Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6028 del 09/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6028-2014 proposto da:

S.D., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

STEFANO PIRAS giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C.M., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI ANDREA BICCHEDDU giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 721/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GHERSI RENATO FINOCCHI che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata, pubblicata il 25 novembre 2013, la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato l’appello proposto da S.D. nei confronti di B.C., avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1358 del 23 aprile 2010, con la quale era stata accolta la domanda proposta da quest’ultima (con citazione del 18 maggio 2000) per il risarcimento dei danni sofferti, in relazione a due magazzini di cui era proprietaria, a causa delle infiltrazioni di acque e liquami provenienti dagli scarichi dei servizi e degli impianti idrici di pertinenza dei sovrastanti appartamenti di proprietà S..

La Corte d’appello, dopo aver rilevato che erano state effettuate ben cinque consulenze tecniche d’ufficio, una in sede di accertamento tecnico preventivo ed altre quattro nel corso del giudizio di primo grado, ha ritenuto che fossero tutte “caratterizzate da articolate e bene argomentate valutazioni” ed ha escluso la necessità di un’ulteriore consulenza; ha constatato come il consulente, e quindi il giudice di primo grado, nella valutazione dei danni e dei relativi costi di eliminazione delle cause e di ripristino dei luoghi, avessero preso in considerazione soltanto le infiltrazioni “la cui origine era con certezza riconducibile, in via esclusiva, alle manomissioni e all’incuria del S.”; ha individuato specificamente le cause delle infiltrazioni, riconducibili alla condotta commissiva od omissiva di quest’ultimo; ha evidenziato come il consulente tecnico d’ufficio, e poi il primo giudice, avessero individuato e distinto le cause di degrado riconducibili a condotte del condominio ed avessero stimato a parte i costi per la loro eliminazione (da ripartire tra i proprietari delle unità immobiliari del fabbricato, in ragione delle rispettive quote di proprietà millesimale); ha confermato anche la misura della liquidazione dei danni per mancato utilizzo di uno dei locali della B. rimasto inagibile, in quanto corrispondente al canone di locazione venuto meno a seguito del rilascio del locale da parte della conduttrice. Respinto il gravame, la Corte ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell’appellata.

2. S.D. ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo,

articolato in due censure.

B.C. si è difesa con controricorso.

E’ stata raccomandata la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con motivo formalmente unico si denuncia “violazione degli artt. 1104, 1125, 1127 e 2055 c.c.; falsa applicazione dell’art. 2053 c.c.; art. 360 c.p.c., n. 3, prima parte”.

Con la censura illustrata sotto il numero “1”, il ricorrente riproduce o richiama alcuni passaggi delle cinque relazioni tecniche d’ufficio espletate prima e nel corso del primo grado di giudizio, al fine di sostenere che tanto il giudice di primo grado che quello di secondo sarebbero incorsi in “una vistosa errata valutazione delle risultanze probatorie” e della consulenza tecnica e avrebbero liquidato i danni “in maniera del tutto illogica e contraddittoria”, senza tenere conto delle concause dei danni asseritamente a lui non imputabili (pagg. 16-17 del ricorso). Svolge ulteriori considerazioni per dimostrare che sarebbe errata la lettura da parte dei giudici delle risultanze delle consulenze tecniche in merito allo stato dei luoghi, alle cause dei danni, a(ll’imputabilità de)i lavori necessari per la loro eliminazione, nonchè all’utilizzabilità del locale di proprietà B..

3.1.- Con la censura illustrata sotto il numero “2”, il ricorrente, in merito alla liquidazione del danno per la mancata utilizzazione di questo locale, lamenta la mancata applicazione del primo comma dell’art. 1227 cod. civ.; torna ad affermare che, comunque, il locale sarebbe stato agibile quanto meno a far data dal 2001; sostiene che l’attrice non avrebbe dato prova della data di inizio dell’inutilizzabilità e che l’importo di Euro 1.000,00 al mese, liquidato per il ristoro del danno da mancata utilizzazione, sarebbe “del tutto sproporzionato al reale valore locativo” dell’immobile. Conclude affermando che la sentenza “sui punti relativi ai danni appare del tutto illogica e frutto di errata valutazione delle risultanze probatorie”.

4. Entrambe le censure sono inammissibili.

Come nota la resistente, il ricorso non evidenzia alcun collegamento tra le norme degli artt. 1104, 1125, 2053 e 2055 cod. civ., delle quali denuncia la violazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e la fattispecie dedotta in giudizio; nè indica le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che siano in contrasto con dette disposizioni. Già per questo, quindi, il ricorso, difettando totalmente di specificità, è inammissibile (cfr. Cass. n. 22499/06 ed altre conformi).

In realtà, le doglianze del ricorrente attengono all’attività di valutazione dei fatti e delle prove riservata e svolta dal giudice di merito, che ne ha dato conto con adeguata motivazione.

Questa, peraltro, avrebbe potuto essere censurata soltanto ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 come sostituito con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile, a norma dell’art. 54, comma 3, del medesimo decreto, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 25 novembre 2013.

La motivazione non è mancante nè apparente, nè potrebbe rilevare un’eventuale insufficienza dell’esposizione dell’iter logico giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14).

In ogni caso, i riferimenti che il ricorrente fa all’insufficienza della motivazione ed alla carenza del supporto probatorio della decisione – sia quanto alle cause dei danni che quanto ai criteri di liquidazione – sono correlati non alla denuncia del vizio di motivazione (del quale all’inammissibile denuncia sopra.

4.1.- Analoghe ragioni di alla denunciata violazione sufficiente rilevare che il sostenere la sussistenza il ricorso non si fa carico) bensì del vizio di violazione di legge di cui inammissibilità si riscontrano in merito dell’art. 1227 cod. civ.. In proposito, è ricorrente ne invoca l’applicazione per e la rilevanza di concause dei danni imputabili all’originaria attrice, qui resistente, che il giudice di merito ha espressamente escluso (almeno nei termini in cui torna a prospettarle il ricorrente) con apprezzamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente, nell’importo complessivo di Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA