Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6026 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 23/02/2022), n.6026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti

I.N.P.S. (S.C.C.I.) s.p.a., rappresentato e difeso, unitamente e

disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato,

Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con domicilio

eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto;

– ricorrente –

contro

P.C., rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Soldo

unitamente e disgiuntamente all’avv. Marco Munacò, con domicilio

eletto presso lo studio dell’avv. Antonello Patané, sito in Roma,

via G. Ferrari n. 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 993/2020 della Corte di appello di Palermo,

depositata il 24 novembre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 gennaio 2022 dal Consigliere Dott.ssa Fedele Ileana.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Palermo ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Palermo, con cui erano stati dichiarati prescritti i contributi dovuti dall’arch. P.C. alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per l’attività professionale svolta nell’anno 2008;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., comunicata tramite richiesta di pagamento ricevuta in data 30 giugno 2014, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che nel caso in esame scadeva il 16 giugno 2009, infondati gli ulteriori rilievi dell’I.N.P.S., sia in ordine alla proroga della scadenza del saldo dei contributi al 6 luglio 2009, disposta con D.P.C.M. 4 giugno 2009, per non essere detta proroga generalizzata ma rivolta ai contribuenti sottoposti agli studi di settore i cui redditi non superino i limiti fissati dal MEF, che in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8, per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto, la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. “quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, risultando, nel contesto di specie, l’omissione di natura colposa, frutto piuttosto delle incertezze e dei contrasti interpretativi in materia;

3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;

4. l’arch. P.C. ha resistito con controricorso;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

6. entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con modif. in L. n. 111 del 2011, al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 ed al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1 (art. 360 c.p.c., n. 3), per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata per l’anno 2008, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi venga omessa la compilazione del cd. quadro RR;

2. la Corte di appello ha disatteso il rilievo formulato dall’I.N.P.S. in ordine al differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell’anno 2008 disposta sino al 6 luglio 2009 con il d.P.C.M. del 4 giugno 2009, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che l’avviso di pagamento è stato notificato al contribuente in data 30 giugno 2014;

3. questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);

4. nondimeno, considerato che il ricorso dell’I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. “quadro RR”, ad avviso del Collegio occorre approfondire la questione della rilevabilità d’ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi, soprattutto nel caso, come nella specie, in cui la Corte territoriale abbia espressamente escluso l’applicazione del d.P.C.M. pure invocato dall’I.N.P.S.;

5. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..

P.Q.M.

Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA