Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6035 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28885-2014 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE

9, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA TUPINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SERGIO RACIOPPA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO UFFICIO

CONTROLLI AREA LEGALE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 3961/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 13/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 3961/01/14 pubblicata il 13 giugno 2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Viterbo n. 122/2/13 con la quale era stato rideterminato il reddito accertato nei confronti di S.F. con avvisi di accertamento n. TKL010301640 e n. TKL010301641, rispettivamente per gli anni 2006 e 2007, in Euro 9.560,25 per ciascun anno, ed era stato dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto dalla S. avverso la medesima sentenza e con il quale chiedeva l’annullamento in toto degli avvisi di accertamento impugnati deducendo di non dovere alcun tributo nè sanzione;

che S.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita senza svolgere alcuna difesa all’esclusivo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54, 23, 28, art. 38, comma 3, ed agli artt. 333 e 334 c.p.c. In particolare si deduce l’illegittimo legame della dichiarazione di improcedibilità dell’appello incidentale con il rigetto dell’appello principale;

che con il secondo motivo si assume violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 ancora con riferimento alla dichiarazione di improcedibilità dell’appello incidentale con il rigetto nel merito dell’appello principale;

che con il terzo motivo si lamenta omessa e illogica motivazione e la nullità della sentenza per omessa motivazione ex artt. 360 c.p.c., n. 4 e art. 132 c.p.c., n. 4 con riferimento all’assoluta carenza di motivazione dell’improcedibilità dell’appello incidentale;

che i tre motivi vanno trattati congiuntamente riferendosi tutti alla dichiarazione di improcedibilità dell’appello incidentale collegato al rigetto dell’appello principale. I motivi sono fondati in quanto il giudice dell’appello ha considerare l’improcedibilità dell’appello incidentale quale conseguenza del rigetto dell’appello principale, quando, viceversa, solo la dichiarazione di inammissibilità dell’appello principale, e non il suo rigetto nel merito, rende improcedibile l’appello incidentale. L’art. 334 c.p.c. fa dipendere la validità dell’impugnazione tardiva dall’ammissibilità dell’appello principale, mentre, nel caso in esame, non si è in presenza di un appello incidentale tardivo e, comunque, l’appello principale è stato rigettato nel merito e non dichiarato inammissibile, per cui illegittima è la dichiarazione di improcedibilità dell’appello incidentale quale conseguenza del rigetto dell’appello principale;

che la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spse del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’appello; Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

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