Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6034 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. II, 04/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 04/03/2021), n.6034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22157/2019 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPINA

MARCIANO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

MILANO, VIA FONTANA 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza 2530/2019 della CORTE d’APPELLO di MILANO,

pubblicata il 10.06.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.S. proponeva opposizione avanti al Tribunale di Milano avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emessa dalla competente Commissione Territoriale e notificatagli in data 14.2.2017.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il ricorrente dichiarava di essere cittadino nigeriano, di etnia (OMISSIS), di religione cristiana e di aver dovuto lasciare il paese d’origine perchè si era rifiutato di succedere al padre come sacerdote preposto al culto dell’idolo del villaggio; temeva, in caso di rimpatrio, di essere costretto a servire l’idolo contro la sua volontà.

Con ordinanza del 19.2.2018, il Tribunale di Milano respingeva il ricorso ritenendo che dal racconto reso dal richiedente non emergessero circostanze fattuali riconducibili a un atto persecutorio in violazione dei diritti umani fondamentali. Inoltre, le minacce non erano connotate da indicatori di credibilità essendo state rappresentate in modo vago, generico ed esposte per la prima volta in sede giurisdizionale. Esclusa la sussistenza dei presupposti della persecuzione diretta e personale per il riconoscimento dello status di rifugiato, e non ravvisato il rischio di un danno grave alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, il Tribunale, tenuto conto sia delle condizioni socio-politiche del paese di provenienza, sia di quelle strettamente personali, non riconosceva neppure le residuali protezioni di carattere sussidiario o umanitario.

Avverso detta ordinanza proponeva appello A.S., il quale eccepiva l’insufficiente ricostruzione della situazione socio-politica della Nigeria da parte del Tribunale e l’infondatezza dei presupposti della decisione impugnata quanto alla sussistenza del danno grave.

Con sentenza n. 2530/2019, depositata in data 10.6.2019, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello, in ragione della insussistenza della credibilità della vicenda personale per evidenti caratteri di inverosimiglianza. Parimenti insussistenti erano anche i presupposti per l’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, come correttamente statuito dal Tribunale, che specificava come la situazione del paese di provenienza non fosse tale da esporre il richiedente a un danno grave nel caso in cui fosse stato costretto a un rimpatrio. Ed anche la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria non poteva essere accolta, giacchè nella condizione personale del ricorrente non erano rinvenibili elementi di significativa fragilità o vulnerabilità, tenuto conto non solo della reale situazione sociale e politica dello Stato di provenienza, ma anche delle sue condizioni personali.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione A.S. sulla base di due motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione in merito all’attuale situazione sociale, politica ed economica e sulla pericolosità sociale della Nigeria”, poichè la Corte di merito non aveva effettuato la concreta indagine sulla reale situazione nella regione di provenienza dell’appellante anche attraverso l’utilizzo dei poteri officiosi. A tale proposito, le affermazioni della Corte risultavano del tutto generiche.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5. Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia e contraddittorietà della motivazione: sui presupposti del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari”; là dove i giudici di merito avevano omesso di comparare la situazione individuale del richiedente nel suo paese d’origine con quella vissuta prima della partenza e cui si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, nonchè omettevano ogni valutazione in ordine all’effettiva integrazione in Italia, non tenendo conto della documentazione lavorativa prodotta.

2. – Data la loro connessione logico-giuridica, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – Essi sono inammissibili.

2.2. – Il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella novellata formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, ed applicabile ratione temporis) appare, innanzitutto, male evocato in ragione dell’erroneo riferimento alla “contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione” ormai del tutto estranea al dedotto parametro.

2.3. – Peraltro, poi, va sottolineato che la riformata norma consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 8053 del 2014; Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è specifica adeguata indicazione.

Laddove, poi, si presenta altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento non già ad un “fatto storico”, come sopra inteso, bensì a questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. n. 22507 del 2015; cfr. Cass. n. 21152 del 2014); ciò in quanto nel paradigma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è inquadrabile il vizio di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

2.4. – Peraltro, la valutazione svolta dal giudice in ordine alla concreta sussistenza di elementi fattuali (quali, appunto, l’attuale situazione sociale, politica ed economica e sulla pericolosità sociale della Nigeria; ovvero la situazione individuale del richiedente nel suo paese d’origine con quella vissuta prima della partenza) costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre Cass. n. 3340 del 2019, cit.).

2.5. – Le censure si risolvono, dunque, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito, non condivisi e per ciò solo censurati, al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 3638 del 2019; Cass. n. 5939 del 2018).

Invero, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è ampiamente dato riscontrare (Cass. n. 9275 del 2018).

5. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto idonea attività difensiva. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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