Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6027 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7428-2014 proposto da:

GAS TECNICI L’AQUILA SNC, in persona del legale rappresentante pro

tempore S.E.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA TRIONFALE 21, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA CASAGNI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANNA MARIA RANALLI, ISABELLA

DI BENEDETTO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RIVOIRA SPA in persona del Presidente e Amministratore Delegato ing.

G.R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

DIEGO DIRUTIGLIANO, LUCA ROPOLO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1875/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ISABELLA DI BENEDETTO;

udito l’Avvocato FRANCESCO SANGERMANO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Gas Tecnici L’Aquila s.n.c., società rivenditrice di gas, conveniva in giudizio la Rivoira s.p.a., della quale era distributore con clausola di esclusiva per la zona de L’Aquila, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della fornitrice Rivoira s.p.a., che più volte aveva violato la clausola di esclusiva, vendendo direttamente il gas ai propri clienti sia di primaria importanza che di medie dimensioni, senza corrispondere provvigioni all’attrice. Addebitava alla committente anche un’attività di illecita concorrenza, avendo la Rivoira praticato ai clienti prezzi più competitivi rispetto a quelli praticati al proprio rivenditore. Chiedeva quindi la condanna della convenuta sia alla corresponsione dei compensi provvigionali dovuti ai sensi dell’art. 2 del contratto, che la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

La Rivoira chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice alla restituzione di alcune bombole di gas o in alternativa il risarcimento del danno per la perdita dei contenitori.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Torino accoglieva in parte la domanda di Gas Tecnici, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento della committente, e condannava la Rivoira a versarle una somma per le provvigioni dovute, ed altra somma a titolo di risarcimento del danno. In parziale accoglimento della riconvenzionale, condannava l’attrice alla restituzione di alcune bombole o, in difetto, alla corresponsione del controvalore.

La Gas Tecnici proponeva appello e la Rivoira appello incidentale.

Le impugnazioni venivano definite dalla sentenza n. 1801/2013, depositata il 20.9.2013 dalla Corte d’Appello di Torino, qui impugnata, con la quale la corte territoriale rigettava l’appello della Gas Tecnici ed accoglieva in parte l’appello incidentale della Rivoira. In particolare essa accertava che tra le parti fosse stato concluso un contratto di distribuzione di gas in bombole, ed escludeva che esso fosse comprensivo della distribuzione di gas liquido. In riferimento ad esso, sulla base della ricostruzione del contenuto delle clausole contrattuali operato dalla corte d’appello, la rivenditrice aveva l’esclusiva per la distribuzione di gas in bombole per i clienti piccoli e medi nella zona de L’Aquila, mentre la committente si era riservata la facoltà di procedere alla fornitura diretta dei clienti maggiori, al verificarsi dei presupposti previsti nel contratto.

La sentenza impugnata confermava quindi che la nozione di “gas tecnici” prevista dal contratto non fosse comprensiva dei gas liquidi, confermava il diritto della attuale ricorrente ad alcuni compensi provvisionali determinati secondo il criterio individuato dal giudice di primo grado mentre rigettava la domanda della Gas Tecnici volta al risarcimento del danno, ritenendolo non provato (e, in particolare, che non fossa stata data la prova che l’attività concorrenziale svolta per conto di Rivoira da altro agente si fosse tradotta in una effettiva perdita di clientela per la ricorrente).

La Gas Tecnici L’Aquila s.n.c. propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi ed illustrato da memoria nei confronti di Rivoira s.p.a..

Resiste con controricorso anch’esso illustrato da memoria Rivoira s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697 e 2710 c.c. in relazione all’accoglimento della domanda riconvenzionale di Rivoira (di restituzione delle bombole o pagamento del controvalore), assumendo che la stessa fosse fondata su documenti di formazione unilaterale della fornitrice contestati dalla ricorrente, in ordine ai quali la corte d’appello avrebbe posto, a carico della ricorrente, un inesistente onere di prova contraria.

Il motivo è infondato. La sentenza, al punto 6.1., da pag. 19 in poi, esamina dettagliatamente la questione del quantitativo di bombole in possesso di Gas Tecnici, ed arriva ad accertare l’esistenza di un determinato quantitativo non soltanto sulla base della documentazione unilateralmente formata dalla committente e contestata dalla rivenditrice, ma sulla base dell’esame della previsioni contrattuali che regolamentavano la consegna della bombole, delle risultanze della c.t.u. contabile e, soprattutto, dei documenti di trasporto delle bombole, dai quali ricava che fossero state messe a disposizione bombole in misura superiore a 500, dalle quali, dedotte quelle che nel gennaio 2006 la Gas Tecnici aveva offerto in restituzione, ricava quelle non restituite e per le quali era dovuto il controvalore.

La ricorrente vorrebbe indurre la Corte ad un nuovo accertamento in fatto sul numero delle bombole, sulla base oltretutto di documenti non specificamente indicati nè riportati.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223, 1225 e 1453 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in ordine al rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Gas Tecnici.

La ricorrente lamenta che la corte d’appello non abbia affatto preso in considerazione la voce danno emergente, per limitarsi a negare l’esistenza di una prova del lucro cessante. Sostiene che sia stata fornita la prova del fatto che la Rivoira ha provveduto a vendere a terzi, direttamente, una serie di quantitativi di gas, fatturati con notevoli entrate. Assume di aver riportato una contrazione del fatturato per aver perso alcuni suoi clienti, ai quali si è rivolta direttamente Rivoira, e per aver perso gli utili ad essi connessi. Quindi afferma di aver riportato un danno emergente, che consisteva non solo nelle spese affrontate inutilmente, ma nella perdita di clienti già acquisiti, illegittimamente stornati dalla Rivoira. Tale danno non sarebbe stato sufficientemente compensato dal fatto che la committente sia stata condannata ugualmente a pagare le provvigioni (in una percentuale che anch’essa la ricorrente contesta), in quanto la ricorrente sostiene che se avesse venduto direttamente ai propri clienti il suo utile sarebbe stato maggiore della provvigione che Rivoira è stata condannata a pagarle. Lamenta anche che la sentenza abbia negato l’ingresso ad una valutazione equitativa per quantificare un danno da perdita di guadagno. A detta del ricorrente, la corte d’appello avrebbe dovuto mettere in correlazione, per ritenere esistente la prova del danno, i bilanci della ricorrente, che mostravano contrazioni di fatturato nel periodo in cui la committente effettuava le vendite dirette, e il maggior fatturato, per lo stesso periodo, della Rivoira, acquisito ex art. 210 c.p.c..

Il motivo non può essere accolto, in quanto la sentenza impugnata esamina il punto e, previa ricostruzione del contenuto degli accordi contrattuali nel senso che la deroga al patto di esclusiva con vendita diretta a terzi era prevista e consentita entro certi limiti, (ovvero in riferimento ai maggiori clienti), laddove la vendita diretta sia stata effettuata nei limiti del consentito esclude il danno perchè esclude l’illecito, e condanna la fornitrice soltanto al versamento delle provvigioni, dovute e non pagate.

La Rivoira ha cioè conservato, nell’accertamento della corte d’appello, la facoltà di mantenere contatti diretti e stipulare direttamente contratti con i maggiori clienti, pur pagando un prezzo, ovvero prevedendo in questo caso di dover corrispondere ugualmente la provvigione al proprio distributore. Si tratta di una facoltà consentita dal contratto, e quindi non c’è inadempimento e di conseguenza non c’è danno, ma solo l’obbligazione, in capo alla fornitrice, a corrispondere le provvigioni, in relazione alla quale è stata condannata.

Il danno avrebbe potuto verificarsi laddove e nei limiti in cui è risultato provato che il fornitore abbia commesso una attività illecita, ovvero un illecito contrattuale, vendendo direttamente ai piccoli clienti, o sviando la clientela del distributore: il danno in questo caso avrebbe potuto constare di entrambe le sue componenti, legate alle spese approntate per distribuire (e quindi per il reperimento delle bombole, per la predisposizione dell’organizzazione) e al mancato guadagno, cioè alla perdita delle provvigioni, della clientela, delle possibilità di ampliamento del mercato, ma tutto ciò non è stato ritenuto dalla corte d’appello idoneamente provato. Quanto alla prova di un danno ulteriore, connesso alla vendita diretta non consentita, allo sviamento o alla perdita di clientela, la corte d’appello, con accertamento in fatto non rinnovabile in questa sede, ne esclude la risarcibilità perchè afferma che la ricorrente non ne abbia fornito la prova ma solo una generica allegazione, non sufficiente neppure per poter accedere alla valutazione equitativa.

Con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione sempre degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli articoli del codice civile sulla interpretazione del contratto, laddove la corte d’appello ha ritenuto che la rivendita di gas liquidi fosse estranea al contratto, e di conseguenza che le vendite dirette di tale tipo di gas effettuate dalla Rivoira non dovessero essere tenute in conto per determinare l’ammontare delle provvigioni ed anche il danno subito dalla ricorrente in conseguenza dell’inadempimento della controricorrente.

Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla esclusione dei gas liquidi dal computo dei compensi provvigionali.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente: entrambi tendono a rinnovare l’interpretazione diretta del contratto tra le parti, e di conseguenza sono inammissibili. Inoltre, proprio accedendo alla lettura degli articoli contrattuali riproposti dalla ricorrente, dalla lettura dell’art. 2 d) si ricava l’opposto, ovvero che la fornitura di gas liquido era effettivamente al di fuori del contratto, tanto che se un cliente di gas in bombole decideva di cambiare la fornitura in gas liquido, il contratto veniva concluso direttamente con la fornitrice Rivoria (e quindi la fornitura di gas liquido non era compresa nella clausola di esclusiva), ma veniva riconosciuta al rivenditore – che perdeva un cliente – una provvigione da concordarsi.

Con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, e quindi invalida, sulla fissazione della percentuale del 5%, inferiore a quella richiesta dalla ricorrente, per la determinazione dei compensi provvigionali.

Anche questo motivo è inammissibile.

La corte d’appello motiva analiticamente sul punto e dà atto che manca una percentuale concordata, perchè quelle che si liquidano sono le provvigioni per forniture dirette eseguite da Rivoira all’insaputa di Gas Tecnici, e ritiene valido il criterio indicato dal c.t.u., che utilizza la media dei compensi provvigionali riconosciuti dalla preponente alla rivenditrice in una comunicazione integrativa del rinnovo contrattuale del 1994, che quindi andava a far parte integrante, integrando l’elemento essenziale oggettivo della quantificazione delle prestazioni, della regolamentazione contrattuale che, dal 1994, si applicava alle parti. Esclude, con affermazione pienamente logica, che si possa far riferimento, per determinare il criterio percentuale di calcolo della provvigione, ad una percentuale ben più elevata, alla quale vorrebbe far riferimento la ricorrente, che però è inserita in un precedente contratto tra le parti.

Il motivo di ricorso manca poi anche di autosufficienza laddove sostiene che nella lettera di accompagnamento del 1994 la percentuale delle provvigioni si riferiva ad una ipotesi diversa, ovvero al supporto tecnico fornito da Gas Tecnici a Rivoira: la lettera di accompagnamento non è riprodotta nè richiamata nei suoi esatti contenuti.

In realtà, la corte d’appello non applica una previsione contrattuale in via diretta, ma dà atto che per la violazione della clausola di esclusiva, in base al contratto, erano dovute le provvigioni in misura da concordarsi, che tale misura non è stata concordata, e in mancanza di accordo delle parti sul punto si sostituisce legittimamente ad esse (ex art. 2225 c.c.) nella individuazione della percentuale di provvigione spettante al rivenditore, individuando un criterio di quantificazione nel range provvisionale più di recente applicato dal fornitore al distributore.

Infine, con il sesto motivo, la ricorrente denuncia sotto il profilo del vizio di motivazione il punto della sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni per illecita concorrenza, sostenendo che nell’adozione di questo punto della decisione la corte d’appello avrebbe omesso di esaminare alcuni fatti decisivi, ovvero non avrebbe adeguatamente considerato che la Rivoira aumentava i prezzi alla Gas Tecnici e contemporaneamente, tramite un altro agente, praticava ai clienti condizioni più favorevoli, sviando la clientela. Anche questo motivo va dichiarato inammissibile, tendendo ad un nuovo accertamento in fatto, peraltro sulla base di una serie di dati esposti in maniera generica e senza specifica indicazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese (che devono essere liquidate tenendo conto anche del valore della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di merito) seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 30.200,00, di cui 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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