Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6034 del 13/03/2018


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Cassazione civile, sez. III, 13/03/2018, (ud. 13/12/2017, dep.13/03/2018),  n. 6034

Fatto

 

1. – D.A.M. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucera, Sezione distaccata di Rodi Garganico, il Comune di Cagnano Varano per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate a causa di una caduta dalla bicicletta per omessa manutenzione stradale, verificatasi allorquando, percorrendo unitamente ad altri ciclisti la strada comunale (OMISSIS), perse l’equilibrio a causa della presenza di buche e pietrisco, così da cadere in terra e riportare lesioni personali.

Nel contraddittorio tra le parti, l’adito Tribunale, con sentenza dell’8 maggio 2008, rigettò la domanda del D.A., compensando integralmente tra le parti le spese processuali.

2. – Il gravame interposto da D.A.M. avverso tale decisione veniva parzialmente accolto dalla Corte d’Appello di Bari, che, con sentenza resa pubblica il 10 febbraio 2014, accertava un concorso di responsabilità del D.A. nella causazione del sinistro, pari al 50%, e condannava il Comune convenuto, responsabile del restante 50%, al risarcimento del danno patito dall’attore, liquidato (detto 50%) in complessivi Euro 28.051,00, oltre accessori e al pagamento della metà delle spese processuali del doppio grado.

2.1. – La Corte territoriale riteneva applicabile alla fattispecie l’art. 2051 c.c., reputando sussistente un effettivo potere di controllo da parte dell’amministrazione convenuta sulla strada di sua “proprietà”, in quanto la stessa era “non distante dal perimetro urbano e notoriamente frequentata da ciclisti anche per il suo carattere turistico”.

2.2. – Il giudice di appello accertava, poi, l’esistenza del nesso causale tra la “condizione anomale del manto stradale e la caduta” del D.A. dalla bicicletta (avvenuta in ora mattutina), a causa di buche presenti su detto manto (localizzate nella fascia centrale della corsia di marcia, senza segnalazione di pericolo e che gli stessi ciclisti che precedevano e affiancavano l’attore – impedendogli in parte la visuale – erano riusciti ad evitare solo “all’ultimo momento” e “per miracolo”), mentre il Comune di Cagnano Varano, dal canto suo, non aveva fornito la prova del caso fortuito, consistente “nella eccezionalità ed imprevedibilità del comportamento dell’utente della strada”, tale da risultare “causa sopravvenuta idonea da sola a provocare l’evento”.

2.3. – La Corte territoriale riteneva, altresì, sussistente un concorso di colpa del danneggiato, nella misura del 50%, il quale “avrebbe dovuto e potuto porre maggiore attenzione nell’incedere” e procedere con “particolare prudenza ed avvedutezza”, riducendo anche la velocità, “non potendo il medesimo fare affidamento su un perfetto stato di manutenzione del manto stradale”.

2.4. – Infine, in riferimento alla liquidazione del danno biologico (e per quanto rileva in questa sede), il giudice di appello, sulla scorta dell’espletata c.t.u. – medico – legale e dei chiarimenti resi dal consulente d’ufficio, riteneva sussistente una invalidità permanente complessiva del 16%, di cui 12% per il trauma cranio-encefalico, 3% per le cicatrici cutanee ed 1% per la perdita parziale di due elementi dentari.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bari ricorre il Comune di Cagnano Varano, affidando le sorti dell’impugnazione a quattro motivi.

Resiste con controricorso D.A.M..

CONSIDERATO CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 24 Cost., art. 2051 c.c., e art. 115 c.p.c..

La Corte territoriale avrebbe mal governato il principio secondo cui la sussistenza di un effettivo potere di controllo in capo all’amministrazione competente sulle strade pubbliche deve essere oggetto di un’indagine mirata caso per caso, giacchè l’affermazione relativa alla posizione e alle caratteristiche della strada teatro dell’evento lesivo (siccome “non distante dal perimetro urbano e notoriamente frequentata da ciclisti anche per il suo carattere turistico”) era priva di riscontro in istruttoria e non poteva essere ricondotta alla nozione giuridicamente di “fatto notorio”.

1.1. – Il motivo è infondato.

E’ principio di diritto consolidato – contro cui si infrange la censura di parte ricorrente, da scrutinarsi nel suo sostanziale tenore, a prescindere dalla erronea indicazione del paradigma dell’error in procedendo (Cass., S.U., n. 17931/2013) – quello per cui l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (tra le altre, Cass. n. 21508/2011, Cass. n. 16542/2012, Cass. n. 8935/2013).

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c..

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno patito dall’attore, in quanto, non essendo questo determinato dal dinamismo interno della cosa, avrebbe dovuto tenere conto della pericolosità dello stato dei luoghi ove l’incidente era avvenuto, ossia che la situazione della strada fosse tale da configurare oggettivamente un pericolo intrinseco per i passanti a fronte anche di un normale livello di attenzione esigibile dagli stessi.

A tal riguardo, una buca delle dimensioni proprie di quella che aveva cagionato il sinistro non poteva considerarsi non visibile ad una distanza compatibile con la possibilità di attuare quello spostamento della direzione di marcia che avrebbe consentito all’attore di aggirare facilmente il pericolo; pertanto, le dinamiche nel sinistro dimostravano chiaramente che il D.A. non aveva prestato il livello di attenzione, di diligenza e di prudenza richiesto dalla situazione in cui si trovava al fine di superare gli ostacoli presenti sulla strada.

3. – Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1227 c.c..

La Corte territoriale, in assenza di prova, del cui assolvimento era onerato il D.A., del nesso causale tra il “comportamento del custode ed il danno” (siccome oggetto di denuncia con il motivo di impugnazione precedente), non poteva pervenire all’accertamento del concorso di colpa tra custode e danneggiato ex art. 1227 c.c..

3.1. – I motivi, da scrutinarsi congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili, sebbene debba correggersi parzialmente la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo, sul punto, è conforme a diritto (art. 384 c.p.c., comma 4).

3.1.1. – Sulla scorta di una ricognizione degli orientamenti nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. n. 5031/1998), sono enucleabili i seguenti principi di diritto: “l’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;

“la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso”;

“nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione – oggetto di dovere generale riconducibile all’art. 2 Cost., e comunque rispondente ad un’esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta – delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”;

“quando la causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. sia indicata nella condotta del danneggiato può prescindersi dalla necessità, ai fini dell’esonero, di un’imprevedibilità ed inevitabilità intese nel senso di estraneità alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un’elisione del nesso causale per altra ragione”.

3.2. – La motivazione resa dalla Corte di appello di Bari, depurata di assunti non integranti di per sè rationes decidendi della controversia oggetto di cognizione, si conforma, nella sostanza, ai principi appena richiamati.

In essa infatti:

1) si dà conto della sussistenza del rapporto di custodia del Comune convenuto sulla strada teatro dell’evento lesivo (con ciò risultando superflue, a tal riguardo, le considerazioni sul comportamento, anche colposo, del custode nella manutenzione della strada);

2) si evidenzia il rapporto oggettivo di causa-effetto tra percorrenza della strada comunale da parte del D.A. in sella alla propria bicicletta e la sua caduta per la presenza di una buca sul manto stradale (con ciò risultando superflue, a tal riguardo, le considerazioni sulla intrinseca pericolosità della strada);

3) si dà peso alla condotta del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 c.c., tenuto conto sia delle circostanze di fatto contingenti (relative allo stato dei luoghi, all’ora e alle modalità dell’accadimento), sia del grado di attenzione richiesto al danneggiato stesso in rapporto a dette circostanze, così da giungere a ritenere la sussistenza di un concorso, paritario, di responsabilità e, dunque, l’efficacia non elidente del nesso di causa anzidetto ad opera della condotta del danneggiato.

3.3. – In siffatti termini, evincibili dalla motivazione della sentenza impugnata, quest’ultima si sottrae alle critiche in iure di parte ricorrente, là dove, poi, le ulteriori critiche, in quanto investenti la quaestio facti che attiene al concreto accertamento, in base alla valutazione delle risultanze probatorie, del nesso causale e del concorso colposo del danneggiato nella verificazione dell’evento lesivo, risultano inammissibili, in quanto inerenti all’esercizio del potere a tal fine riservato al giudice del merito ed insindacabile in questa sede se non nei limiti del vizio deducibile ai sensi del vigente n. dell’art. 360 c.p.c., o della violazione del c.d. “minimo costituzionale” della motivazione (entrambi non prospettati dal ricorrente).

4. – Con il quarto mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente liquidato il danno biologico sulla scorta di una invalidità permanente complessiva del 16% (di cui 12% per il trauma cranio-encefalico; 3% per le cicatrici cutanee; 1 per la perdita parziale di due elementi dentari), siccome ricondotta alle conclusioni del c.t.u. “anche alla luce dei chiarimenti resi in prime cure alle osservazioni mosse dal c.t. del Comune convenuto”, ma in base ad un richiamo “solo apparente”, omettendo di tenere conto che in tali chiarimenti non solo era carente qualsiasi motivazione circa la quantificazione del danno estetico, ma, soprattutto, emergeva che il c.t.u. aveva valutato gli esiti del traumatismo cranio-encefalico nel 5% e non più nel 12%.

4.1. – Il motivo è fondato per quanto di ragione.

4.1.1. – Non lo è, fondato, quanto alla quantificazione del danno estetico (invalidità permanente del 3%), giacchè sul punto – proprio alla stregua della prospettazione della censura di parte ricorrente – è ravvisabile, semmai, soltanto una divergenza sul punto di invalidità entro un range (da 0 a 5%) su cui il c.t.u. e c.t.p. avevano concordato e, dunque, un’insufficienza motivazionale non più denunciabile ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., n. 5.

4.1.2. – E’ fondato in riferimento alla quantificazione del danno da trauma-encefalico nella misura dell’invalidità permanente del 12%, poichè la doglianza – nella sostanza e al di là della formale denuncia rubricata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – va scrutinata come volta a denunciare una violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione “apparente”, risultando di stile il riferimento ai chiarimenti del c.t.u. in presenza di uno iato tra il contenuto di questi (che evidenziano una diversa valutazione del c.t.u. quanto alla anzidetta invalidità permanente) ed il relativo recepimento nella sentenza impugnata.

5. – Va, dunque, accolto per quanto di ragione il quarto motivo, dichiarato inammissibile il primo e rigettati il secondo ed il terzo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto (e nei limiti delle ragioni dell’accoglimento) e la causa rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, perchè provveda a liquidare nuovamente il danno biologico patito dal D.A. in ragione del grado di invalidità permanente residuato dal trauma cranio-encefalico, oltre a regolamentare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il secondo e il terzo motivo di ricorso;

accoglie il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2018

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