Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6034 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25603-2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, avv. D.S.L., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI 13, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO PAOLO PARISI, rappresentata e difesa dall’avvocato LAURA

FIRINU giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2417/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’iscrizione a ruolo esattoriale portata da tre cartelle di pagamento in danno di B.M., regolarmente notificategli tra il 5 marzo e il 4 luglio 2001 e poste poi a fondamento di un preavviso di fermo amministrativo notificato il 16.7.05, non fu mai peraltro seguita da alcun atto di esecuzione, ma colui che vi figurava debitore promosse azione, con atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Palermo notificato in data 11.5.12 all’agente di riscossione Riscossione Sicilia spa ed all’ente creditore Comune di Palermo, impugnando l’estratto di ruolo sostanzialmente deducendo l’intervenuta estinzione della pretesa creditoria per prescrizione.

2. Mentre il giudice di pace dichiarò inammissibile la domanda, il giudice dell’appello ritenne invece sussistere l’interesse del debitore ad impugnare l’estratto anche in assenza di atti esecutivi e riscontrò l’intervenuta prescrizione dei crediti recati dalle cartelle, relativi a sanzioni per infrazioni al codice della strada: tanto da accogliere, con l’appello, la domanda del B. e da dichiarare il credito relativo all’iscrizione a ruolo delle impugnate cartelle, condannando l’esattore alle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore dell’opponente.

3. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, resa ex art. 281-sexies cod. proc. civ. il 30.4.14 col n. 2417, ricorre l’originaria opposta, affidandosi ad un motivo; gli intimati non si difendono.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione art. 100 c.p.c. e artt. 2 e 111 Cost.”, così riproponendo la tesi dell’inammissibilità di un’azione di accertamento negativo di un credito dell’amministrazione, il cui titolo esecutivo sia costituito dal ruolo esattoriale, quando non sia iniziato o minacciato il procedimento esecutivo da parte dell’agente di riscossione, come pure la tesi della non deducibilità della prescrizione in via di azione.

3. Il ricorso è fondato, alla stregua dei principi già accolti da questa corte con le sentenze nn. 20618 del 13 ottobre 2016 e 22946 del 10 novembre 2016, su casi singolarmente analoghi e relativi a pronunzie rese in grado di appello dallo stesso tribunale: alle quali quindi, per brevità, può farsi in questa sede integrale richiamo per assicurarvi continuità, potendo in questa sede bastare ribadirne anche le conclusioni, a conferma delle argomentazioni ampie ed approfondite ivi svolte, del tutto convincenti e non solo non in contrasto, ma anzi in armonia coi principi di Cass. Sez. U. n. 19704 del 2015, che disciplina la ben diversa fattispecie in cui il presupposto dell’esecuzione non è mai venuto legittimamente a conoscenza del debitore, così ripristinando la sua facoltà di impugnarlo.

4. Pertanto, difetta l’interesse ad agire per l’accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando – come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l’inizio dell’azione per fare valere la prescrizione nel 2012 – il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all’amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l’opposizione prevista dall’art. 615 cod. proc. civ.; e non integrando – in ciò consistendo l’unica differenza rispetto ai precedenti appena richiamati – la circostanza dell’avvenuta comunicazione di un preavviso di fermo amministrativo certo un atto di esecuzione, quel preavviso appunto esulando del tutto anche dalle fasi prodromiche del processo esecutivo per esservi integralmente alternativo (Cass. Sez. U. ord. 22/07/2015, n. 15354).

5. Il ricorso proposto va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e, neppure essendo necessario alcun accertamento in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, col rigetto della domanda del B. per difetto di interesse per i motivi sopra esposti.

6. La relativa novità della questione induce a dichiarare non ripetibili le spese sostenute dalla ricorrente ed a disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito; infine, poichè il ricorso è stato accolto, non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, quanto al contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di Massimiliano B. per difetto di interesse; dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità e compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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