla motocicletta dopo il ribaltamento e della distanza dall’intersezione, dalla quale la vittima era stata in grado di percepire la turbativa alla circolazione cagionata dall’imputato.

Riassunto il giudizio da G.A. e S.M., con sentenza di data 18 settembre 2014 la Corte d’appello di Venezia condannò D.L. e Milano Assicurazioni in solido al risarcimento del danno sulla base della quota di responsabilità nella misura di un terzo nella causazione dell’evento. Osservò la corte territoriale che il D., dopo essersi arrestato in prossimità della linea di arresto orizzontale, era ulteriormente avanzato per poi arrestarsi, una volta avvistato il motociclista, prima di invadere la carreggiata di percorrenza del ciclomotore, e che dopo il primo arresto si era portato verso sinistra invadendo la corsia opposta della strada che stava percorrendo, dando con ciò l’impressione di voler compiere repentinamente la manovra di svolta e creando un’evidente turbativa all’andamento del motociclista. Aggiunse che il motociclista, approssimandosi all’incrocio, aveva tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi, benchè al di sotto del limite previsto, superiore a 58 km/h, stante la violenta frenata (iniziata ben prima delle tracce lasciate sull’asfalto stante la visibilità dell’autovettura) e la rovinosa caduta, e che la responsabilità era da attribuire in misura maggiore al motociclista perchè l’autovettura, non avendo oltrepassato la linea di stop orizzontale, non aveva mai invaso la semicarreggiata di pertinenza del motociclo, costituendo così solo una turbativa apparente (e non un ostacolo fisico), che aveva indotto il motociclista ad attuare manovre determinate solo dall’impressione avuta, anche probabilmente a causa della velocità tenuta, di una manovra a sinistra da parte dell’automobilista senza il rispetto della precedenza. Osservò poi la corte territoriale, quanto al danno non patrimoniale, che la vittima era l’unico figlio della coppia, con un legame ancora intenso con i genitori in considerazione della giovane età, sicchè per ciascuno competeva l’importo di Euro 230.000,00 all’attualità, e che non ricorrevano i presupposti del danno catastrofale. Aggiunse, quanto al danno patrimoniale, che andavano disattese la domanda di rimborso delle spese sostenute per il passaggio di proprietà dell’automobile del figlio e per il ripianamento di debito da questi contratto, non trattandosi di danni conseguenti al sinistro, e la domanda di risarcimento del danno futuro per il contributo economico che il figlio avrebbe prestato, di carattere ipotetico e poco verosimile, stante la famiglia che costui avrebbe potuto costituire ed a cui avrebbe destinato il proprio reddito.

Ha proposto ricorso per cassazione G.A. sulla base di tre motivi e resistono con distinti controricorsi Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e Luca D., quest’ultimo proponendo altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 389 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che il giudice di rinvio non si è attenuto alla sentenza di rinvio per avere esaminato solo la velocità più elevata sulla base delle illazioni del consulente tecnico del pubblico ministero prive di riscontro probatorio, e così con illogica motivazione, e che la motivazione era anche apparente perchè il giudice prima aveva ritenuto che l’automobilista si era portato verso sinistra invadendo la corsia opposta della strada che stava percorrendo e poi aveva negato la circostanza affermando che l’autovettura non aveva mai invaso la semicarreggiata di percorrenza del motociclo, reputando apparente la turbativa, in contrasto con la sentenza di rinvio che aveva parlato di turbativa percepita dal motociclista. Il motivo è infondato. La censura si articola in due sub-motivi. Con riferimento al primo sub-motivo il giudice del rinvio non ha oltrepassato i limiti del potere a lui attribuito in quanto, essendo stata resa la pronuncia di annullamento per vizi di motivazione, non solo egli può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi (fra le tante Cass. 7 agosto 2014, n. 17790 e 6 aprile 2004, n. 6707). Quanto al secondo sub-motivo la decisione è dotata del requisito motivazionale non essendo configurabile la contraddizione, tale da rendere incomprensibile la motivazione, denunciata dal ricorrente: come si evince dalla medesima censura, il giudice di merito ha accertato che l’automobilista si era portato verso sinistra invadendo la corsia opposta della strada che egli stava percorrendo e non la semicarreggiata di percorrenza del motociclo.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che nella liquidazione del danno non si era tenuto conto della sopravvivenza di altri congiunti, della convivenza della vittima con i genitori e dell’intensità della relazione e che erano da risarcire le seguenti voci: il rimborso delle spese sostenute per il passaggio di proprietà dell’automobile del figlio e per il ripianamento di debito da questi contratto, non essendo ragionevole l’intestazione di due autoveicoli necessari per l’attività imprenditoriale del figlio in capo al padre e rispondendo dei debiti del figlio i genitori in quanto eredi; il danno futuro per contributo economico, convivendo il figlio con i genitori e versando una somma mensile non inferiore a Euro 800,00 mensili. Il motivo, che si articola in due sub-motivi, è in parte infondato ed in parte inammissibile. Il primo sub-motivo, relativo al danno non patrimoniale, è infondato, avendo il giudice contemplato ai fini della liquidazione del danno la circostanza che la vittima era l’unico figlio della coppia e che aveva un legame ancora intenso con i genitori in considerazione della giovane età. Il secondo sub-motivo è inammissibile in quanto mirante ad una rivisitazione del merito, che è profilo sindacabile nella presente sede di legittimità solo nelle forme del vizio motivazionale.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che il giudice di appello aveva omesso di pronunciare sul danno non patrimoniale iure hereditatis per la perdita della vita. Il motivo è infondato. Risulta effettivamente l’omessa pronuncia del giudice di appello sul punto. Secondo tuttavia il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di nullità della sentenza per omessa pronuncia, esigenze di economia processuale impongono di evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata (fra le tante, da ultimo, Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257). In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicchè, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. Sez. U. 22 luglio 2015, n. 15350).

Passando al ricorso incidentale, con l’unico motivo di censura si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, nonostante la Corte d’appello avesse attribuito al motociclista la responsabilità nella misura di due terzi, la compensazione delle spese è stata disposta solo nella misura di un terzo, sussistendo quanto meno un errore materiale. Il motivo è inammissibile. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (fra le tante da ultimo Cass. 31 gennaio 2014, n. 2149). Nella specie il giudice di merito ha considerato l’esito complessivo della lite.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza con riferimento al rapporto processuale con Unipolsai Assicurazioni s.p.a., mentre circa il rapporto con D.L. va disposta la compensazione stante la reciproca soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il comma 1 – quater all’art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente principale e di quella in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali relativamente al rapporto processuale fra G.A. e D.L.. Condanna G.A. al pagamento, in favore di Unipolsai Assicurazioni s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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