Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6035 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. II, 04/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24435/2019 R.G. proposto da:

O.P.Y., (alias O.G.) – c.f. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in

Milano, alla via Lamarmora, n. 42, presso lo studio dell’avvocato

Daniela Gasparin, che la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3906/2019 del Tribunale di Brescia;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 3 novembre 2020 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. O.P.Y. (alias O.G.), cittadina della (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che all’età di 10 anni, il padre, di religione musulmana, l’aveva venduta, come sposa, ad un musulmano di 85 anni; che nell’abitazione del marito, ove conviveva con le altre mogli, era stata sottoposta a continue vessazioni fisiche e psicologiche; che aveva intrapreso una relazione con un suo coetaneo, a seguito della quale erano nati due bambini; che, in occasione della seconda gravidanza, il marito l’aveva costretta a sottoporsi al test del dna ed aveva così appurato che i figli non erano suoi; che, per vendetta, il coniuge aveva assassinato suo padre e i suoi fratelli; che successivamente, onde porsi in salvo, si era trasferita dapprima, nell’Edo State, presso la madre – alla quale i figli erano stati affidati – ed in Niger, poi in Libia, al seguito di un libico, che di fatto l’aveva per circa un mese schiavizzata; che dalla Libia aveva raggiunto l’Italia nell’ottobre del 2016.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 3906/2019 il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso con cui O.P.Y., avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale.

Evidenziava il tribunale che le dichiarazioni della ricorrente risultavano generiche, vaghe, inficiate da numerose incongruenze, sicchè dovevano reputarsi senz’altro inverosimili.

Evidenziava in particolare che grave indizio di inattendibilità era costituito dalla certificazione medica acquisita agli atti, da cui risultava che la ricorrente non aveva mai avuto figli.

Evidenziava quindi che non sussistevano i presupposti nè per il riconoscimento del status di rifugiato nè per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b).

Evidenziava altresì che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Evidenziava previamente il tribunale che la ricorrente aveva mentito, allorchè aveva riferito di provenire dallo Stato di Sokoto; che la regione nigeriana di provenienza della ricorrente era viceversa da identificare con l’Edo State.

Evidenziava in ogni caso che sia nel Sokoto State sia nell’Edo State non si registravano situazioni di violenza generalizzata determinate da conflitti armati, tali, di per sè, da esporre a repentaglio la vita o l’incolumità della ricorrente, qualora rimpatriata.

Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava in particolare, nel quadro della debita valutazione comparativa, che, in ipotesi di rimpatrio, O.P.Y. non si sarebbe ritrovata in condizioni di elevata vulnerabilità, siccome, per un verso, perduravano i suoi legami familiari nel paese d’origine, siccome, per altro verso, era da escludere che in Nigeria esistesse una situazione di emergenza umanitaria, siccome, per altro verso ancora, l’intrapreso percorso di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano – con la partecipazione a corsi di italiano – non aveva di per sè rilievo sufficiente.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso O.P.Y.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 C.E.D.U.; l’omesso esame di fatti decisivi e l’assenza di motivazione.

Deduce che ha errato il tribunale a reputar inattendibili le sue dichiarazioni. Deduce che è stato acquisito agli atti certificato medico in data 25.5.2018, che per nulla esclude le pregresse gravidanze.

Deduce che ha reso dichiarazioni precise e puntuali, che il tribunale non ha valutato integralmente e che avrebbe dovuto debitamente contestualizzare, rapportandole alla sua realtà socioculturale.

Deduce che il tribunale non ha tenuto conto che le donne in Nigeria sono vittime di continue discriminazioni.

6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c); la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2,3,6 e 13 della C.E.D.U., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 46 della direttiva Europea n. 2013/32; l’omesso esame di fatti decisivi.

Deduce che il tribunale avrebbe dovuto acquisire informazioni aggiornate sull’attuale situazione sociopolitica nigeriana; che il tribunale non ha specificato le ragioni della pretesa contraddittorietà delle sue dichiarazioni; che le medesime fonti di informazione menzionate dal tribunale danno ragione della sussistenza di situazioni di violenza diffusa, di gravi violazioni dei diritti umani in special modo ai danni delle donne.

7. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2; la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 32, art. 10 Cost.; la violazione degli artt. 112,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2 e dell’art. 111 Cost., comma 6; denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi, l’omessa o apparente motivazione, la nullità della decisione impugnata.

Deduce ha errato il tribunale a disconoscere la protezione umanitaria.

