Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6027 del 14/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6027 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

SENTENZA

Rep.

sul ricorso 18293-2007 proposto da:
BARONE

LUIGI

(C.F.

Ud.

BRNLGU63L17E791X),pu

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLA

14/01/2014

Data pubblicazione: 14/03/2014

GRANDE MURAGLIA 289, presso l’avvocato PALETTA
ANGELO,
2014
62

rappresentato e difeso dall’avvocato

PETRELLA VINCENZO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –

r•

contro

1

CURATELA FALLIMENTO DIAGRAMMA S.R.L., in persona
del

Curatore

dott.

ALESSANDRO

CASALE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.
CORRIDONI 15, presso l’avvocato AGNINO PAOLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GRAVINA

controricorrente

avverso la sentenza n. 3841/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/01/2014 dal Consigliere
Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito, per la controricorrente,

l’Avvocato GRAVINA

ANTONIO che si riporta;
udito

il

P.M.,

in

persona

del

Sostituto

Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

ANTONIO, giusta procura in calce al controricorso;

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Rilevato che il signor Luigi Barone,

ha proposto ricorso

, per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello
di Napoli che ha respinto il suo gravame contro la
decisione del Tribunale di Santa Maria C.V. che, ha

Fallimento Diagramma srl,

Curatela del

dichiarato inefficace, nei confronti della

il contratto di locazione del 10

maggio 1992, registrato a Caserta 1’11 maggio 1992 al n.
2291, intercorso tra la società in bonis ed il ricorrente;
che, con la prima sentenza, infatti, il Tribunale aveva
condannato il Barone al rilascio dell’immobile entro sei
mesi della comunicazione del dispositivo della sentenza,
al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti,
oltre accessori, nonché alle spese di lite;
che la Corte territoriale ha respinto l’appello escludendo
che il Tribunale avrebbe commesso l’ipotizzato errore di
extrapetizione, inquadrando la fattispecie sotto lo stampo
del primo comma dell’art. 67 1.f.; e rilevando che, alla
luce di quella previsione di legge, il convenuto Barone
non avesse dimostrato, come pure gli spettava secondo
l’inquadramento della fattispecie, la sua non
consapevolezza dello stato d’insolvenza della società
contraente, anche alla luce della sproporzione tra le
prestazioni contrattuali (la presunta esecuzione di lavori
di manutenzione straordinaria, non dimostrata, e la
previsione di un canone locativo di sole 500.000 £
3

mensili, contro un valore di mercato di 1.200.000 £,
.

peraltro neppure corrisposte) e della consapevolezza delle
precarie condizioni economiche della locatrice, non in
grado di provvedere all’esecuzione dei lavori di

manutenzione nell’immobile;
che avverso tale pronuncia il signor Barone ricorre con
due motivi di doglianza contro i quali resiste la
Curatela, con controricorso.
Considerato che il ricorso è articolato su due motivi;
che con il primo (ch’espone la violazione e falsa
applicazione degli artt. 164 e 112 c.p.c., in riferimento
..

all’art. 360 n. 3 c.p.c.) il ricorrente si duole del
••••

mancato accoglimento della propria eccezione relativa
all’applicazione ufficiosa – da parte del giudice di
primo grado – della previsione di cui all’art. 67, primo
comma, 1.f., anziché dell’ipotesi di cui al secondo comma
di tale disposizione, nonostante che la domanda giudiziale
non contenesse alcuna specificazione in ordine a quale
delle due parti dell’art. 67 1.f. fosse stata fatta valere
la domanda giudiziale;
che il ricorrente ha posto il seguente quesito di diritto:
accerti la Corte se vi è stata violazione dell’art. 1664 e
112 c.p.c. ed enunci, a norma dell’art. 363 c.p.c., il
principio di diritto nell’interesse della legge;
JI■

4

che con il secondo (ch’espone la violazione e falsa
applicazione dell’art. 67, primo comma, 1.f. nonché
l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio) il

ricorrente lamenta il cattivo governo degli elementi
acquisiti che dimostrerebbero la non consapevolezza dello
stato d’insolvenza da parte del locatario; quest’ultimo,
infatti, si sarebbe accollato l’onere di rilevanti lavori
di ripristino di un immobile in pessimo stato di
conservazione, ciò che costituirebbe il corrispettivo
aggiuntivo rispetto al canone della locazione;
che il controricorrente ha eccepito,

