Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6033 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 23/02/2022), n.6033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4452-2018 proposto da:

VENTAGLIO S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

IORIO ANTONIO, rappresentata e difesa dagli Avvocati FALCONE

GIUSEPPE e FALCONE FRANCESCO giusta procura speciale estesa a

margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1879/2017 della Commissione Tributaria

Regionale della CALABRIA, depositata il 22/6/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Ventaglio S.r.L. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva dichiarato inammissibile l’appello della contribuente, accogliendo l’appello incidentale erariale, avverso la sentenza n. 2343/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, in parziale accoglimento del ricorso avverso avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro in conseguenza della rettifica di valore di immobili oggetto di compravendita immobiliare;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo mezzo si denuncia nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione allorché in motivazione era stato dichiarato inammissibile l’appello principale e nel dispositivo era stato rigettato;

1.2. con il secondo mezzo si denuncia nullità della sentenza per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello sul presupposto che l’appellante avrebbe meramente riproposto le questioni agitate in prime cure senza svolgere alcuna critica alla sentenza di primo grado, nonostante l’appellante avesse ribadito nell’atto di appello la nullità dell’atto impositivo per mancata allegazione dell’atto, nello stesso richiamato, utilizzato per la comparazione con beni simili, e la sua mancata riproduzione nei contenuti essenziali;

1.3. con il terzo e quarto mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis) per avere la Commissione Tributaria Regionale, respingendo l’appello principale ed accogliendo l’appello incidentale, escluso la nullità dell’avviso di liquidazione per mancata allegazione dell’atto dianzi indicato;

2.1. è fondato il secondo motivo, con effetto assorbente sulla prima censura;

2.2. come da consolidato orientamento di questa Corte, cui si dà seguito, in tema di specificità dei motivi di appello non bisogna soffermarsi al mero riscontro formale della prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, ma occorre verificare il contenuto intrinseco in cui tali ragioni vengono prospettate in sede di gravame al fine di consentire di percepire l’oggetto delle censure alla sentenza appellata, ed è stato perciò affermato che in tema di contenzioso tributario, fermo il carattere devolutivo pieno dell’appello, l’atto di appello può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado sempre che – come nel caso è avvenuto – contenga critica specifica ed adeguata alla sentenza impugnata, sì da consentire di individuare l’oggetto del gravame in riferimento alle statuizioni adottate da primo giudice (cfr. Cass., nn. 23781/2020, 2814/2016, 25218/2011);

2.3. nella specie, i motivi di gravame proposti (pagina 3 del ricorso), contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, si caratterizzano per adeguatezza e specificità mediante censure rivolte alla ratio decidendi della pronuncia del primo Giudice in merito al mancato rilievo della nullità dell’atto impositivo per mancata allegazione, allo stesso, dell’atto comparativo per la determinazione del valore dell’immobile, su cui era basato;

2.4. la pronuncia impugnata è dunque erroneamente argomentata ed in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati avendo dichiarato inammissibile l’appello sul presupposto che l’appellante non avesse sollevato “alcuna critica alla motivazione dei Giudici di prime cure” e si fosse limitata a “riproporre le questioni agitate innanzi ai Giudici di prime cure”;

3.1. vanno accolte anche le censure relative al terzo e quarto motivo, parimenti da esaminare congiuntamente in quanto attinenti la medesima questione;

3.2. parte ricorrente lamenta che la Commissione Tributaria Centrale, nell’accogliere il ricorso incidentale dell’Ufficio, abbia erroneamente ritenuto congruamente motivato l’avviso di accertamento in oggetto solo perché recante “riferimento alle norme che determinano il percorso astratto da seguire per la determinazione del valore venale dei beni compravenduti… (con)… natura edificabile” ed essendosi rifatto l’ente impositore “a quelli che sono i prezzi di mercato di terreni edificabili aventi le medesime caratteristiche”;

3.3. la parte contribuente lamenta dunque che dall’atto impositivo non fosse dato, invece, conoscere quali fossero stati gli elementi presi a confronto per accertare il valore dei beni compravenduti;

3.4. si è in materia affermato (tra le altre, Cass. ord. 21066/17) che “in tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto utilizzato per la comparazione, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l’obbligo di allegare all’avviso l’atto utilizzato per la comparazione” e che (Cass. ord. 9032/13) “l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche ‘per relationem’, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento”;

3.5. l’obbligo di allegare l’atto preso in comparazione e’, dunque, adempiuto anche mediante la riproduzione nell’avviso di rettifica del contenuto essenziale dello stesso, ossia delle parti utili a far comprendere quale parametro l’Agenzia abbia utilizzato per la rettifica (cfr. Cass. n. 6914 del 2011, n. 9032 del 2013; Cass. n. 21066 del 2017; Cass. n. 3388 del 2019);

3.6. nel caso in questione, l’avviso di accertamento, ritualmente trascritto in parte qua nel ricorso, è rimasto ben lontano da questo livello minimo – cioè necessario e sufficiente – di motivazione, non essendosi fatta carico la Commissione Tributaria Regionale della circostanza fondamentale che l’atto assunto a comparazione dall’amministrazione finanziaria (unico criterio di rettifica dichiaratamente adottato) non era in alcun modo altrimenti conosciuto né conoscibile dal contribuente;

3.7. l’avviso di accertamento in questione, testualmente riportato nel ricorso per cassazione, ha così motivato la rettifica: “Visti gli atti d’ufficio e tenuto conto che nel triennio precedente, terreni dalle analoghe caratteristiche e condizioni siti in zone similari, sono stati definiti dalle parti ad Euro 40,00 al mq, si applica lo stesso parametro di valutazione per il terreno in questione, sulla base del criterio del valore comparativo (cfr. atto n. 8147 S, 1T reg.to a Cosenza nel 2006”;

3.8. l’avviso in esame, in definitiva, non solo non allegava gli atti di comparazione presi a riferimento, ma neppure ne riportava il contenuto essenziale a sostegno della pretesa impositiva, in maniera tale da porre il contribuente in condizione quantomeno di accedere ad essi, e controllarne la reale idoneità comparativa;

3.9 l’atto indicato in comparazione non riportava, invero, neppure il nome del notaio rogante, l’ubicazione dell’immobile trasferito e i dati catastali, mancando, quindi, anche di indicare l’atto di comparazione nei suoi estremi completi di registrazione e pubblicazione;

3.10. la mancata indicazione degli estremi di identificazione ed accesso degli atti presi a riferimento e comparazione ha precluso, dunque, al contribuente la possibilità di formulare specifici motivi di opposizione all’avviso di accertamento, tanto da poter formulare, nella pienezza dei propri diritti difensivi, una contestazione non solo completa e mirata sui reali presupposti dell’imposizione, ma anche tempestiva, perché interamente ed esaurientemente contenuta – come richiesto dal rito nel ricorso introduttivo del contenzioso;

3.11. la caducazione integrale dell’avviso – per il difetto di elemento essenziale – non può non superare, peraltro, la questione concernente la quantificazione del valore venale dell’immobile, così come determinata dalla Commissione Tributaria Regionale in accoglimento dell’appello incidentale;

4. in accoglimento del ricorso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si ravvisano i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c. mediante accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente ed annullamento dell’avviso di accertamento opposto;

5. le spese del merito sono compensate in ragione del posteriore consolidarsi della giurisprudenza in materia mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della parte contribuente mediante annullamento dell’avviso di accertamento opposto; compensa le spese del giudizio di merito; pone le spese del presente giudizio di legittimità a carico dell’Agenzia delle entrate, liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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