Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6028 del 14/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6028 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 18391-2007 proposto da:
DE

LUCA

CONCETTA

(c.f.

DLCCCT48C65D086N),

elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE
CLODIA 82, presso l’avvocato CAPPARELLI RICCARDO,

Data pubblicazione: 14/03/2014

rappresentata e difesa dall’avvocato PERUGINI
SALVATORE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2014
78

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., nella qualità di avente
causa del Sanpaolo Imi S.p.a. che ha incorporato a

1

sua volta il BANCO DI NAPOLI S.P.A., nella qualità
di mandataria e procuratrice della S.G.A. S.P.A.
(nella qualità di cessionaria), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 12, presso

difende, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente contro

CURATELA FALLIMENTO PIZZINI FRANCESCO, COLUCCI
LIDIA, SURACI ARTURO, PIZZINI FRANCESCO;
– intimati –

sul ricorso 19657-2007 proposto da:
PIZZINI

FRANCESCO

(c.f.

PZZFNC47P14D086E),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI 49, presso lo studio dell’avvocato RICCIONI
ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato
PERNA FIORELLA, giusta procura in calce al

l’avvocato TORTORICI GIOVANNI, che la rappresenta e

controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., nella qualità di avente
causa del Sanpaolo Imi S.p.a. che ha incorporato a
sua volta il BANCO DI NAPOLI S.P.A., nella qualità

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di mandataria e procuratrice della S.G.A. S.P.A.
(nella qualità di cessionaria), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 12, presso
l’avvocato TORTORICI GIOVANNI, che la rappresenta e

al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

DE LUCA CONCETTA, CURATELA FALLIMENTO PIZZINI
FRANCESCO, COLUCCI LIDIA, SURACI ARTURO;
– intimati –

avverso la sentenza n.

656/2006 della CORTE

D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 15/01/2014 dal Consigliere
Dott. RENATO BERNABAI;
udito,

per

la

controricorrente,

l’Avvocato

TORTORICI GIOVANNI che si riporta;

difende, giusta procura a margine del controricorso

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, accoglimento
dell’incidentale.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26 febbraio 1996 il Banco di
Napoli S.p.A., filiale di Cosenza, conveniva dinanzi al Tribunale di
Cosenza i coniugi, sigg. Francesco Pizzini,z Concetta De Luca,
civile, dell’atto pubblico di divisione stipulato dai primi due in frode
delle sue ragioni di credito verso il Pizzini, giacché prevedeva
l’assegnazione alla De Luca, già comproprietaria per la metà, della
residua quota di un immobile; con il conseguente accertamento di
invalidità della nota di trascrizione presso la Conservatoria dei
Registri immobiliari della domanda di esecuzione in forma specifica
proposta contro la De Luca dal Suraci in forza di una scrittura
privata di vendita dell’immobile in questione; oltre al risarcimento
del danno ed alla rifusione delle spese di giudizio.
Dopo la rituale costituzione dei convenuti, che resistevano alla
domanda, interveniva autonomamente in giudizio la curatela del
fallimento di Pizzini Francesco, dichiarato nelle more, che
proponeva domanda di revoca ex art. 69 legge fallimentare del
medesimo atto di divisione, in quanto stipulato tra coniugi all’epoca
in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale; ed in via
subordinata faceva propria l’azione revocatoria ordinaria del Banco
di Napoli, ex art. 66 legge fallimentare.
Dopo l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, il
Tribunale di fosenza, con sentenza 27 ottobre 1999, dichiarata
cessata la materia del contendere nei confronti della banca,
accoglieva la domanda revocatoria fallimentare e per l’effetto
dichiarava inefficace verso la massa l’atto di divisione; dichiarava

1

nonché il sig. Pietro Suraci per ottenere la revoca, ex art. 2901 cod.

cessata la materia contendere in ordine alla domanda proposta dal
Banco di Napoli e compensava le spese di giudizio.
I successivi gravami, principale della signora De Luca ed
incidentale, di contenuto conforme, del sig. Pizzini, erano rigettati
dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza 30 ottobre 2006,

La corte motivava
– che il fallimento sopravvenuto del Pizzini aveva determinato
l’improcedibilità dell’azione revocatoria svolta dal suo creditore
particolare, Banco di Napoli s.p.a.; cui era subentrata la curatela, in
attuazione della successione speciale prevista dall’art. 66 legge
fallimentare, senza incorrere nelle preclusioni proprie dell’intervento
in causa ai sensi dell’art.105 cod. proc. civile;
– che il Pizzini era stato dichiarato fallito in estensione per aver
assunto la veste di socio unico della fallita Ideavernici s.r.l. senza
osservare le forme di pubblicità legale al riguardo prescritte: in tal
modo acquisendo la responsabilità illimitata per le obbligazioni
sociali e la qualifica di imprenditore commerciale ai sensi
dell’art.2462, secondo comma. cod. civile,
– che, in ordine al requisito psicologico, non solo non era stata
fornita dalla De Luca la prova della propria inscientia decoctionis,
ma anzi emergevano elementi positivi della sua piena
consapevolezza dello stato di insolvenza in cui versava l’Ideovernici
s.r.l. di cui era unico socio il coniuge, alla data dell’atto di divisione.
Avverso la sentenza, notificata il 30 aprile 2007, la signora
Concetta De Luca proponeva ricorso per cassazione affidato a
quattro motivi e notificato il 21 e 22 giugno 2007.
Deduceva

2

con compensazione integrale delle spese processuali.

