Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6032 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. II, 04/03/2021, (ud. 23/07/2020, dep. 04/03/2021), n.6032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24106/2019 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 937/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.G., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 3 giugno 2019, di rigetto dell’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino in data 19 marzo 2018, con la quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale ed umanitaria.

2. La Corte d’appello, dopo avere evidenziato che non era stato censurato il giudizio espresso dal Tribunale in merito alla non credibilità del racconto del richiedente ed all’assenza di rischio in caso di rimpatrio, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. Il sig. O.G. ricorre per la cassazione della sentenza d’appello sulla base di un motivo, al quale resiste il Ministero dell’interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciato omesso esame del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti costituito dalla condizione di estrema povertà del Paese d’origine del ricorrente, che non era stato considerato ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiornò per motivi umanitari, e specificamente per l’accertamento della condizione di vulnerabilità del richiedente – nonchè violazione del D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19.

In particolare, il ricorrente contesta che la Corte d’appello non abbia considerato i dati concernenti la situazione di grave e progressivo impoverimento della Nigeria, che risultavano dai rapporti internazionale che la stessa Corte ha utilizzato per verificare il livello di sicurezza del Paese.

2. Il motivo è infondato.

2.1. La sentenza impugnata ha evidenziato, in senso ostativo al riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno, l’assenza di radicamento del richiedente sul territorio italiano, desumendola dall’occasionalità dell’attività lavorativa svolta (presso la Onlus “Obiettivo”), dal reddito (Euro 4.000,00 annui) insufficiente a vivere dignitosamente in Italia, e dall’assenza di documentazione attestante altra attività (meccanico) allegata dal richiedente.

La stessa Corte ha quindi ritenuto che, alla luce della situazione soggettiva ed oggettiva nel Paese d’origine, il reimpatrio del richiedente non lo esponesse alla privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale.

La decisione è coerente con i principi enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte (in particolare, Cass. 23/02/2018, n. 4455), ed è immune da censure anche con riferimento al denunciato omesso esame di fatto decisivo.

Il ricorrente, invero, non indica fonti attendibili ed aggiornate dalle quali si dovrebbe ricavare che l’area della Nigeria dalla quale egli proviene versi in situazione di assoluta ed inemendabile povertà – anche solo per alcuni strati della popolazione o per tipologie soggettive analoghe a quelle del predetto – tale da rendere impossibile provvedere al proprio sostentamento, così da comportare la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale (ex plurimis, Cass. 04/09/2020, n. 18443; Cass. 28/07/2020, n. 16119).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.100,00 oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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