innanzitutto,

l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per
violazione degli artt. 324 e 327 c.p.c. in quanto il
ricorso sarebbe stato notificato oltre i termini di legge
(la notifica della sentenza di appello sarebbe stata
eseguita in data 26 aprile 2007, a mani del difensore
dell’odierno ricorrente, mentre il ricorso per cassazione
risulterebbe notificato in data 17 luglio 2007 al
domiciliatario della Curatela, senza che avrebbe valore
l’esito negativo di un tentativo di notifica presso il
domicilio del procuratore-domiciliatario successivamente
trasferitosi altrove);
che dall’esame degli atti del giudizio di cassazione
vengono confermati i fatti processuali relativi alla
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notifica della sentenza di appello e quello riguardante la
notifica del ricorso per cassazione in data 17 luglio 2007
all’avv. domiciliatario della Curatela;
che, peraltro, il ricorso non può essere dichiarato

tardivo e perciò inammissibile, risultando ormai recessivo
il principio posto da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2740 del
1998 (richiamato dal controricorrente), e trovando
applicazione, invece, quello, ribadito da Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 19986 del 2011, secondo cui

«In tema di

notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente
consegnato all’ufficiale giudiziario, qualora la
notificazione non si sia perfezionata per cause non
imputabili al notificante (quale, in particolare,
l’avvenuto trasferimento del difensore domicillatarlo, non
conoscibile da parte del notificante) e l’ufficiale
giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima
tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il
procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed
il notificante non incorre in alcuna decadenza, non
potendo ridondare su di lui la mancata immediata
rinotifica dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario,
non dipendente dalla sua volontà, ove provveda con
sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di
ragionevolezza) a rinnovare la richiesta di notificazione,
a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni
6

successivamente allo spirare del termine per proporre
gravame. (In applicazione del suddetto principio, la S.C.
ha escluso la tardività della notifica del ricorso per
cassazione – per inosservanza del termine di sessanta

giorni di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc.
civ., – in quanto la rinnovazione della notificazione del
ricorso per cassazione al difensore risultava avvenuta
dopo sette giorni dalla prima tentata notifica ed a
distanza di quattro giorni dallo scadere del termine). »;
che,

nella

specie,

va

esclusa

la tardività per

inosservanza del termine di sessanta giorni di cui
all’art. 325 c.p.c. in quanto la rinnovazione della
notificazione del ricorso per cassazione al difensore
risulta avvenuta dopo ventisei giorni dalla prima tentata
notifica;
che, pertanto, il ricorso è ammissibile e dev’essere
esaminato nel merito;
che il primo motivo, con il quale ricorrente si duole del
mancato accoglimento della propria eccezione relativa
all’applicazione “ufficiosa” – da parte del giudice di
primo grado – della previsione di cui all’art. 67, primo
comma, 1.f., anziché dell’ipotesi di cui al secondo comma
di tale disposizione, nonostante che la domanda giudiziale
sia stata proposta “sotto entrambi i profili dell’art. 67
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1.f.” (sent. pp. 4-5), è infondato, atteso che nessuna
extrapetizione può ravvisarsi nella verificazione
processuale di una piuttosto che l’altra ipotesi
prospettata, trattandosi di domanda alternativa,

correttamente proposta, che pone al giudice l’accertamento
di una delle due sue formulazioni (così come ha fatto il
giudice di primo grado, con decisione ritenuta corretta da
quello di appello);
che, in sostanza, il primo giudice ha operato la
qualificazione più corretta in relazione al caso proposto
con riferimento alla più ampia fattispecie introdotta,
come plausibilmente ritenuto corretto dal giudice
dell’appello;
che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta
il

cattivo

governo

degli

elementi

acquisiti

che

dimostrerebbero la non consapevolezza dello stato
d’insolvenza da parte del locatario essendosi egli
accollato l’onere di rilevanti lavori di ripristino di un
immobile in pessimo stato di conservazione, ciò che
costituirebbe il corrispettivo aggiuntivo rispetto al
canone della locazione, è inammissibile non avendo il
ricorrente censurato la

ratio decidendi

contenuta nella

sentenza impugnata;

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che, infatti, la sentenza di appello ha respinto il
gravame affermando che, alla luce della previsione di cui
all’art. 67, comma l, n. 1, 1.f., applicata nella specie,
non incombeva alla curatela, ma al Barone (parte nel

la prova della sua mancata consapevolezza dello stato
d’insolvenza della società, poi fallita, e che tale prova
non sarebbe stata fornita, emergendo peraltro la sua
dimostrazione dalla consapevole assunzione dei lavori
straordinari di manutenzione straordinaria da parte del
conduttore (peraltro neppure dimostrati nella loro
esecuzione);
che, in conclusione, il ricorso è infondato e deve essere
respinto;
che le spese, poste a carico del soccombente, vanno
liquidate come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali di questa fase che liquida in

e

2.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della l
sezione civile della Corte di cassazione, il 14 gennaio
2014, dai magistrati sopra indicati.

contratto di locazione oggetto della revocatoria) fornire

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