Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6029 del 14/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 6029 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

Rep.)0So

sul ricorso 18274-2007 proposto da:

Ud. 15/01/2014

GOLLIN RENZO (C.F. GLLRNZ43H13E684J), elettivamentepu
domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso
l’avvocato VINCENTI MARCO, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 14/03/2014

difende unitamente all’avvocato GOLLIN GIANFRANCO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2014
81

contro

FALLIMENTO COMEC S.R.L.;
– intimato –

1

avverso la sentenza n.

838/2006 della CORTE

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 15/01/2014 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
per

il

ricorrente,

l’Avvocato GOLLIN

GIANFRANCO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
cessata la meteria del contendere, in subordine
accoglimento.

udito,

2

Svolgimento del processo
Il Fallimento della s.r.l. COMEC, dichiarato con sentenza
del 9/11/1990, promuoveva azione di responsabilità nei
confronti di Gollin Renzo, Gollin Adele, Lombardo Vito e
Mattioli Vittorio, i primi tre quali amministratori, e

l’ultimo liquidatore della società fallita, indicando in
6 miliardi di lire il danno arrecato al patrimonio
sociale, ed addebitando una serie di fatti, per i quali
chiedeva la condanna solidale dei convenuti.
Tutti i convenuti si costituivano ed eccepivano la
prescrizione, nonché l’infondatezza della domanda.
Il Tribunale, per quanto qui interessa, riteneva la
responsabilità di Renzo ed Adele Gollin per la
sottrazione di lire 2.832.484.272, nonché del Mattioli
per la mancanza di beni in magazzino, e li condannava a
detto importo, oltre al pagamento delle spese.
Interponevano appello Renzo ed Adele Gollin, censurando
il rigetto dell’eccezione di prescrizione, facendo valere
l’assoluzione da parte del Tribunale penale in data
25/10/00, per insussistenza dei fatti, e che neppure in
sede civile era stata provata la distrazione.
Appellava anche il Mattioli.
La Corte d’appello, con sentenza 27 ottobre 2005/ 17
maggio 2006, ha respinto l’appello del Gollin, gravando
questi delle spese del doppio grado, ed ha reso ulteriori
statuizioni relative agli altri due appellanti.
a

Il Giudice del merito, premessa l’applicazione del
3

termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla
data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza
penale, ex art.2947, 3 0 comma c.c., ha ritenuto che, al
momento della notifica del ricorso in sede cautelare del
9/11/95, per la domanda risarcitoria in relazione al

fatto di distrazione di materie prime corrispondente al
reato di bancarotta fraudolenta contestato sub capo A)
del capo di imputazione, non era ancora maturata la
prescrizione per i due Gollin ed il Mattioli; che, quanto
alla mancata appostazione nei bilanci antecedenti quello
chiuso al 31/1/89 di perdite di crediti che si erano
manifestate nel bilancio 31/12/89, corrispondente al
fatto addebitato a Renzo Gollin sub D) del capo di
imputazione, non era compiuta la prescrizione
quinquennale dal passaggio in giudicato della sentenza ex
art.444 c.p.p., mentre si era prescritta la domanda
rivolta verso Adele Gollin, perché non era stato avviato
il procedimento penale verso la stessa, e al 9/11/95 si
era quindi compiuto il termine quinquennale, decorrente
dalla data in cui era divenuto il patrimonio sociale
insufficiente al soddisfacimento dei crediti, ex art.
2394 c.c., da individuarsi al 30/6/90, data di deposito
del bilancio chiuso al 31/12/89.
La Corte d’appello ha ritenuto la responsabilità del
Gollin per l’ammanco di cassa, visti i prelievi in
contanti effettuati tra il 15 ed il 31 dicembre 1989,
I

allorchè era amministratore unico, iscritti a credito nel
4

conto “Sovvenzioni diverse”,

sulla cui natura e

destinatari nulla era stato scoperto, neanche a mezzo
della C.T.U., espletata sia in sede civile che penale, se
non che nel breve volgere di fine anno erano state
stornate sul conto “Perdite su crediti”, ed anzi dieci

