Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 603 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 12/01/2011), n.603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VDC TECHNOLOGIES (già VIDEOCOLOR) S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo

Fochetti n. 29, presso lo studio T.S.L., rappresentata e difesa

dall’avv. Arno Gaetano;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 11^,, n. 42, depositata il 4 aprile 2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la controricorrente, l’avv. Gaetano Arno;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale VELARDI

Maurizio che ha concluso, in adesione alla relazione, per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

– che – in controversia in tema di irpeg ed irap per l’anno 1998 – la decisione indicata in epigrafe ha respinto l’appello promosso dall’Agenzia avverso la sentenza di primo grado, che, in accoglimento del ricorso della società contribuente, aveva annullato l’accertamento;

– che la decisione è così motivata: “… La commissione fa proprie le argomentazioni esposte dal contribuente. La commissione rileva che con riferimento al recupero oggetto dell’appello dell’Ufficio (quota di ammortamento dell’impianto di trasporto e convogliamento dei prodotti nel ciclo produttivo) codesta Commissione, successivamente all’intervenuta presentazione dell’atto di controdeduzioni ad opera della Società, ha annullato il medesimo rilievo contenuto negli avvisi di accertamento notificati alla Società con riferimento ai periodi di imposta 1996 e 1997 (Cfr sent. n. 480/40/07, 12 ottobre 2007 (all. n. 1) e sent. n. 481/40/07, 12 ottobre 2007 (all. n. 2).

belle predette decisioni sono state respinte le doglianze dell’Ufficio circa la non corretta applicazione del coefficiente di ammortamento dell’impianto di trasporto e convogliamento in quanto la Videocolor ha prodotto in giudizio (come nella presente) una dettagliata perizia redatta dalla società Fraxi S.p.A. (ns. doc. n. 6 del fascicolo di primo grado) che ha provato la correttezza del coefficiente di ammortamento utilizzato dalla Società. In proposito premo ricordare che le richiamate pronunce si inseriscono in un indirizzo giurisprudenziale consolidato. Infatti in tutti i procedimenti aventi ad oggetto le annualità 1993-1997 svoltisi dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ed alla Commissione Tributaria Regionale, Sez. Staccata di Latina il suddetto recupero è stato sempre annullato”.

Rilevato:

– che, avverso tale decisione, l’Agenzia propone ricorso per cassazione in tre motivi, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c. e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 7 difetto assoluto di motivazione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e art. 360 c.p.c., n. 4 nonchè vizio di motivazione;

che la società contribuente resiste con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;

osservato:

– che il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia è mani Lestamente fondato;

– che, alla luce della riportata motivazione della sentenza impugnata, le conclusioni dei giudici di appello, si rivelano, infatti, espresse in termini del tutto tautologici – senza il benchè minimo supporto argomentativo, ad eccezione di un rinvio meramente adesivo ed acritico, e perciò inidoneo (v. Cass. 2268/06, 24580/05, 11488/04, 2196/03, 18.296/02, 3066/02, 4510/00), alla motivazione di decisioni intervenute su controversie relative ad altri periodo d’imposta – sicchè, non offrendo alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi (nemmeno attraverso la correlazione della motivazione con la parte narrativa), la decisione deve ritenersi effettivamente dotata di motivazione solo apparente ed incorrere, pertanto, nel vizio di difetto assoluto di motivazione denunciato con il secondo motivo, (Cass. 1756/06, 890/06);

ritenuto:

– che, risultando assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme ci cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione dello spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA