Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6034 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28769-2014 proposto da:

TEKNOFIN SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. FARNESE 7,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONIO LOVISOLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 522/2013 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 14/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 522/8/14 pubblicata il 14 aprile 2014 la Commissione tributaria regionale della Liguria ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n. 231/5/11 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla Teknofin s.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato per l’anno di imposta 2004 un reddito di impresa di Euro 195.220,00 all’esito del controllo di congruità nel triennio 2002-2004 effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato considerando, in primo luogo, applicabile la L. n. 146 del 1998, art. 10 come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 409, lett. a), in vigore dal 1 gennaio 2005 e con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 come precisato dal successivo comma 410. Inoltre la stessa Commissione tributaria ha ritenuto legittima l’applicazione degli studi di settore per l’accertamento analitico induttivo determinato dalle gravi incongruenze riscontrate nella contabilità della società in relazione alla specifica attività svolta e come risultante dagli studi di settore. Infine la Commissione tributaria regionale ha considerato corretta l’indicazione del settore di attività della società riconducibile alla gestione immobiliare piuttosto che a quella di holding come dedotto dalla ricorrente, sulla base del mutamento del settore di attività formalizzato solo in epoca successiva all’accertamento in questione;

che la Teknofin s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su quattro motivi;

che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza.

Considerato che con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 146 del 1998, art. 10, commi 2 e 3 così come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 409, della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 1 e art. 10, comma 1, dell’art. 11 preleggi, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si assume la violazione del principio di irretroattività della norma tributaria e del principio di tutela del legittimo affidamento;

che il motivo è infondato. Occorre considerare, sul punto, che la non retroattività della modifica non può che riguardare il periodo d’imposta rispetto all’impiego degli studi di settore, non anche le modalità procedurali che presiedono al suo utilizzo. Del resto, gli studi di settore sono strumento di accertamento, con cui si accertano imposte dovute e non imposte retroattivamente introdotte, sicchè possono essere utilizzati anche per accertare – pure in bonis ove venga in rilievo uno studio più evoluto – anni precedenti (v. Cass. n. 23554 del 2015; Sez. U n. 26635 del 2009). Depone in tal senso, inoltre, al di là della natura procedurale dell’adempimento (suscettibile di immediata applicazione), sia il dettato della norma, che impiega il termine “determinabili” e non determinati (e dunque, non richiede che sia già stato redatto uno studio di settore), sia la mancata modifica della modalità nell’intervento normativo, sia infine, l’incongruenza che ne deriverebbe per l’inapplicabilità dello strumento fino alla piena decorrenza dell’anno d’imposta del 2006. Ne consegue che “in tema di accertamento standardizzato, l’estensione generalizzata dell’applicabilità degli studi di settore alle imprese in regime di contabilità ordinaria operata dalla L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 2, come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 410, è efficace, in forza del successivo citata L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 411, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, potendosi considerare, ai fini del triennio nel quale individuare i due esercizi consecutivi non congrui, ferma la necessaria inclusione di quello da accertare, anche le annualità precedenti al 2004 (Cass. 15 marzo 2017, n. 6742);

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.L. 331 del 1993, art. 62-sexies e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si lamenta che la sentenza impugnata sarebbe fondata sul mero scostamento matematico tra ricavi dichiarati e ricavi stimati da GE.RI.CO., non corroborato da qualsivoglia ulteriore diverso elemento nè dalle gravi incongruenze come richiesto dall’art. 62-sexies citato;

che il motivo è infondato. La sentenza impugnata, facendo corretta applicazione dei principi di diritto dettati da questa Corte in materia, ha considerato che il riscontrato scollamento rispetto agli studi di settore costituisce una prova semplice dell’incongruenza del reddito dichiarato, a fronte della quale incombe sul contribuente la prova relativa alla giustificazione di tale scollamento, cioè della sussistenza di condizioni di esclusione o circa la specifica realtà aziendale che possano appunto giustificare lo scostamento con il dato dello studio di settore. Nel caso in esame il giudice dell’appello ha ritenuto che la contribuente non ha dato prova di tali condizioni che giustifichino il denunciato scollamento, affermando invece di svolgere attività diversa da quella considerata per cui lo studio di settore in questione, non sarebbe neppure applicabile. L’Ufficio ha instaurato anche il dovuto contraddittorio, come appare non contestato dalla ricorrente, per cui, in quella sede la contribuente avrebbe dovuto indicare le condizioni obiettive e reali che giustificano lo scollamento del reddito conseguito rispetto a quello risultante dagli studi di settore;

che con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riferimento all’accertamento dell’effettiva attività della società non consistente nella locazione di immobili, come ritenuto dall’Ufficio, ma nella gestione delle partecipazioni nelle società del gruppo;

che con il quarto motivo si deduce motivazione apparente su questione decisiva e rilevante ai fini del decidere; violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, commi 2 e 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento alla ritenuta legittimità dell’atto impugnato fondato sulle risultanze dello studio di settore relativo ad attività diversa da quella concretamente svolta;

che i due ultimi motivi possono essere trattati congiuntamente riferendosi entrambi alla medesima questione. I motivi sono inammissibili perchè investono il merito del giudizio della Commissione tributaria regionale che ha logicamente e compiutamente affermato la legittimità dello studio di settore applicato sulla base della visura camerale e della dichiarazione dell’attività svolta contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione della società in relazione al bilancio dell’anno a cui si riferisce l’accertamento in questione. Tale giudizio congruamente motivato non è suscettibile di revisione in sede di legittimità;

che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corter rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3.200,00 oltre alle spese prenotate a debito; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

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