dei dodici prelievi risultavano in data 31/12/89,
addirittura contestuali al loro passaggio a “Perdite su
crediti”, quindi già nati come inesigibili.
Ricorre avverso detta pronuncia il Gollin, sulla base di
due motivi.
Il Fallimento non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.- Col primo motivo, il ricorrente si duole del vizio
di motivazione della sentenza impugnata, per avere
applicato la disciplina della prescrizione ex art.2947,3 °
comma c.c., ritenendo che i fatti posti a base della
domanda risarcitoria coincidessero con quanto contestato
sub d) del capo di imputazione, l’unico capo contestato
solo al Gollin, relativo non all’ammanco dalle casse
sociali di lire 2.832.484.272, ma alla dissimulazione del
dissesto societario per gli anni 1997 e 1998, omettendo
di evidenziare crediti in sofferenza, né la conclusione
muterebbe a volere considerare i capi di imputazione sub
a) e b).
1.2.- Col secondo mezzo, il ricorrente si duole del vizio
di violazione e falsa applicazione dell’art.2947, 30
5

comma c.c., applicabile solo nel caso di totale identità
e concomitanza tra illecito civile e penale, ed in
presenza di più fatti contestati, rimanendo ogni singolo
episodio a sé.
2.1.- Nella memoria ex art.378 c.p.c., il ricorrente ha

dedotto che con istanza del 16/10/2006, il Curatore del
Fallimento Comec s.r.l. ha chiesto al Giudice delegato
l’autorizzazione ad abbandonare la causa relativa
all’azione di responsabilità nei confronti degli ex
amministratori della società fallita, tra cui il Gollin
Renzo; che, espressosi favorevolmente il Comitato dei
creditori, il Tribunale, con provvedimento del 26/10/06,
ha autorizzato quanto richiesto; che il 15/11/07, il G.D.
ha ordinato il deposito in cancelleria del progetto di
riparto finale proposto dal Curatore e approvato dal
Comitato dei creditori; che il 17/12/07, il Curatore del
Fallimento, dopo la ripartizione finale dell’attivo, ha
depositato l’istanza per la chiusura della procedura; che
il Tribunale, con decreto del 20/12/07, ha disposto la
chiusura del Fallimento per la ripartizione finale
dell’attivo.
Ciò posto, il Gollin, premesso di non avere ricevuto
alcuna comunicazione dei detti provvedimenti, venendone a
conoscenza solo a settembre/ottobre 2013, e di avere
ritualmente notificato al Fallimento il ricorso per

cassazione il 28/6/07, ha chiesto la cassazione senza
rinvio della pronuncia impugnata e la pronuncia di

..

6

cessazione della materia del contendere “sul presupposto
della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione
del giudizio”, stante la sopravvenienza del fatto nuovo,
estraneo al processo, diretto ad incidere sul rapporto
controverso, e dunque a far venire meno l’oggetto stesso

del giudizio, con le originarie reciproche
pretese/difese.
A tale richiesta non può aderirsi.
Il ricorrente argomenta e fa valere la propria richiesta
di pronuncia di cessazione della materia del contendere,
da cui la caducazione delle sentenze emesse,
interpretando la richiesta del Curatore al Tribunale
fallimentare, alla stregua della rinuncia del Fallimento
ad ogni pretesa nei propri confronti, che costituirebbe
il fatto nuovo, idoneo a determinare il venire meno delle
ragioni di contrasto tra„le parti, e tale da rendere
L,—,_
incontestato il venir meno della parte alla pronuncia di
merito(in tal senso, vedi la pronuncia 10553/09).
L’interpretazione data dalla parte alla richiesta di
autorizzazione avanzata ed ottenuta dal Curatore non è
condivisibile.
Il Curatore, infatti, nell’istanza depositata il 25
ottobre 2006, e quindi in data anteriore alla notifica
del ricorso per cassazione, premesso di avere promosso
azione di responsabilità nei confronti di Gollin Renzo,
Gollin Adele e Mattioli Vittorio; di avere ottenuto
sentenza favorevole in primo grado e che era stata emessa
7

dalla Corte d’appello sentenza di parziale riforma e di
rigetto dell’appello proposto dal Gollin; che il Gollin,
l’unico condannato, era nullatenente e non in grado di
pagare alcunché; di concordare con il difensore del
Fallimento nella non opportunità di ricorrere in

