Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6033 del 14/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6033 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 17842-2008 proposto da:
TROIANO ANDREA (C.F. TRNNDR67E11A294N), TROIANO
ALFONSO (C.F. TRNLNS78M27F912M), nella qualità di
cessionari del credito vantato dalla Generai

Data pubblicazione: 14/03/2014

Ricambi della F.11i Troiano di Troiano Andrea e
Troiano Alfonso S.n.c., elettivamente domiciliati
2014
232

in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 18, presso l’avvocato
PETILLO ALFREDO, che li rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –

1

contro

G.M.R.

S.A.S.

DI

BIFULCO

GIOSUE’

(P.I.

03577351210), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via
ANGELO EMO 106, presso l’avvocato CASTALDO CIRO,

ANGELO, giusta procura a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1130/2007 del TRIBUNALE di
NOLA, depositata il 03/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 29/01/2014 dal Consigliere
Dott. LOREDANA NAllICONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso e
condanna aggravata ex art. 385, 4

0 co, c.p.c.,

distraendoli in favore dell’avv. CARBONE ANGELO.

rappresentata e difesa dall’avvocato CARBONE

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 3 maggio 2007, il
Tribunale di Noia ha dichiarato inefficace il
precetto notificato dalla Generai Ricambi dei F.11i
Troiano s.n.c. alla G.M.R. s.a.s. di Giosuè Bifulco,
con il quale era stato intimato a quest’ultima il

portata da dieci assegni bancari.
Ha ritenuto il tribunale che gli assegni in
questione, sottoscritti dal socio accomandante della
G.M.R. s.a.s., non fossero idonei a fondare l’azione
esecutiva; né la società aveva provato il rapporto
causale, in ragione del mero deposito di fatture in
parte firmate per accettazione dall’accomandante e,
tuttavia, “disconosciute” dall’opponente, nonché
dell’estratto del registro i.v.a., liberamente
valutabile dal giudice ed inidoneo però, in mancanza
di altri elementi, ad integrare la prova piena
dell’assunto.
Il ricorso per cassazione viene proposto da
Andrea ed Alfonso Troiano in proprio, quali
“cessionari del credito” conteso, ed è affidato a
quattro motivi.
Resiste l’intimata con controricorso, eccependo
la tardività del ricorso e chiedendone comunque il
rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. – La sentenza di primo grado, che ha deciso
sull’opposizione a precetto, è stata depositata il 3
maggio 2007, dunque nell’arco temporale compreso tra
il 1 0 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 e durante il
periodo di vigenza dell’art. 616 c.p.c., nel testo
risultante dalla novella di cui all’art. 14 della
R.G. 17842/2008

3

11 cons. r 1. est.
Loredana N zicone

pagamento della somma di C 63.300,29, oltre spese,

legge

24

febbraio

2006

n.

modificazione da parte dell’art.

52

(poi

oggetto

di

49 1. 18 giugno 2009

n. 69).
Ne

deriva

che

essa

non

è

impugnabile

con

l’appello ed è, perciò, soggetta al ricorso immediato
per cassazione, ex art. 111, 7 0 comma, cost. (Cass.,

2013, n. 6788; sez. III, 29 gennaio 2013, n. 2072;
sez. III, 18 luglio 2011, n. 15731; sez. VI, ord. 6
giugno 2011, n. 12165; sez. VI, ord. 30 aprile 2011,
n. 9591).
2. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce
il vizio di motivazione insufficiente,
contraddittoria ed incongrua, non avendo considerato
che le fatture sono state disconosciute dalla
società, non dal soggetto autore della
sottoscrizione; che la creditrice ha prodotto anche
gli assegni in copia conforme; che la merce venduta
riguarda proprio quella stessa che risulta acquistata
(ricambi per veicoli).
Con il secondo motivo, deduce la “irrilevanza
del disconoscimento di scrittura da parte della
società opponente” alla sottoscrizione delle fatture,
argomentando nel senso che, una volta prodotte in
giudizio alla prima udienza di trattazione con il
solo rilievo, da parte della opponente, della mancata
sottoscrizione ad opera dell’amministratore e socio
accomandatario della società, le stesse avrebbero
dovuto ritenersi ormai tacitamente riconosciute
quanto alla firma dell’accomandante, mai negata da

controparte: con la conseguenza che solo a querela di
falso la scrittura avrebbe potuto essere privata

dell’efficacia probatoria di cui all’art. 2702 c.c.
R.G. 17842/2008

4

11 cons. l st.
Loredana Nzzikone

sez. III, 3 aprile 2013, n. 8106; sez. lav., 19 marzo

Con il terzo motivo, evidenzia l’irrilevanza del
disconoscimento della sottoscrizione da parte della
società debitrice, riferibile soltanto alla firma per
ricevuta, ma inidoneo a privare la fattura della sua
propria efficacia probatoria.
Con il quarto motivo, censura di nullità la

ritenuto le fatture prive di valore probatorio,
laddove il giudice avrebbe dovuto ritenerle conformi
all’originale grazie alla produzione in giudizio
dell’estratto del libro i.v.a. e della copia conforme
degli assegni, potendo anzi essere sufficiente per
legge una mera autocertificazione.
3. – Il ricorso è inammissibile per tardività,
essendo stato il medesimo notificato in data 16
giugno 2008, quindi oltre il termine di un anno
dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non
notificata, avvenuta il 3 maggio 2007, termine
previsto dal previgente testo dell’art. 327 c.p.c. ed
a tale data ormai decorso, non applicandosi alla
materia all’esame la sospensione feriale dei termini.
Infatti, la sospensione nel periodo feriale dei
termini ad impugnare non opera con riguardo al
termine per proporre ricorso per cassazione contro la
sentenza resa in un giudizio di opposizione a
precetto, poiché tale sospensione, prevista dall’art.
1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, non si applica,
ai sensi del successivo art. 3, in relazione all’art.
92 dell’ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941
n. 12), ai

«procedimenti di opposizione

all’esecuzione», tra le quali rientra l’opposizione a
precetto sulla base di assegno bancario, titolo
stragiudiziale parificato alle sentenze (art. 474
R.G. 17842/2008

5

eleg.
fico
Lorecla Na4one

sentenza impugnata, lamentando che il tribunale abbia

c.p.c.), senza alcuna limitazione o distinzione fra
le varie fasi ed i vari gradi del giudizio.
Ne consegue che, nell’ipotesi di impugnazione di
sentenza non notificata nel termine annuale di cui
all’art. 327 c.p.c., a tale termine non può
aggiungersi l’ulteriore periodo di quarantacinque

pertanto il termine per proporre ricorso al compiersi
dell’anno dal deposito (si veda, fra le altre, Cass.
10 febbraio 2005, n. 2708, con riguardo
all’opposizione a precetto cambiario).
4. – Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano come nel dispositivo, ai sensi del d.m. 12
luglio 2012, n. 140, applicabile anche alle
prestazioni professionali eseguite nel vigore delle
previgenti tariffe (Cass., sez. un., 12 ottobre 2012,
n. 17405).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e
condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle
spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida
in C 3.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre agli
accessori come per legge, da distrarsi in favore
dell’avv. Angelo Carbone, antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 29 gennaio 2014.

giorni risultante dalla sospensione feriale, scadendo

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