Deduce che, qualora rimpatriata, si ritroverebbe in condizioni di elevata vulnerabilità.

Deduce segnatamente che in Nigeria è priva di riferimenti familiari e vivrebbe una condizione di assoluta menomazione dei diritti fondamentali, che ha intrapreso in Italia un percorso di proficuo inserimento, viepiù che in Italia ha in corso una relazione affettiva ed è in attesa di un bambino.

8. Il primo motivo di ricorso va respinto.

9. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

10. Su tale scorta, nel segno, appunto, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel solco, evidentemente, dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.

Da un canto, il Tribunale di Brescia ha dato compiutamente conto della incongruenza e della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dalla ricorrente.

In particolare il tribunale ha evidenziato che la ricorrente aveva modificato senza alcuna giustificazione i suoi dati anagrafici, quali indicati all’atto della presentazione della domanda di protezione, il che costituiva serio indizio di inattendibilità; ulteriormente che la ricorrente aveva dichiarato di provenire dalla città di Sokoto e tuttavia di tale città non era stata in grado di fornire alcuna descrizione (cfr. decreto impugnato, pag. 4).

D’altro canto, la ricorrente indubbiamente sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni, tra l’altro in considerazione della condizione di stress emotivo in cui asseritamente versava all’atto della sua audizione (cfr. ricorso, pag. 8).

11. La ricorrente al contempo si duole per l’erronea valutazione del certificato medico in data 25.5.2018.

E nondimeno il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

12. D’altra parte la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile – è il caso di specie – dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (cfr. Cass. 5.7.2007, n. 15219).

Tanto con specifico riferimento all’accertamento medico che, a giudizio della ricorrente, il tribunale avrebbe dovuto disporre ex officio.

13. Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

Su tale scorta del tutto legittimo è il mancato esercizio, da parte del tribunale, dei poteri istruttori officiosi.

14. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

15. Si premette che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

16. Su tale scorta si osserva (parimenti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel solco della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte) quanto segue.

Per un verso, analogamente, non si ravvisano pur in parte qua “anomalie motivazionali” di sorta in relazione alle motivazioni alla stregua delle quali il Tribunale di Brescia ha disconosciuto la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Invero il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

In particolare ha posto in risalto che le informazioni desumibili dai reports internazionali, ovvero, tra gli altri, dal report “E.A.S.O.” 2018, dal report “Human Rights Practices” 2017, dal report “Amnesty International” 2017/2018 deponevano nel senso dell’insussistenza di situazioni di violenza generalizzata determinate da conflitti armati; che i medesimi reports davano ragione, al più, di situazioni di conflittualità tra gruppi militanti locali e le compagnie petrolifere e, nel Sokoto State, della recrudescenza del fenomeno del furto di bestiame.

Per altro verso, il tribunale ha di certo disaminato il fatto decisivo caratterizzante, in parte qua, la res litigiosa.

Per altro verso ancora, i reports menzionati dalla ricorrente, pur quando danno conto della violazione in Nigeria dei diritti delle donne, non risultano specificamente riferibili ai territori del Sokoto State e dell’Edo State (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037, secondo cui, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate).

17. Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.

18. Innegabilmente le doglianze che il motivo di impugnazione veicola, recano, al più, censura del giudizio “di fatto” cui senza dubbio, in parte qua, il tribunale ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

Ebbene, in quest’ottica, non può che opinarsi (similmente nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel solco della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite) come segue.

Da un lato, è da escludere che forme di “anomalia motivazionale” possano scorgersi pur in relazione alle motivazioni cui il tribunale bresciano ha, in parte qua, ancorato il suo dictum.

Dall’altro, in nessun modo il tribunale ha omesso la disamina dei fatti decisivi caratterizzanti in parte qua la res litigiosa, ossia della concreta sussistenza dei margini per il riconoscimento della protezione umanitaria.

19. In pari tempo non può non darsi atto che pur in tema di “umanitaria” la ricorrente sollecita questo Giudice al riesame delle risultanze di causa.

Cosicchè esplicano valenza gli insegnamenti – già menzionati – di questa Corte (cfr. Cass. n. 11892/2016; Cass. (ord.) n. 23153/2018).

20. Si tenga conto che il tribunale ha reputato inattendibili le dichiarazioni rese dalla ricorrente. Il che ha rilievo anche ai fini della protezione umanitaria.

21. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

22. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, O.P.Y., a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA