Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6032 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18245-2014 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD;

– intimata –

avverso la sentenza n. 255/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 03/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

05/12/2019 dal Consigliere-Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 255/04/2013 pubblicata il 3 giugno 2013 la Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 132/7/11 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da C.M. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) a lui notificata il 21 agosto 2008 a seguito dell’iscrizione a ruolo di somme derivanti da rettifica operata dall’Ufficio delle Entrate di Palestrina in relazione al reddito dichiarato per l’anno 1995;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alla definitività delle somme accertate dall’Ufficio non è applicabile al caso in esame a differenza di quello relativo alle somme derivanti dalla liquidazione delle imposte conseguenti a dichiarazioni fiscali del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis;

che C.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta erronea e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 applicabile ratione temporis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata al contribuente nel termine di decadenza previsto dalla norma citata;

che con il secondo motivo si deduce erronea e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 ratione temporis applicabile al caso in esame in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 assumendosi che la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il termine di decadenza di quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario per la riscossione;

che con il terzo motivo si lamenta omessa e/o insufficiente motivazione su punti e fatti controversi e decisivi per il giudizio, con riferimento agli artt. 112,116,132 e s.s. c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 ed all’art. 360 c.p.c., n. 5 In particolare si deduce che la pronuncia impugnata non avrebbe affrontato le questioni rilevanti ai fini della decisione e non si sarebbe affatto pronunciata in merito alla doglianza inizialmente formulata in relazione alla mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Considerato che i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo relativi alla medesima questione, decisiva per la decisione della controversia, e relativa all’applicazione del termine decadenziale per la notifica della carrella di pagamento dopo la formazione e la consegna del ruolo al concessionario per la riscossione. I motivi sono infondati. Come già affermato da questa Corte (Cass. 12 gennaio 2017, n. 580) sia la sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2005 richiamata nella giurisprudenza citata dal ricorrente, sia il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, si riferiscono esclusivamente alle cartelle emesse a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, cosicchè nessuna necessità sussiste, nel caso di cartelle emesse, come nella fattispecie, a seguito di accertamento d’ufficio divenuto definitivo, di cercare – come il ricorrente pretende – di applicare al caso in esame principi affermati in diverse fattispecie. D’altro canto è evidente che la ratio della sentenza costituzionale non può riguardare il caso di cartelle emesse a seguito di accertamento divenuto definitivo, in quanto, in quest’ultimo caso, non si ha quella indefinita soggezione all’attività del fisco lamentata dal giudice costituzionale, proprio in quanto – diversamente da ciò che si verifica nel caso di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis – la cartella di pagamento è preceduta dall’attività di accertamento, che l’Ufficio deve compiere nei termini decadenziali prescritti. Detto termine, in assenza di specifica diversa norma applicabile, coincide con l’ordinario termine di prescrizione, che in ipotesi non confligge con i principi espressi dal ricorrente, vertendosi non già in tema di accertamento di eventuali violazioni a carico del contribuente (concretandosi così la “soggezione” al potere della Amministrazione), ma di messa in esecuzione di un diritto di credito perfetto di cui il contribuente è stato tempestivamente posto a conoscenza. Comunque va considerato che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c) come modificato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter convertito nella L. n. 156 del 2005, secondo cui, a pena di decadenza, le cartelle di pagamento relative a somme dovute a seguito di accertamenti dell’ufficio devono essere notificate entro il secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, non ha valenza retroattiva;

che il terzo motivo è pure infondato. La sentenza impugnata contiene una chiara esposizione dell’iter logico giuridico che ha condotto alla decisione e la doglianza si riferisce sostanzialmente al contenuto della decisione stessa. In ordine all’omessa pronuncia riguardo al vizio dell’atto impugnato relativo alla mancanza di indicazione del responsabile del procedimento, basterà ricordare che la relativa previsione di cui alla L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 4 ter, si applica solo a decorrere dal 1 giugno 2008, per cui non è applicabile ratione temporis al ruolo di cui alla presente causa;

che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.500,00 oltre alle spese prenotate a debito; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

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