1) la violazione dell’art. 105 cod. proc. civ. ed il travisamento
dei fatti nella ritenuta ammissibilità dell’intervento della curatela da essa stessa definito dipendente – con inammissibile
modificazione dell’originaria domanda revocatoria ordinaria in
quella speciale di cui all’art. 69 legge fallimentare;

vecchio testo, cod. civile, nell’affermazione della qualità di
imprenditore commerciale del Pizzini, in realtà fallito in estensione,
quale responsabile in solido, a titolo fideiussorio, dei debiti della
società, per non aver curato la pubblicità dell’unipersonalità
sopravvenuta;
3) la violazione dell’art. 69 legge fallimentare e la carenza di
motivazione sull’esclusione della prova liberatoria dalla presunzione
di inscientia decoctionis prevista dall’art.69 I.fall.;
4) la carenza di motivazione circa l’esistenza dello stato di
insolvenza della società alla data della stipulazione dell’atto
pubblico di divisione.
Il Pizzini svolgeva a sua volta ricorso incidentale, affidato a tre
motivi, di contenuto analogo.
Resisteva con controricorso l’Intesa San Paolo s.p.a.
Colucci Lidia e Suraci Arturo, eredi di Suraci Pietro, non
svolgevano attività difensiva.
All’udienza del 15 gennaio 2014 il P.G. ed il difensore della
banca precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in
epigrafe riportate

MOTIVI DELLA DECISIONE

3

2) la violazione dell’art. 69 legge fallimentare e dell’art. 2362,

Dev’essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso
principale n.18391 R.G. 2007 e del ricorso incidentale n.19657
R.G.2007, concernenti entrambi la medesima sentenza (art. 335
cod. proc. civ.).
Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la

ammissibilità dell’intervento in causa della curatela.
Il motivo è infondato.
Come esattamente statuito dalla corte territoriale, il fallimento
del Pizzini ha comportato l’improcedibilità dell’azione proposta
anche nei suoi confronti da parte del suo creditore Banco di Napoli
S.p.A.(art.52 1.fall.), cui è succeduta, ope legis, la curatela del
fallimento. Nessuna rilevanza riveste la definizione di intervento
adesivo applicatq, alla sua iniziativa dalla stessa curatela,
trattandosi errore irrilevante del nomen juris, incompatibile con
l’esercizio di una domanda revocatoria di natura speciale,
concorsuale) cui non era legittimato il Banco di Napoli, originario
attore) e che quindi la curatela ha introdotto nel giudizio mediante
un ammissibile intervento autonomo.
Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 69
legge fallimentare e dell’art. 2362, vecchio testo, cod. civile,
nell’affermazione della qualità di imprenditore commerciale del
Pizzini.
Il motivo è fondato.
La dichiarazione di fallimento del Pizzini è intervenutet, in
conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo pubblicitario della sua
qualità di socio unico di una s.r.l. (artt.2462,2470 cod. civ.). Le
norme anzidette si limitano a sanzionare l’omissione con

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violazione di legge ed il travisamento dei fatti nella ritenuta

l’attribuzione della responsabilità solidale ed illimitata del socio
unico per le obbligazioni sociali in caso di insolvenza della società,
debitrice principale; senza trasformare

ipso jure

il socio in

imprenditore individuale. Ne consegue, nell’ambito del presente

thema decidendum, la carenza del presupposto oggettivo della

di un’impresa commerciale da parte del fallito, ai fini della
revocabilità dei suoi atti dispositivi intercorsi con il coniuge nel
periodo sospetto biennale.
Il terzo ed il quarto motivo risultano assorbiti.
Dev’essere invece dichiarato inammissibile il ricorso del Pizzini,
carente di legittimazione, per effetto della dichiarazione di
fallimento (art.43 I. fall.), pur se la perdita della capacità
processuale non è stata rilevata nei gradi di merito. Esula, infatti,
dalla presente controversia qualsiasi riflesso di natura penale, in
tema di bancarotta; come pure, il potere di agire (senza effetto
verso la massa) riconosciuto dalla giurisprudenza in ipotesi di
disinteresse del curatore per la

res litigiosa: incompatibile, ictu

°culi, con un’azione che nasca dal fallimento (art.69 I. fall.), o cui il
debitore possa essere solo controinteressato (art.2901 cod. civ.).
Devono essere riservate al giudice del rinvio le spese di
giudizio tra la De Luca ed il fallimento Pizzini; mentre, tra
quest’ultimo ed il Pizzini vanno compensate.

P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;

5

fattispecie speciale di cui all’art.69 I. fall., consistente nell’esercizio

-

dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Pizzini

Francesco;

cassa la sentenza nei limiti di cui in motivazione e rinvia

la causa alla Corte d’appello di Catania, anche per il regolamento
delle spese della fase di legittimità;
compensa le spese di giudizio tra Pizzini Francesco ed il

fallimento di Pizzini Francesco.
Roma, 15 Gennaio 2014

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