Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6033 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. I, 12/03/2010, (ud. 13/11/2009, dep. 12/03/2010), n.6033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6679-2008 proposto da:

N.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

19/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI PIETRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2005, N.G. adiva la Corte di appello di Roma chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 10.07.2006-19.03.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell’istante della somma di Euro 700,00, con interessi legali dalla data del medesimo decreto, quale indennizzo del danno non patrimoniale, oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 750,00 (di cui Euro 500 per onorario ed Euro 200 per diritti) e distratte in favore del difensore avv.to Alfonso Luigi Marra antistatario.

La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che il N. aveva chiesto l’indennizzo in relazione al processo, in tema di trattamento speciale di disoccupazione, ancora pendente in primo grado, e da lui introdotto, dinanzi al giudice del lavoro di Nola, con ricorso del 19.06.2002;

– che il processo in questione, di modesta complessità, avrebbe dovuto essere definito in 3 anni, e, dunque, con riferimento al luglio 2006 era apprezzabile un ritardo irragionevole stimabile in anni 1;

– che in relazione al periodo d’irragionevole ritardo, l’indennizzo del danno morale poteva essere equitativamente liquidato in misura pari ad Euro 700,00, tenuto conto della modestia della pretesa economica azionata.

Avverso questo decreto il N. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 3.03.2008. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riassuntivamente ed in sintesi, il N. con il ricorso denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti sia (motivi da 1 a 11) alla determinazione del “tempo ragionevole”ed ai criteri di liquidazione del danno morale, che assume essergli dovuto nella misura di Euro 125 per ciascuno dei mesi di protrazione del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00, e sia (motivi da 12 a 19) all’insufficienza delle liquidate spese, a suo parere anche immotivatamente ridotte rispetto a quelle richieste con la nota spese depositata nel pregresso grado di merito.

11 ricorso è fondato limitatamente alle censure inerenti all’entità dell’indennizzo liquidato per il danno non patrimoniale subito dal ricorrente.

Nel caso in disamina, infatti, a) la Corte di merito:

– ha motivatamente fissato in 3 anni la durata ragionevole del primo grado del giudizio presupposto, in aderenza anche allo standard CEDU di normale durata di un processo civile., e di contro il ricorrente avversa questa conclusione prospettando una durata inferiore sulla base di profili astratti e non pertinenti al decisum (in tema, cfr.

Cass. 200521390; 200501094);

– ha legittimamente non correlato l’indennizzo alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale L. n. 89 del 2001, (art. 2 comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568;

200723844);

b) si palesa inammissibile la doglianza con cui si sollecita l’attribuzione dell’indennizzo supplementare di Euro 2.000,00, che non risulta chiesto anche nella fase di merito e che, comunque, presuppone casi di particolare gravità del danno in relazione alla posta in gioco, nel caso di specie non evincibile (200917684).

Fondata è, come detto, la doglianza concernente l’inadeguatezza dell’indennizzo liquidato per il sofferto danno non patrimoniale, correttamente rapportato al solo periodo di ritardo irragionevole, pari a 1 anno; al relativo accoglimento consegue anche l’assorbimento delle censure inerenti alla liquidazione delle spese processuali.

Secondo la giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito. Pertanto, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata (cfr Cass. 299916086).

Nella specie, dunque, la determinazione del ristoro del danno non patrimoniale nella ridotta somma di circa Euro 700, 00 per l’anno di ritardo irragionevole, per quanto argomentata, non si pone in relazione ragionevole con quella – tra i 1.000.00 e i 1.500,00 Euro – accordata in sede sovranazionale negli affari consimili.

Accolta, dunque, la censura in questione ben può procedersi sulle esposte premesse, alla cassazione in parte qua dell’impugnato decreto ed alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c, nessun accertamento di fatti essendo residuato alla cognizione di questa Corte.

Quindi, considerato il periodo d’irragionevole durata del giudizio presupposto, pari ad anni 1, recepite le ragioni del discostamento peggiorativo dallo standard minimo CEDU ed individuato nella somma di Euro 750,00 ad anno il parametro per indennizzare la parte del subito danno non patrimoniale, devesi riconoscere all’istante l’indennizzo complessivo di Euro 750,00, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla domanda (Cass. 200608712).

Quanto alla regolamentazione delle spese, da distrarsi in favore dell’ Avv.to A.L. Marra antistatario a carico della medesima Amministrazione della Giustizia soccombente va posto il pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, adottando la tariffa per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello. L’esito del ricorso giustifica la compensazione nella misura di 1/2 delle spese del giudizio di legittimità, e la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della residua parte, liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del N. della somma di Euro 750,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna, inoltre, il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 840,00 (di cui Euro 310,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Compensa, infine, nella misura di 1/2 le spese del giudizio di legittimità e condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della residua parte, che liquida in complessivi Euro 300,00 (di cui Euro 250,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, spese tutte da distarsi in favore in favore dell’Avv.to A.L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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