Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6034 del 14/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6034 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 3147-2007 proposto da:
C.P.T. – CENTRO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE S.R.L.
(p.i.

01044731006),

rappresentante

pro

in

persona
tempore,

del

legale

elettivamente

Data pubblicazione: 14/03/2014

domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 58, presso
l’avvocato CALCIOLI FILIPPO, che la rappresenta e
2014

difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

236

contro

COMUNE DI OTRANTO;

1

- intimato –

sul ricorso 7310-2007 proposto da:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OTRANTO, in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA COSTANTINO MAES 68, presso l’avvocato

avvocati CONTE CESARE, CAPRIOLI GIOVANNI, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

C.P.T. – CENTRO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE S.R.L.
01044731006),
rappresentante

pro

in

persona
tempore,

del

legale

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 58, presso
l’avvocato CALCIOLI FILIPPO, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso
principale;
– controricorrente al ricorso incidentale

MACCULI MILENA, rappresentata e difesa dagli

avverso la sentenza n. 3261/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/01/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

2

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per,
riunione dei procedimenti,
ricorso

principale,

inammissibilità del

assorbito

il

ricorso

incidentale.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3.04-29.05.2002 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile
l’opposizione proposta il 17.04.2000, dal Comune di Otranto nei confronti della C.P.T.

il 20.01.2000 e notificatogli il 13.03.2000, con cui l’ingiungente aveva intimato all’ente
locale di pagarle la somma di £ 69.250.245, oltre accessori, quale compenso per la
svolta attività progettuale.
Con sentenza del 31.05-10.07.2006 la Corte di appello di Roma, nel contraddittorio
delle parti, accoglieva il gravame del Comune di Otranto, revocava l’opposto
provvedimento monitorio e condannava la società C.P.T. alle spese di entrambi i gradi
di merito.
La Corte territoriale riteneva che in rito il primo giudice avrebbe dovuto in effetti
affermare e non escludere che in atti vi fosse la prova dell’avvenuta tempestiva
notificazione dell’opposizione esperita dal Comune; riteneva, inoltre, nel merito che la
pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla società C.P.T. ed inerente al
corrispettivo contrattuale per attuate prestazioni professionali, fosse priva di titolo atto
a legittimarla, giacché non era emerso che tra le parti fosse stato stipulato in debita
forma un contratto d’opera professionale, quand’anche a formazione progressiva, non
evincibile dal mero atto interno costituito dalla delibera giuntale adottata il 18.08.1984.
Avverso questa sentenza notificata il 15.11.2006 la C.P.T. Centro Pianificazione
Territoriale S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il
13-22.01.2007 al Comune di Otranto, che il 19-26.02.2007 ha resistito con
controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo, cui
ha replicato la società ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3

Centro di Pianificazione Territoriale S.r.l. ed avverso il decreto ingiuntivo n. 597, reso

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi
principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.
A sostegno del ricorso società C.P.T. denunzia:
“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art.
360 c.p.c., n. 3, per la violazione dell’art. 641 c.p.c., nonché per omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione ai
suindicati articoli di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 5.”, con riguardo alla verificata
tempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo, svolta dal Comune.
Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.,
applicabile ratione temporis << accerti codesta Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., se vi è stata violazione dell'art. 641 c.p.c., nonché un'insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine al punto decisivo della controversia denunciato in questo primo motivo, anche sulla base della prospettazione dei fatti come sopra operata, ed enunci il principio di diritto, a norma dell'art. 363 c.p.c., cui il Giudice del merito avrebbe dovuto attenersi.». 2. "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per la violazione del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, del Regio Decreto 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni (L 8 giugno 1990 n. 142 e L. 3 agosto 1999 n. 265), e dell'art. 2195 c.c., nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione ai suindicati articoli di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 5" Formula il seguente quesito di diritto << accerti codesta Suprema Corte di Cassazione se vi è stata la violazione del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, del Regio Decreto 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni (L. 8 giugno 1990 n. 142 e L. 3 agosto 1999 n. 265) e dell'art. 2195 c.c., nonché l'omessa, 4 l. insufficiente o contraddittoria motivazione circa il punto della controversia evidenziato in questo secondo motivo, anche sulla base della prospettazione dei fatti come sopra operata, ed enunci il principio di diritto, a norma dell'art. 363 c.p.c., cui il Giudice del contrattuale legittimante l'azionata pretesa creditoria. 3. "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per la violazione dell'art. 2041 c.c. e dell'art. 113 c.p.c., nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione ai suindicati articoli di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 5.", con riguardo alla mancata qualificazione della domanda introduttiva in termini di azione generale di arricchimento. Formula il seguente quesito di diritto << accerti codesta Suprema Corte di Cassazione se vi è stata violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 2041 c.c., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il punto della controversia evidenziato in questo secondo motivo, anche sulla base della prospettazione dei fatti come sopra operata, ed enunci il principio di diritto, a norma dell'art. 363 c.p.c., cui il Giudice del merito avrebbe dovuto attenersi.». Col ricorso incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso svolti dalla controparte, il Comune di Otranto deduce "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n.3, per la violazione degli articoli 2956 e 2946 codice civile, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione ai suindicati articoli di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 5.", instando per l'esame della sua eccezione di prescrizione del credito azionato dalla società C.P.T.. . 5 merito avrebbe dovuto attenersi.», con riguardo alla ritenuta insussistenza del titolo I tre motivi del ricorso principale sono inammissibili per violazione dell'art. 366 bis c.p.c..; tutti infatti risultano corredati da generico ed irrituale quesito di diritto (cfr tra le altre, cass. nn 7197 e 8463 del 2007, n. 3530 del 2012; da ultimo, cass. SU n. 21672 del vizi motivazionali (cfr, tra le altre, cass. SU n. 20603 del 2007; n. 16528 del 2008). Questa conclusione assorbe l'esame del ricorso incidentale, che il Comune ha espressamente condizionato a contraria sorte dell'impugnazione principale. Conclusivamente si deve dichiarare inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale, con conseguente condanna della società ricorrente, soccombente, al pagamento in favore del Comune di Otranto, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito l'incidentale. Condanna la C.P.T. Centro Pianificazione Territoriale S.r.l. al pagamento, in favore del Comune di Otranto, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 2.500,00 per compenso ed in C 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014 Il resid nte 2013) ed ancora privi del momento di sintesi dei rilievi svolti in riferimento ai dedotti

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