Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6031 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, (ud. 23/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10268-2014 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCULLO 3,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA ADRAGNA, rappresentato e

difeso dall’avvocato EUGENIO D’ANGELO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI già PROVINCIA REGIONALE DI

TRAPANI in persona del suo rappresentante legale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO ZAMPONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA

STELLA PORRETTO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.S.G.;

– intimato –

Nonchè da:

C.S.G. nella qualità di Amministratore

Giudiziario dei beni confiscati al Sig. F.V.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO’ TARTAGLIA 3, presso

lo studio dell’avvocato PIETRO CESARE VINCENTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato TIRINNOCCHI PENNA SALVATORE giusta procura

speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCULLO 3,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA ADRAGNA, rappresentato e

difeso dall’avvocato EUGENIO D’ANGELO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 347/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 04/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto sia principale e sia incidentale;

udito l’Avvocato GIANLUCA SOLE per delega;

udito l’Avvocato ALESSANDRO LAMPONE per delega;

udito l’Avvocato SALVATORE TIRINOCCHI PENNA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G. convenne in giudizio la Provincia Regionale di Trapani per ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito di un incidente stradale che l’attore assumeva essersi verificato a causa della totale mancanza di segnaletica e di barriere laterali di protezione su una strada provinciale, in concomitanza con lavori di sistemazione della sede stradale.

La Provincia contestò la domanda, assumendo che l’incidente si era verificato per esclusiva responsabilità del B., e chiamò in garanzia, per l’eventuale manleva, l’impresa V.F., cui erano stati appaltati i lavori di rifacimento e sistemazione della strada.

Il Tribunale di Trapani accertò un concorso colposo paritario dell’attore e della convenuta nella determinazione del sinistro, condannando la Provincia al risarcimento di oltre 58.000,00 Euro e ponendo a carico della terza chiamata l’obbligo di rimborsare alla Provincia metà di tale importo.

La Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza, quantificando nella misura del 75% il concorso colposo del B. e determinando in poco più di 34.000,00 Euro la somma dovuta dalla Provincia (previo riconoscimento all’attore di ulteriori voci di danno).

Ricorre per cassazione il B., affidandosi ad un unico articolato motivo illustrato da memoria; resistono, con distinti controricorsi, il Libero Consorzio Comunale di Trapani (già Provincia Regionale) e l’avv. C.S.G., nella qualità di amministratore giudiziario dei beni confiscati a F.V.; quest’ultimo propone anche ricorso incidentale basato su un unico motivo, cui resiste il B. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale, il B. denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051, 2043, 2055, 1227 e 2697 cod. civ., art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Richiamati vari elementi istruttori (documentazione fotografica, dichiarazioni testimoniali, relazioni di c.t.u. e di c.t.p.) il ricorrente censura la Corte in quanto “l’adottata motivazione (…) è in contrasto con acquisizioni processuali ben diverse, rimaste tutte completamente ignorate o mal interpretate”; assume, in particolare, che la Corte ha ignorato due circostanze (la mancanza di segnaletica stradale e l’inesistenza di ripari laterali sul lato sinistro di una curva destrorsa) che erano state la causa della fuoriuscita di strada del veicolo del ricorrente e che erano tali da comportare l’irrilevanza di eventuali condotte colpose del conducente e da determinare l’esclusiva responsabilità del sinistro a carico della Provincia.

1.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce la violazione di norme di diritto senza indicare alcun error in iure, ma limitandosi a proporre una valutazione alternativa dei fatti, tali da ascrivere alla Provincia la responsabilità esclusiva (anzichè nella misura del 25%) del sinistro; è infondato nella parte in cui deduce l’omesso esame di fatti decisivi (mancanza di segnaletica e inesistenza di barriere di protezione) che la Corte ha invece valutato, pur assegnando ad essi un contributo causale residuale (anzichè esclusivo, come sollecitato dal B.).

2. L’unico motivo del ricorso incidentale deduce la “violazione degli artt. 2051, 2043 e 2055 c.c., art. 1227 c.c., comma 2 e art. 2697 cod. civ. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 360, n. 5 in relazione al n. 3 (omessa e non corretta valutazione delle emergenze processuali relative alla corretta interpretazione delle prove; omessa valutazione di circostanze fondamentali al fine di decidere; mancata ammissione di una prova decisiva e fondamentale)”.

2.1. Il ricorso è inammissibile in quanto si risolve in una critica agli apprezzamenti di merito svolti dal giudice di appello (in ordine alla data e al luogo in cui si verificò il sinistro, all’individuazione delle cause di esso, alla valutazione del danno da perdita di chance e alla sussistenza dei presupposti per la chiamata in garanzia dell’impresa appaltatrice) che, senza individuare specificamente alcun error in iure e senza indicare fatti decisivi non esaminati, appare volta sostanzialmente a proporre una lettura alternativa dei fatti di causa.

3. La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di lite fra ricorrente principale e ricorrente incidentale; le spese della Provincia vanno invece poste a carico del B., in base al criterio della soccombenza.

4. Trattandosi di ricorsi proposti successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità di entrambi i ricorsi; compensate le spese fra i ricorrenti, condanna il B. a rifondere le spese di lite al Libero Consorzio Comunale di Trapani, liquidandole in Euro 5.800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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