Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6032 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 23/02/2022), n.6032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,

unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Coretti Antonietta,

Maritato Lelio, Sgroi Antonino, D’Aloisio Carla, De Rose Emanuele,

con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso

l’Avvocatura centrale dell’Istituto;

– ricorrente –

contro

P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Colicigno

Rocco, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta

elettronica certificata roccocolicignopuntopec.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 319/2020 della Corte di appello di Salerno,

depositata il 3 settembre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 gennaio 2022 dal Consigliere Fedele Ileana.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte di appello di Salerno ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Salerno, dichiarando prescritti i contributi dovuti dall’avv. P.A. alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per l’attività professionale svolta nell’anno 2009;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., comunicata tramite richiesta di pagamento ricevuta in data 30 giugno 2015, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che nel caso in esame scadeva il 16 giugno 2010, infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8, per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto, la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. “quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, non venendo in rilievo una impossibilità di agire bensì una mera difficoltà superabile con gli ordinari controlli;

3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;

4. l’avv. Pellegrino ha resistito con controricorso;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dwll’art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con modif. in legge L. n. 111 del 2011, (art. 360 c.p.c., n. 3), per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata per l’anno 2009, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi venga omessa la compilazione del cd. quadro RR;

2. la Corte di appello non ha affrontato la questione del differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell’anno 2009 disposta sino al 6 luglio 2010 con il d.P.C.M. del 10 giugno 2009, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che l’avviso di pagamento è stato notificato al contribuente in data 30 giugno 2015;

3. questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);

4. nondimeno, considerato che il ricorso dell’I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. “quadro RR”, ad avviso del Collegio occorre approfondire la questione della rilevabilità d’ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi;

5. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..

 

P.Q.M.

Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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