cassazione e che “proseguire l’attività esecutiva nei
confronti del Gollin appare impossibile”, ha chiesto al
Tribunale di essere autorizzato “ad abbandonare la causa
riguardante l’azione di responsabilità ex artt.2393 e
2394 c.c. nei confronti degli ex amministratori Gollin
Renzo, Gollin Adele e Mattioli Vittorio ed a rinunciare
all’azione esecutiva nei confronti del Gollin Renzo”.
Orbene, premesso che alla data dell’istanza e della
relativa autorizzazione, concessa dal Tribunale il
26/10/2006, era pendente il termine per l’impugnazione
della sentenza della Corte d’appello, e che, alla stregua
di detta pronuncia,

il Fallimento era risultato

vittorioso nei confronti del solo Gollin, considerato il
chiaro riferimento all’azione esecutiva che si prevedeva
del tutto infruttuosa, il tenore dell’istanza appare
essere nel senso di una mera rinuncia a mettere in
esecuzione la pronuncia nella parte favorevole al
Fallimento, senza alcuna implicazione di disposizione del
diritto sostanziale.
Né a diversa conclusione può indurre il riferimento
all’abbandono della causa di responsabilità anche nei
confronti del Gollin Renzo, da interpretarsi alla stregua
8

della parte espositiva, in cui il Fallimento non accenna
alla possibilità di impugnare la pronuncia in relazione
al riconoscimento di importo inferiore al richiesto nei
confronti di Gollin Renzo, tenendo ben distinte le due
situazioni, da un lato la soccombenza verso Gollin Adele

ed il Mattioli, e dall’altra, la prospettiva della totale
infruttuosità dell’azione esecutiva nei confronti del
Gollin Renzo.
Ne consegue che non può ritenersi determinato un nuovo
assetto delle parti in relazione alla materia del
contendere e che quindi persiste l’interesse del
ricorrente alla pronuncia sul ricorso.
Quanto infine alla sopravvenuta chiusura del Fallimento,
è noto che la stessa può incidere sulle azioni ,come la
revocatoria, che presuppongono in atto la procedura o
esprimono posizioni solo della massa dei creditori( vedi
la pronuncia 9386/2011), ma non sulle azioni, come quella
o

di responsabilità, che sussistot’anche al di fuori della
Procedura, né la presuppongono.
2.2.- Il primo motivo del ricorso è inammissibile, per
carenza del momento di sintesi, attesa l’applicazione nel
caso dell’art. 366 bis c.p.c., come inserito dall’art.6
del d.lgs. 40/2006, per risultare depositata il 17 maggio
2006 la sentenza impugnata.
2.3.- Anche il secondo motivo va ritenuto inammissibile.
Il ricorrente infatti argomenta la censura, deducendo e
facendo valere l’ estraneità del fatto a sé addebitato e
9

posto a base della responsabilità come amministratore, ma
la parte non indica se e dove ha prodotto il capo di
imputazione nel giudizio di merito, né indica detto
documento specificamente nel ricorso.
E’ palese il mancato rispetto da parte del ricorrente del

precetto di cui all’art.366 n.6 c.p.c.; ed invero, come
statuito dalle Sezioni Unite nella pronuncia 7161/2010
(conf. la successiva pronuncia resa a sezioni
semplici,17602/2011), in tema di ricorso per cassazione,
l’art. 366, primo comma, n. 6, c. p. c., novellato dal
d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’ indicazione
degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi
collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia
specificato in quale sede processuale il documento
risulti prodotto; tale prescrizione va correlata
all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art.
369, secondo comma, n. 4 c. p. c., per cui deve
ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il
documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo
stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse,
mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso
si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede
in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il
documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla
controparte, mediante l’indicazione che il documento è
prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di
controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna
10

la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369,
comma 2, n. 4, c. p. c., per il caso in cui la
controparte non si costituisca in sede di legittimità o
si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca
senza documento; c) qualora si tratti di documento non

della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372
c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del
ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo
l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la
produzione del documento, previa individuazione e
indicazione della produzione stessa nell’ambito del
ricorso.
3.1.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito
l’intimato Fallimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 15 gennaio 2014
4
Il Presidepte

prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA