Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6027 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 04/03/2020), n.6027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DE PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 10168/2014 RG, proposta da:

A.L., rappresentata e difesa dall’avv.to Alessio Foligno,

in virtù di procura in calce al ricorso, presso il quale è

elettivamente domiciliata, in Roma, Via Niccolò Paganini n. 15;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/12/13 della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte, depositata in data 05.03.2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella

camera di consiglio del 17 settembre 2019.

Fatto

RITENUTO

che:

A.L. impugnava il ruolo, emesso nei suoi confronti, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, deducendone vizi afferenti agli atti presupposti alla sua formazione. L’iscrizione a ruolo scaturiva in seguito alla liquidazione della dichiarazione dei redditi Modello Unico 2006 – anno d’imposta 2005, per versamenti inferiori al dovuto.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino respingeva il ricorso, ritenendo non sussistenti i vizi denunciati afferenti agli atti presupposti alla formazione del ruolo.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (di seguito, CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla contribuente sul rilievo che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. d), non consentiva l’autonoma impugnabilità del ruolo, impugnabile soltanto insieme alla cartella di pagamento.

La contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

L’Ufficio resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. A.L., con l’unico motivo di ricorso, ha denunciato il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21, nonchè del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12 e 25, art. 19, comma 3, secondo periodo, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto, i giudici d’appello nell’escludere l’impugnazione del ruolo da parte del contribuente, con conseguente cristallizzazione della pretesa impositiva, hanno violato le norme indicate che, a suo dire, consentirebbero a) l’autonoma impugnabilità del ruolo, separatamente dalla cartella esattoriale, b) prevedono che la notificazione della cartella vale anche quale notificazione del ruolo nel senso che dal giorno della notificazione della cartella decorrono i termini per impugnare sia l’uno che l’altro, senza che si possa impugnare il ruolo prima che sia stata notificata la cartella, c) dispongono nel senso che il ruolo, quale atto collettivo, sia trasfuso nelle singole partite debitorie ad opera del concessionario alla riscossione, il quale fa tante cartelle esattoriali quante sono le partite debitorie.

2. Occorre procedere ad una breve ricostruzione della vicenda, al fine di inquadrare la fattispecie in esame.

3. Dalla sentenza della CTR qui impugnata (che a pagina n. 2 riporta, tra l’altro, la motivazione della sentenza della CTP) risulta che:

a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi della contribuente A.L., Modello unico 2006, anno d’ imposta 2005, che dichiarava versamenti inferiore al dovuto, veniva avviata la procedura di controllo automatizzato, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis:

il ruolo è divenuto esecutivo in data 05.01.2009;

in data 19.03.2009, veniva notificata alla contribuente la cartella (n. 00134238 85, relativa all’anno 2005, per un totale di Euro 9.055,71) per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e/o del D.P.R. n. 633 del 1997, art. 54 bis, contenente la descrizione del ruolo n. 2009/200109, reso esecutivo in data 5.01.2009;

in data 18 maggio 2009 la contribuente proponeva ricorso per l’annullamento del ruolo.

4. Da quanto emergente dalla sentenza impugnata e da quanto esposto in ricorso, deve considerarsi pacifico che, nella specie, l’Ufficio non ha proceduto alla rettifica della dichiarazione della ricorrente, ma che ha attivato il procedimento di riscossione delle imposte autoliquidate e dalla stessa non versate. Tale dato, risulta pure dalla sentenza di primo grado la cui motivazione è riportata nella sentenza in epigrafe, che, nell’esaminare i motivi di impugnazione del ruolo, ha evidenziato che la contribuente, pur essendo stata interessata dalla procedura ai sensi del D.P.R. cit., ex art. 36 bis, non aveva richiesto l’emenda e che, quindi, il ricorso rappresentava un mezzo, seppur rilevatosi infruttuoso, di tutela.

5. Inquadrata in tali termini la fattispecie, non v’è dubbio che l’impugnazione del ruolo sia pienamente ammissibile e che i secondi giudici siano incorsi nell’errore e nell’omissione censurati, laddove hanno ritenuto che il ruolo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non poteva essere impugnato autonomamente dalla cartella (v. sentenza pag. 2-3-: “ruolo e cartella costituiscono un unico atto impugnabile non separabili…”).

6. L’assunto dei secondi giudici è inconferente.

7. Va evidenziato che la procedura di cui al D.P.R. cit., art. 36 bis, consente al contribuente che riceve la cartella per la maggiore imposta accertata a seguito dei controlli automatizzati sulla dichiarazione dei redditi, di difendersi e contestare eventuali errori e/o illegittimità nella liquidazione delle somme richieste. L’impugnazione è, dunque, possibile per vizi propri della cartella, nonchè per i vizi sostanziali della pretesa fiscale (che nella specie è rappresentata dal ruolo contenuto in cartella).

8. Questa Corte ha più volte chiarito che, con riferimento a tale procedura di controllo, la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 36 bis cit. e 54 bis, è ammissibile, e può evitare l’attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo (sul punto, cfr. Cass. n. 14070 del 2011 e n. 12762 del 2006, entrambe richiamate da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17972 del 04/07/2019, Rv. 654706-01).

9. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, ne consegue che poichè l’Ufficio ha proceduto direttamente alla diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, la contribuente poteva senz’altro impugnare – come ha fatto – il ruolo per contestare i vizi di legittimità degli atti presupposti alla sua emissione, senza incorrere nell’inammissibilità dichiarata con la sentenza in epigrafe.

10. Inconferenti, pertanto, appaiono le argomentazioni dei secondi giudici relative all’inammissibilità dell’impugnazione, posto che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett d), il ruolo è un atto impugnabile al pari della cartella e, per vizi suoi propri, che ai sensi del cit. D.Lgs., successivo art. 21, la notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo, e che per l’art. 19 cit., comma 3, ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato per vizi propri. Inoltre, i secondi giudici avrebbero dovuto considerare che, a norma dell’art. 21, comma 1, parte seconda, il ruolo non è soggetto ad autonoma notificazione poichè esso si intende notificato con la notificazione della cartella, sicchè dal giorno della notificazione della cartella decorrono i termini per impugnare sia l’uno che l’altro (termini, nella specie rispettati).

11. Ne consegue che avendo contribuente ricevuto la notifica della cartella di pagamento che incorpora il ruolo, egli è ben legittimato a far valere i vizi propri del ruolo, che la CTR era tenuta ad esaminare.

11. Il ricorso va dunque accolto; di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione perchè proceda ad un nuovo esame della controversia. La CTR in sede di rinvio, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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